DECRETO 17 maggio 1995, n. 317
Entrata in vigore del decreto: 15-8-1995
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
Visto l'art. 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
Visto l'art. 123, comma 3, comma 7 e comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
Visto l'art. 335, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
Visto l'art. 336, comma 1, del suddetto decreto;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Viste le direttive n. 80/1263 CEE del 4 dicembre 1980 e n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991;
Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 in data 11 gennaio 1995;
Considerata
la necessita' di determinare i requisiti, i compiti delle autoscuole, i criteri per consentire la vigilanza sulle stesse nonche' le modalita' di svolgimento degli esami; A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Attivita' ((. . . )) delle autoscuole
1.La autoscuole possono svolgere, oltre all'attivita' di insegnamento alla guida, cosi' come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneita' alla guida e per il rilascio delle patenti ((e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale)), comprese le relative certificazioni e nonche' tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2.COMMA ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 1997, N. 391 .
3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40.
4.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40.
5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40.
6.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40.
7.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40.
Art. 2
Capacita' finanziaria
2.L'attestazione riferita ad un importo di lire 50.000.000, deve essere formulata secondo lo schema allegato al presente regolamento.
Art. 3
Locali delle autoscuole e dei centri di istruzione
((automobilistica)) ((1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7 del presente decreto, comprendono almeno: a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo; b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo; c) servizi igienici))
((
2.L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.
))
3.I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, anche se negli stessi locali si svolge l'attivita' di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 ((, nonche' alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse)); tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ((ovvero di sopravvenuta inagibilita' dei locali per causa di forza maggiore documentabile)) in locali diversi da quelli in cui l'attivita' veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.((4))
Art. 4
Arredamento didattico
Art. 5
Materiale per lezioni teoriche
((
2.Il materiale didattico di cui al comma 1, puo' essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformita' ai programmi e' dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
))
3.((COMMA ABROGATO DL DECRETO 10 GENNAIO 2014, N. 30)).
Art. 6
(( (Materiale per le esercitazioni di guida). ))
((
1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonche' almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni.
2.I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, ovvero di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del citato allegato.
))
Art. 7
(( (Centri di istruzione automobilistica). ))
((
1.Il centro di istruzione automobilistica, costituito da due o piu' autoscuole ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' riconosciuto dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso.
2.Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica hanno sede nella medesima provincia ove e' ubicato il predetto centro di istruzione, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, purche' limitrofi al comune in cui e' ubicata la sede del centro stesso.
4.Con la dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 3, il legale rappresentante del consorzio presenta alla provincia territorialmente competente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' comprovante la conformita' dei locali, dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida alle prescrizioni di cui rispettivamente agli articoli 3, 4, 5 e 6, con esclusione del veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. Tale veicolo deve tuttavia essere in dotazione al centro di istruzione automobilistica che svolge i corsi di formazione di insegnanti e di istruttori ai sensi dell'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5.Qualora al centro di istruzione automobilistica sia stata demandata esclusivamente la formazione pratica dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa ai locali, puo' essere resa solo con riferimento alle prescrizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c). Qualora al centro di istruzione automobilistica siano state demandate solo alcune tipologie di corsi di formazione, teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa al materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida, e' resa solo con riferimento alla dotazione di tale materiale prescritta per l'espletamento della relativa attivita'.
6.Alla dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 3, presentata in conformita' alle prescrizioni di cui al medesimo comma 3 ed al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7.Ogni variazione dei dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 3, ovvero alla dichiarazione di cui al comma 4, e' tempestivamente comunicata dal legale rappresentante del consorzio alla provincia territorialmente competente.
8.Ai centri di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al centro stesso. A tal fine e' redatto apposito registro conforme all'allegato
9.Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro. 9. Ciascuna autoscuola consorziata svolge per i propri allievi corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente della categoria B, ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: a tal fine, dispone dei locali e dell'arredamento didattico di cui agli articoli 3 e 4 nonche', limitatamente a quanto necessario per i predetti corsi, del materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida di cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui all'articolo 8. Puo' altresi' svolgere ulteriori corsi di formazione, anche solo teorici o solo pratici, per il conseguimento di una o piu' delle altre categorie di patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, in favore degli allievi iscritti nei propri registri e non demandati al centro di istruzione automobilistica, a condizione di disporre del predetto materiale didattico di cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui all'articolo 8, prescritti per la tipologia di corsi svolti.
))
Art. 7-bis
Disposizioni comuni alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica concernenti i veicoli utili per le esercitazioni di guida).
1.I veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7, comma 4, sono muniti di doppio comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione di quelli di categoria AM, A1, A2, A e B1. L'installazione dei doppi comandi risulta dalla carta di circolazione. I veicoli dotati di doppi comandi sono altresi' dotati di un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida, sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2.Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono immatricolati rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola ovvero del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. E' ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonche' della locazione senza conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
((
3.Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento: della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' per il conseguimento delle patenti di guida speciali e delle categorie B1 BE, C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facolta' di acquisto o venditori con patto di riservato dominio. Qualora la disponibilita' da parte di un terzo, in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, sia consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.
))
4.I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B ((, B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, B1 e BE nonche' delle patenti di guida speciali)), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2, possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprieta' e che, ove presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti.
5.I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai veicoli ((utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E)), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2.
6.I veicoli di cui ai commi 4 e 5 possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonche' per ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attivita' di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.
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