DECRETO 1 febbraio 1994, n. 693

Type Decreto
Publication 1994-02-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 21/12/1994

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e, in particolare, le disposizioni del capo V concernenti i consorzi di garanzia collettiva fidi;

Visto l'art. 31 della stessa legge n. 317, il quale stabilisce che i fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, societa' consortili o cooperative di cui all'art. 30 possono essere reintegrati entro i limiti fissati al comma 1 dello stesso articolo, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti per un importo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese;

Visto l'art. 33 della stessa legge, il quale, ai commi 6 e 7, estende i benefici di cui all'art. 31 ai consorzi di garanzia collettiva di secondo grado, costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva, composte ognuna da almeno cinquanta imprese artigiane e aventi un fondo di garanzia monetaria di importo non inferiore a 150 milioni di lire;

Visto l'art. 32 della ripetuta legge n. 317, che demanda al Ministro del tesoro la fissazione, con propri decreti, dei limiti e delle modalita' dell'intervento dello Stato a favore delle cooperative, dei consorzi e delle societa' consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'art. 30, nonche' dei criteri di ammissione dei beneficiari e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 15 aprile 1993 e del 23 dicembre 1993;

Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 1993, e in data 2 febbraio 1994;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari

3.I limiti di capitale investito delle imprese consorziate di cui al presente articolo sono adeguati per effetto dei provvedimenti eventualmente emanati ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Art. 2

Modalita' dell'intervento e misura dei contributi

1.Il contributo statale e' commisurato alle perdite registrate nel corso di ciascun esercizio dai fondi di garanzia monetari (fondi rischi) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), derivanti da pagamenti in garanzia effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 317, in ragione delle insolvenze relative ad operazioni assistite dalla garanzia collettiva, a condizione che questa sia stata prestata per un importo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dall'impresa:

2.La reintegrazione delle perdite puo' avvenire entro i limiti massimi, previsti all'art. 31, commi 1 e 2, della legge n. 317 e puo' essere accordata anche per piu' esercizi.

3.Le perdite derivanti da operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi, sulle quali sia stata accordata la garanzia ai sensi dell'art. 26, comma 3, o dell'art. 41, comma 1, lettera d), della legge n. 317, sono escluse dall'intervento di reintegro per la parte coperta dalle somme eventualmente erogate dai fondi di garanzia richiamati dalle citate disposizioni.

4.I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che, anche a seguito delle procedure di realizzo coattivo, conseguano recuperi di somme, sono tenuti a restituire il contributo gia' percepito nei limiti dell'ammontare determinato applicando alle somme recuperate la medesima percentuale adottata ai fini della fissazione del contributo stesso. In tali casi, i soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare senza indugio al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa, e per conoscenza al Ministero del tesoro, l'avvenuto introito delle somme predette e devono provvedere, entro sessanta giorni, al versamento delle quote di contributo da restituire al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate. In caso di versamento oltre il sessantesimo giorno, sulle somme restituite saranno applicati gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti percentuali. Il Mediocredito centrale e l'Artigiancassa vigilano sull'osservanza delle disposizioni relative al conguaglio dei contributi. Gli enti finanziatori li informano in merito alle eventuali restituzioni conseguenti all'esaurimento delle procedure di recupero.

Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 31 della legge n. 317/1991, entrata in vigore il 24 ottobre 1991, vedi in nota all'art. 1. - Si trascrive il testo degli articoli 26 e 41 della medesima legge n. 317/1991: "Art. 26 (Garanzia integrativa). - 1. Il secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cosi' come modificati dall'art. 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.23, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, sono sostituiti dai seguenti: 'La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite'. 2. Il comma sesto dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e' sostituito dai seguenti: 'La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia del fondo puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite'. 3. Con le modalita' ed entro i limiti di cui al comma 2, capoversi primo, secondo e terzo, del presente articolo, la garanzia integrativa del fondo di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, puo' essere accordata dal Mediocredito centrale alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi per un importo massimo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese. 4. I finanziamenti concessi ai consorzi e alla societa' consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia dei fondi di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che devono essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito". "Art. 41 (Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane). - 1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane e' autorizzata a: a) promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative medesime o in enti, istituti e societa'; b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari, fermo restando quanto previsto dall'art. 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n.949, e successive modificazioni; c) gestire fondi di agevolazione; d) estendere l'attivita' del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n.1068, e successive modificazioni, alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia. 2. Le forme e le condizioni degli interventi previsti nel comma 1 sono stabilite nello statuto della Cassa e sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il CICR, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 3

