DECRETO 13 dicembre 1994, n. 764
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Visti, in particolare, i commi secondo e terzo dell'art. 5 del citato decreto, i quali stabiliscono, rispettivamente, che la ripartizione dei fondi destinati al finanziamento degli istituti predetti è effettuata in relazione alla loro estensione o efficienza dei servizi e che, ai fini di detta ripartizione, gli istituti stessi sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali svolta nei singoli esercizi;
Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, riguardante l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica dei summenzionati istituti, nonchè integrazioni a detto decreto;
Visto, in particolare, l'art. 3 della summenzionata legge, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sentite le organizzazioni promotrici maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione atta a dimostrare l'attività stessa;
Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1981, con il quale erano stati dettati, in attuazione delle precitate disposizioni legislative, i suddetti criteri;
Viste le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1-ter della legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, con le quali - a motivo delle difficoltà emerse in sede di applicazione dei criteri contenuti nel decreto interministeriale 26 giugno 1981 ed in attesa di procedere ad una modifica dei criteri stessi - sono state dettate diverse modalità per le ripartizioni definitive relative agli anni dal 1982 al 1985;
Viste le disposizioni di cui all'art. 4, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e con cui i criteri provvisori di cui innanzi sono stati sostanzialmente prorogati per gli anni dal 1986 al 1989;
Viste le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, all'art. 11 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, ed all'art. 7 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, tutti non convertiti, e con le quali erano stati dettati nuovi criteri provvisori per le ripartizioni definitive per gli anni sino al 1991;
Ravvisata l'esigenza di procedere ad una revisione delle norme contenute nel menzionato decreto interministeriale 26 giugno 1981;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti tutti gli istituti interessati, nonchè le relative organizzazioni promotrici;
Tenuto conto delle risultanze della conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tenutasi con i rappresentanti del Ministero del tesoro il 14 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 647/94 espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994, richiesto a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione protocollo n. 2/4PS/31797 inviata il 24 ottobre 1994 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale - di seguito indicati con la denominazione di "istituti di patronato" - previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione ed efficienza dei servizi degli istituti medesimi.
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