DECRETO 3 gennaio 1995, n. 168
IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484 (concernente le scuole, istituti ed enti dell'Esercito che hanno facoltà di affidare incarichi di insegnamento di materie non militari a docenti civili) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, siano adottate norme regolamentari al fine di stabilire i criteri e le modalità per la scelta dei docenti stessi;
Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1972, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1484/1965;
Ritenuta la necessità di integrare l'art. 1, comma 1, lettera B, del citato decreto interministeriale;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 939/D-IV/2 dell'11 aprile 1994);
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
1.L'ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento a livello di scuole secondarie, previsto dall'art. 1, comma 1, lettera B, del decreto interministeriale 12 agosto 1972, è così integrato: "5) personale estraneo all'Amministrazione, ivi compresi gli insegnanti di madre lingua, provvisto del titolo di studio, richiesto per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali o professionali che assicurino una comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi delle scuole, istituti ed enti dell'Esercito". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 gennaio 1995 Il Ministro della difesa PREVITI Il Ministro del tesoro DINI Il Ministro della pubblica istruzione D'ONOFRIO Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1995 Registro n. 2 Difesa, foglio n. 63
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Per il testo vigente dell'art. 1 del D.M. 12 agosto 1972 si veda in nota all'art. 1. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.M. 12 agosto 1972 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 ottobre 1973), come modificato dal presente articolo, è il seguente: "Art. 1. - Gli incarichi di insegnamento per le materie non militari presso gli istituti, le scuole e gli enti dell'Esercito sono conferiti dal Ministero della difesa su proposta del comandante dell'istituto, della scuola o dell'ente interessato, secondo il seguente ordine di preferenze: A) a livello universitario e post-universitario: 1) gli incaricati presso scuole, istituti ed enti dell'Esercito; 2) professori di ruolo delle università e istituti di istruzione superiore; 3) ternati in concorsi a cattedre universitarie o liberi docenti confermati; 4) liberi docenti; 5) magistrati; 6) già incaricati presso le università, istituti di istruzione superiore; 7) cultori della materia. B) a livello scuola secondaria: 1) già incaricati presso scuole, istituti ed enti dell'Esercito; 2) insegnanti forniti di abilitazione; 3) personale civile dell'amministrazione dello Stato con precedenza per i dipendenti civili della Difesa; 4) già incaricati presso istituti e scuole di istruzione secondaria; 5) personale estraneo all'Amministrazione, ivi compresi gli insegnanti di madre lingua, provvisto del titolo di studio, richiesto per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali o professionali che assicurino una comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi delle scuole, istituti ed enti dell'Esercito. A parità di merito e titoli, la qualifica di ufficiale in congedo costituisce requisito preferenziale. Il comandante della scuola o dell'ente interessato segnalerà il personale civile, al quale attribuire l'incarico di insegnamento, allo stato maggiore Esercito, il quale accertato che il personale segnalato abbia i requisiti necessari per il conferimento dell'incarico, darà il preventivo benestare. Ottenuto tale benestare, il citato comandante provvederà alla stipulazione della convenzione da inoltrare al Ministero della difesa".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.