DECRETO 14 ottobre 1994, n. 611

Type Decreto
Publication 1994-10-14
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLE RISORSE

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento del Consiglio n. 2080/93 del 20 luglio 1993, recante istituzione dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), che abroga, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, il regolamento CEE n. 4028/86;

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 3699/93 recante le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 2080/93;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, concernente ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti della Unione europea in materia di fermo definitivo;

Considerato che alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della misura dell'arresto definitivo di navi da pesca si provvede a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la suddetta legge 16 aprile 1987, n. 183;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 1994;

Vista la comunicazione in data 10 ottobre 1994 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

2.Non sono consentite modalità di ritiro diverse da quelle previste dal comma 1.

3.Per le navi aventi tonnellaggio inferiore a 25 TSL costituisce operazione di fermo definitivo ai sensi del presente regolamento esclusivamente la demolizione. AVVERTENZE: Il testo unico delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, per le necessarie informazioni utili a facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 4028/86 è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1986, n. L 376 e successivamente modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1983, n. L 380. - Il regolamento CEE n. 2080/93 è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1993, n. L 193. - Il regolamento CE n. 3699/93 è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1993, n. L 346. - Il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1991.

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