Act 094G0728

Type Decreto Ministeriale
Publication 1994-03-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1/1/1995

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO

E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare gli articoli 8 e 10;

Viste le delibere CIPI del 25 marzo 1992 che individuano le tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni, ed i comparti innovativi cui devono appartenere le imprese per essere ammesse alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 28 gennaio 1993;

Di concerto con il Ministro delle finanze quanto alle modalita' di attuazione delle disposizioni sulla concessione del credito d'imposta;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Procedura per la concessione delle agevolazioni

2.La dichiarazione per la concessione del credito d'imposta puo' essere inviata esclusivamente per spese effettuate, anteriormente alla data della dichiarazione medesima. La dichiarazione puo' essere riferita ad una o piu' unita' locali o stabilimenti.

3.Nel caso in cui l'impresa, a fronte di diversi investimenti, presenti piu' d'una dichiarazione per la concessione del credito d'imposta, tra le dichiarazioni medesime deve intercorrere un arco temporale non inferiore a trecentosessanta giorni.

4.Non e' consentita per i medesimi investimenti la presentazione di piu' di una dichiarazione.

5.La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 1 devono essere trasmesse mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le dichiarazioni trasmesse anteriormente a detto termine o con mezzi diversi da quello stabilito saranno restituite al mittente. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione.

6.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verificata la corrispondenza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle perizie giurate di cui agli allegati del presente decreto e tenuto conto della certificazione "antimafia", controllate le disponibilita' finanziarie, ordina le dichiarazioni in appositi e distinti elenchi, in relazione ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 8 della legge, secondo la data del timbro postale di spedizione e, con cadenza quindicinale, comunica alle imprese interessate ed all'istituto od ente scelto dall'impresa per il controllo, l'avvenuta concessione dell'agevolazione, il cui ammontare e' arrotondato alle mille lire inferiori.

7.L'impresa interessata, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito di imposta invia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, copia degli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonche' la documentazione prevista dall'allegato 7, ad uno degli istituti od enti convenzionati col Ministero, allegato 8, prescelto dall'impresa medesima per i controlli di cui all'art. 4 della legge.

8.Una quota pari al 10% degli stanziamenti di cui all'articolo 8 e' riservata agli interventi previsti dall'art. 15 della legge, per la partecipazione ad azioni comunitarie.

9.Qualora le disponibilita' finanziarie dell'anno in cui sono pervenute le dichiarazioni non consentano la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle dichiarazioni aventi la stessa data di posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura. Le residue quote di agevolazioni non fruite sono concesse a valere sui fondi stanziati per l'anno successivo, con criterio di priorita'.

10.Le dichiarazioni pervenute al Ministero in data successiva a quella dell'elenco delle dichiarazioni per il quale e' stata applicata detta riduzione percentuale sono ordinate secondo la data del timbro postale di spedizione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica con cadenza quindicinale alle imprese l'avvenuto inserimento negli elenchi e la compatibilita' con le disponibilita' finanziarie ai fini della concessione.

11.Le imprese hanno facolta' di ritirare con apposita comunicazione da trasmettere mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le dichiarazioni inviate. Per le medesime spese, le imprese possono presentare nuove dichiarazioni contestualmente o successivamente al ritiro delle precedenti. Le nuove dichiarazioni sono inserite in nuovi elenchi secondo l'ordine delle date di trasmissioni delle dichiarazioni medesime.

12.Eventuali variazioni di quanto attestato con le dichiarazioni, le certificazioni, le perizie giurate di cui ai precedenti commi dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Istituto od ente incaricato di effettuare i successivi controlli al quale dovra' essere altresi' trasmessa idonea documentazione.

14.Non e' motivo di esclusione la mancata indicazione dell'istituto o ente per il controllo. In tal caso il controllo medesimo sara' affidato dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa.

15.Informazioni e chiarimenti sulla compilazione dei moduli e sull'attuazione del presente decreto potranno essere rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che predisporranno appositi sportelli informativi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 8 della legge n. 317/1991 e' il seguente: "Art. 8. (Agevolazioni per spese di ricerca). - 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestimenti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non e' cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi. 3. I soggetti di cui all'art., 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per attivita' di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodo di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti al regime di contabilita' ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte. 7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4". - Il testo dell'art. 10 della legge n. 317/1991 e' il seguente: "Art. 10. (Credito d'imposta: norme di attuazione). - 1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'art. 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entita' delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 3, comma 1. 2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione - sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali - attestante l'effettivita' della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarita' documentale dei medesimi e la loro conformita' alle tipologie previste dall'art. 3, comma 1, dall'art. 5, comma 1, dall'art. 7, comma 1, e dall'articolo 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali. 3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilita' finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le quali e'ammissibile la fruizione del beneficio e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta. 4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2. 5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilita' finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione - per gli anni 1991 e 1992 - con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8. 6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'art. 12. 7. Con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualita' e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento e' disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario. 8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta e' riconosciuto, con priorita' nella formazione dell'elenco di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie. 9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi. 10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo". - I testi delle delibere CIPI del 25 marzo 1992, che individuano le tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni ed i comparti innovativi cui devono appartenere le imprese per essere ammesse alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge n. 317/1991, sono riportati negli allegati n. 5 e n. 6 al presente regolamento. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che agli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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