DECRETO 17 maggio 1995, n. 322
Entrata in vigore del decreto: 18/8/1995
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visti l'art. 17, commi 1, 2, 3 e 7 e l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, norme per l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 29/2/UDC del 15 marzo 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Capo
I PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI
Capo I PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI
Art. 1
Campo d'applicazione
1.Il presente capo disciplina l'impiego della benzina, del petrolio lampante, del gasolio, degli oli combustibili e dei gas di petrolio liquefatti, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in appresso denominato "decreto-legge", negli usi diversi da quelli di carburante per autotrazione e di combustibile per riscaldamento, esenti da accisa ai sensi della tabella A, punto 1, allegata al decreto-legge medesimo.
2.Negli impieghi di cui al comma 1 i prodotti petroliferi possono essere utilizzati con o senza denaturazione, secondo le modalita' stabilite nei successivi articoli del presente capo. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - I commi 1, 2, 3 e 7 dell'art. 17 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, norme in materia di armonizzazione in materia di accise sugli oli minerali, sono i seguenti: "1. Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti petroliferi: a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35), benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33), oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69), gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione e per combustione con le aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243; b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55): 1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri; 2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1000 litri; c) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1000 kg: 1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg; d) gas metano (codice NC 2711 29 00): 1) per autotrazione: aliquota zero; 2) per combustione: usi civili; usi industriali: lire 20 al mc. 2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante, per motori, equivalente: a) i prodotti di cui al codice NC 2706; b) i prodotti di cui ai codici: NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19; c) i prodotti di cui al codice NC 2709; d) i prodotti di cui al codice NC 2710; e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale; f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90; g) i prodotti di cui al codice NC 2715; h) i prodotti di cui al codice NC 2901; i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44; l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19; m) i prodotti di cui al codice NC 3811; n) i prodotti di cui al codice NC 3817. 3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; e' tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. (Omissis). 7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3". - Il comma 1 dell'art. 20 del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993, e' il seguente: "1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14. La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32".
Art. 2
Impiego di prodotti denaturati
2.Per motivi tecnici riconosciuti dall'amministrazione finanziaria possono essere utilizzate formule di denaturazione diverse da quelle previste nel comma 1, da portare a conoscenza degli organi dell'amministrazione medesima incaricati dei controlli.
3.Le denaturazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate, con l'osservanza delle modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso i depositi fiscali o doganali o presso i depositi di cui al comma 5 mentre quelle di cui al comma 2 possono essere effettuate anche presso gli utilizzatori, che in tal caso devono assumere la qualita' di operatori registrati.
4.I prodotti di provenienza comunitaria possono pervenire in territorio nazionale gia' denaturati secondo le formule di cui ai commi 1 e 2, con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, oppure della eventuale altra documentazione prevista dal Paese membro di provenienza. La circolazione interna dei prodotti denaturati deve essere effettuata con la scorta del suddetto documento di accompagnamento comunitario semplificato, munito di stampigliatura con la dicitura "circolazione interna". Il documento per la circolazione interna non e' prescritto per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, in quantitativi complessivamente non superiori ai 100 litri.
5.I prodotti denaturati di cui al comma 1 possono essere custoditi anche in appositi depositi commerciali di oli minerali, definiti "intermedi", che possono essere anche costituiti da distinti reparti di depositi commerciali di prodotti ad imposta assolta. L'istituzione dei suddetti depositi e' subordinata alla presentazione al competente ufficio tecnico di finanza, in appresso identificato con la sigla "UTF", almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita', di apposita denuncia, redatta secondo i criteri previsti all'art. 3, comma 2, nonche' alla verifica secondo le modalita' previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo ed alla prestazione della cauzione prevista dall'art. 7 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, salvo il caso previsto al comma 2 dello stesso art. 7. ((Effettuata la verifica, l'UTF rilascia la licenza di esercizio prevista dall'art. 3 del sopracitato provvedimento legislativo. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercenti la vendita al dettaglio che custodiscono, in quantitativi complessivamente non superiori ai 500 chilogrammi, i prodotti denaturati e quelli condizionati di cui al comma 6)).
