DECRETO 26 settembre 1994, n. 746

Type Decreto
Publication 1994-09-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 24/1/1995

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di radiologia medica;

Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista

la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.E' individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia e' l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, e' responsabile degli atti di sua competenza ed e' autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche.

2.Il tecnico sanitario di radiologia medica e' l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformita' a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonche' gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica.

4.Il tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Art. 2

1.Con decreto del Ministero della sanita' e' disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3

1.Il diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione previa iscrizione all'albo professionale.

Nota all'art. 3: - Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

Art. 4

1.Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il Ministro: COSTA

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 362

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