Determinazione del contributo

1.La misura del contributo e' determinata, nei limiti massimi di cui al precedente art. 2, comma 2, in rapporto alle perdite subite del fondo di garanzia monetario (fondo rischi) nel corso di ciascuno esercizio. L'ammontare del contributo come sopra determinato e' in ogni caso ridotto delle eventuali reintegrazioni del fondo stesso avvenute in virtu' di contributi erogati allo stesso titolo ai sensi di leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' degli eventuali contributi erogati ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 317.

2.Si considerano perdite i prelevamenti effettuati sul fondo di garanzia monetario (fondo rischi) per pagamenti in garanzia a fronte delle insolvenze relative ad operazioni assistite dalla garanzia collettiva, anche quando tali prelevamenti non sono effettuati a titolo definitivo dalle banche o dagli altri enti di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), della legge n. 317.

3.Ai fini della concessione del contributo, il legale rappresentante della cooperativa, del consorzio o della societa' di cui all'art. 1 dovra' fornire dichiarazione attestante l'ammontare delle perdite, determinate come al precedente comma 2, che siano esclusivamente connesse agli interventi in garanzia effettuati nel corso dell'esercizio.

Nota all'art. 3: - Per il testo degli articoli 29 e 33 della legge n. 317/1991 vedi in nota all'art. 1.

Art. 4

Domanda di contributo

2.Il Mediocredito centrale e l'Artigiancassa possono richiedere la presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 del bilancio relativo all'esercizio cui si riferiscono le domande di reintegro.

Art. 5

Istruttoria delle domande e concessione del contributo

2.I suddetti enti trasmettono al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Div. V, entro novanta giorni dalla data di ricevimento, le domande di agevolazione corredate delle relative risultanze istruttorie e con l'indicazione della misura di contributo concedibile, in ragione, dell'ammontare complessivo degli interventi richiesti, ovvero dei motivi che inducono a ritenere le domande stesse inammissibili (( e ne danno contestualmente comunicazione agli interessati. Questi provvedono ad inviare al Ministero del tesoro la documentazione relativa alla certificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il consorzio o la societa', i suoi organi responsabili (presidente, vice presidente, membri del consiglio di amministrazione), nonche' i soci (ditte e relativi responsabili), che detengono quote del fondo consortile superiori al 10 per cento e quelli per conto dei quali il consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione )).

3.Il direttore generale del Tesoro, sulla base delle risultanze istruttorie comunicate dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa e nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di agevolazione al Ministero, emette, entro il termine di sessanta giorni, il provvedimento di concessione del contributo di cui all'art. 31 ovvero il provvedimento di rigetto.

4.Per quanto non previsto dal presente regolamento, l'attivita' del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa e' regolata secondo modalita' e procedure che saranno stabilite dagli stessi enti.

Art. 6

Ripartizione dei fondi

2.Al fine di assicurare la massima efficienza delle gestioni, negli anni successivi, tenuto conto dell'andamento delle gestioni stesse, la ripartizione potra' avvenire con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge sulla base della combinazione dei seguenti parametri espressi percentualmente: 1) rapporto fra il numero delle domande ammesse, per ciascuna categoria, ai benefici dell'art. 31 ed il totale delle domande ammesse; 2) rapporto fra l'ammontare dei crediti assistiti da garanzia collettiva ammessi, per ciascuna categoria, ai benefici dell'art. 31 ed il totale degli stessi crediti ammessi; 3) rapporto fra l'ammontare dei fondi rischi, per la parte costituita da versamenti delle imprese consorziate o socie, appartenenti ai consorzi ed alle societa' ammessi, per ciascuna categoria, ai benefici dell'art. 31 ed il totale degli stessi fondi posseduti dai consorzi e dalle societa' ammessi. L'ammontare di tali versamenti si determina ai sensi del precedente art. 1, comma 1, lettera b). Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Ministro: BARUCCI

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Nota all'art. 6: - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge n. 317/1991 vedi in nota all'art. 1.

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