6.Nei depositi "intermedi" di cui al comma 5 puo' essere autorizzata l'effettuazione delle denaturazioni di cui al comma 3, sempreche' tali impianti siano dotati delle attrezzature tecniche necessarie ad assicurare la regolarita' della suddetta operazione, che deve essere eseguita al momento dell'introduzione in deposito del prodotto da denaturare. Nei suddetti impianti puo' essere altresi' effettuato il condizionamento dei prodotti di cui all'art. 1, non denaturati, in recipienti sigillati, della capacita' massima di un litro, muniti di etichetta contenente le indicazioni previste dalla normativa sugli imballaggi preconfezionati; i prodotti da condizionare devono essere custoditi solo in appositi serbatoi di alimentazione degli impianti di confezionamento. L'utilizzazione dei prodotti come sopra condizionati non e' soggetta alla disciplina di cui all'art. 3. Il suddetto limite di capacita' puo' essere elevato per quei prodotti che, per particolari caratteristiche o per l'elevato prezzo di vendita, non si prestino ad essere utilizzati negli usi soggetti a tassazione. Per essere autorizzati ad effettuare le predette operazioni di denaturazione o condizionamento, nella denuncia devono essere indicate le caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate per tali operazioni e deve essere contenuta la richiesta di riconoscimento della qualita' di operatore registrato.
7.Il condizionamento di cui al comma 6 puo' essere effettuato anche presso i depositi fiscali o doganali e presso impianti ubicati all'estero. La circolazione dei prodotti come sopra condizionati e' effettuata, fatta salva la normativa vigente in caso di trasferimenti intracomunitari, con l'osservanza della normativa relativa alla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti.
8.Chiunque sottopone i prodotti di cui all'art. 1 alla denaturazione od al condizionamento di cui al comma 6 deve tenere un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati giornalmente, dalla parte del carico, i quantitativi di prodotto destinati alla denaturazione od al condizionamento, con l'indicazione dei relativi documenti di accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, le singole partite sottoposte alle suddette operazioni. Analogo registro deve essere tenuto, presso gli impianti di denaturazione o condizionamento e presso i depositi "intermedi", per la contabilizzazione dei prodotti denaturati o condizionati, riportando al carico le partite denaturate o condizionate in loco o pervenute dall'esterno, con l'indicazione, in tal caso, dei documenti di accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, le singole partite estratte, con l'indicazione dei documenti di accompagnamento emessi.
9.L'estrazione delle partite dei prodotti di cui all'art. 1, denaturati o non, dai depositi fiscali o doganali, e' effettuata secondo modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria; la misurazione delle partite estratte dai depositi "intermedi" viene effettuata utilizzando gli strumenti previsti dalle norme metriche vigenti in materia.
10.Gli utilizzatori dei prodotti denaturati ai sensi del comma 1, che non siano esercenti di deposito soggetto alla disciplina di cui al decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, e successive modifiche, sono tenuti alla custodia dei documenti di accompagnamento, per il medesimo periodo di tempo previsto per le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti. Della ricezione, da parte degli utilizzatori, di ogni singola partita di prodotto denaturato proveniente da Paesi comunitari, deve essere data preventiva comunicazione al competente UTF.
Art. 3
Impiego di prodotti non denaturati
1.Chiunque intende utilizzare negli impieghi di cui all'art. 1 i prodotti petroliferi indicati all'art. 17, comma 1, del decreto-legge, non denaturati, deve farne preventiva denuncia all'UTF competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'impiego.
3.L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati al deposito dei prodotti petroliferi esenti, determina, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali puo' effettuarsi il riscontro della regolarita' dell'impiego agevolato, prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti, provvede alla registrazione dell'operatore ed alla comunicazione del codice d'accisa, rilasciando, se prevista, la licenza di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.
4.Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali e' consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare della denuncia.
5.Le modifiche che si intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'UTF.
6.Non e' consentito l'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, non denaturati, con le modalita' stabilite dal presente articolo, qualora da tale impiego si ottengano prodotti che, per le caratteristiche tecniche e per il costo, potrebbero essere destinate alla carburazione o alla combustione; in questo caso si applica la disciplina di cui all'art. 2. La predetta disciplina non si applica quando si ottengono solventi e diluenti per vernici, condizionati conformemente all'art. 2, comma 6, oppure contenenti cloroderivati od acetati nelle percentuali previste dall'art. 11, comma 5.
7.Negli usi esenti di cui all'art. 1, comma 1, possono essere utilizzati anche prodotti petroliferi assoggettati ad accisa. In tale caso, per essere ammessi alla restituzione dell'accisa ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto- legge, deve essere seguita la procedura di cui al presente articolo ed agli articoli 4 e 5, con gli adeguamenti derivanti dalla diversa posizione fiscale del prodotto. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF.
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