DECRETO 10 marzo 1995, n. 327

Type Decreto
Publication 1995-03-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 19/8/1995

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992 n. 206, sul tirocinio professionale per i dottori commercialisti;

Visto l'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il 1 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1995 a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

A D O T T A

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO

RELATIVO AL TIROCINIO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA.

Art. 1

Modalita' del tirocinio

1.

tirocinio professionale deve essere svolto con assiduita' diligenza e riservatezza. 2. Il tirocinio si svolge presso lo studio e sotto il controllo di un dottore commercialista comporta la collaborazione allo svolgimento delle attivita' proprie della professione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 1 della legge n. 206/1992 dispone che: "Art. 1. - 1. All'art. 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 'Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo. Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, e' valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'art. 6 della suddetta direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima. Le modalita' di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti'. 2. Il decreto di cui al quinto comma dell'art. 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". - L'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 dispone che: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti ministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quello dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Art. 2

Scuola di formazione

1.I consigli degli ordini possono istituire e promuovere scuole e corsi di formazione professionale la cui frequenza integra il tirocinio professionale. I consigli degli ordini aventi sede nella medesima regione possono istituire e promuovere, d'intesa, scuole e corsi di formazione unificati per tutti o parte dei consigli di ciascuna regione.

2.Le scuole e i corsi di cui al comma 1 hanno durata biennale e debbono avere un indirizzo teorico-pratico.

3.I programmi delle scuole e dei corsi devono contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari su tutte le materie che sono oggetto sia dell'esame di Stato, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, che dell'esame previsto nell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, condotte da esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura contabile, fallimentare e tributaria. I programmi delle scuole e dei corsi devono essere preventivamente approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Note all'art. 2: - Le materie oggetto dell'esame di Stato previsto dall'art. 31, comma I, n. 5), del D.P.R. n. 1067/1953 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) sono elencate nell'art. 22 del D.M. 9 settembre 1957 e sono le seguenti: a) ragioneria, tecnica commerciale, tecnica industriale, tecnica bancaria e professionale; b) diritto e pratica commerciale, tecnica e legislazione tributaria. - Le materie previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 88/1992, che attua la direttiva 84/253 CEE relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili sono le seguenti: a) contabilita' generale; b) contabilita' analitica e di gestione; c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; d) controllo della contabilita' e dei bilanci; e) diritto civile e commerciale; f) diritto fallimentare; g) diritto tributario.

Art. 3

Adempimenti dei consigli degli ordini

1.I consigli degli ordini accertano e promuovono la disponibilita' degli iscritti ad accogliere nei propri studi le persone che, in possesso di uno dei titoli di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, intendano svolgere il tirocinio professionale e forniscano le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.

2.I dottori commercialisti iscritti nell'albo, sono tenuti nei limiti delle loro possibilita', ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi e delle norme di comportamento deontologico della professione.

3.E' compito dei consigli degli ordini vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti nei modi previsti dal presente regolamento e con mezzi ritenuti piu' opportuni.

Nota all'art. 3: - L'art. 31, comma I, n. 4), del D.P.R. n. 1067/1953 prescrive di: "4) essere in possesso della laurea in economia e commercio, oppure della laurea in scienze economico-marittime, o di quella delle cessate sezioni di magistero di diritto o di ragioneria dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o di altro titolo valido per l'ammissione all'esame di Stato in materia di economia e commercio;".

Art. 4

Registro dei praticanti

1.Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e svolgono il tirocinio previsto dall'art. 1, sono iscritti a domanda e previa certificazione del dottore commercialista di cui frequentano lo studio, in un apposito registro tenuto dal consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione hanno la residenza.

2.Il registro contiene, oltre alle generalita' complete degli iscritti ed alla data di inizio del tirocinio, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonche' degli studi professionali presso cui il tirocinio viene esercitato, con gli eventuali cambiamenti intervenuti.

3.Il provvedimento di iscrizione nel registro e' immediatamente comunicato, a cura del consiglio dell'ordine, anche al professionista presso il cui studio il tirocinio deve essere svolto.

4.Il periodo di tirocinio svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al consiglio dell'ordine senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non e' riconosciuto efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art. 10.

Nota all'art. 4: - Per la disposizione dell'art. 31, comma I, n. 4), del D.P.R. n. 1067/1953, vedasi la nota all'art. 3.

Art. 5

Iscrizione nel registro dei praticanti

2.La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere l'elenco dei documenti ad essa allegati.

3.Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro le norme dei commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067.

Note all'art. 5: - L'art. 31, comma I, numeri 2) e 6), del D.P.R. n. 1067/1953 prescrive di: "2) godere il pieno esercizio dei diritti civili; (Omissis); 6) avere la residenza nella circoscrizione". Per la disposizione del n. 4) vedasi la nota all'art. 3. - L'art. 32. del D.P.R. n. 1067/1953, commi I, Il, III, IV, V, VI dispone che: "Art. 32 (Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale). - La domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e' presentata al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente. Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. La deliberazione e' motivata ed e' notificata entro quindici giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo, l'interessato puo', entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione".

Art. 6

Periodo del tirocinio

1.Il periodo di tirocinio si computa dalla data della deliberazione con cui il consiglio ha ordinato l'iscrizione nel registro.

2.Nel caso di interruzione del tirocinio per un periodo superiore a diciotto mesi, da comunicarsi alla segreteria dell'ordine a cura del dottore commercialista presso il cui studio e' svolto il tirocinio, il praticante e' cancellato dal registro, e rimane privo di effetti il periodo di tirocinio gia' compiuto.

3.La frequenza dello studio prevista dal 2 comma dell'art. 1 puo' essere sostituita, ((per un periodo non superiore a sei mesi,)) dalla frequenza, preventivamente autorizzata dal professionista presso il quale e' effettuato il tirocinio, di corsi esteri particolarmente qualificati e comportanti l'esame finale di profitto ovvero dello studio di un professionista estero iscritto presso un organismo professionale corrispondente all'ordine dei dottori commercialisti. La frequenza dello studio di un professionista estero dovra' essere certificata da quest'ultimo.

4.Entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del regolamento il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti redige un elenco dei corsi esteri e degli organismi professionali di cui al comma 3 e lo trasmette ai consigli provinciali degli ordini.

Art. 7

Trasferimento di residenza

1.In caso di trasferimento di residenza, il praticante puo' chiedere di essere iscritto nel registro della circoscrizione nella quale si e' trasferito.

2.La domanda e' rivolta al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere b), c), d), ed e) del comma 1 dell'art. 5, anche in copia autentica nonche' di un certificato del presidente del consiglio dell'ordine della circoscrizione di provenienza dal quale risulti che nulla osta al trasferimento.

3.Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante e' iscritto con l'anzianita' della precedente iscrizione.

4.Si applicano per le domande di trasferimento, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5.

Art. 8

Libretto del tirocinio

2.Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante, alla segreteria del consiglio dell'ordine, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, con l'annotazione del professionista presso il cui studio il tirocinio e' stato effettuato attestante la veridicita' delle indicazioni ivi contenute.

3.Il consiglio dell'ordine ha facolta' di accertare la veridicita' delle annotazioni contenute nel libretto.

Art. 9

Certificato di compimento del tirocinio

1.Il consiglio dell'ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento del tirocinio a coloro che, dai documenti prodotti ai sensi degli articoli precedenti, risultino aver svolto il tirocinio per il periodo prescritto.

2.Il certificato viene rilasciato dal consiglio dell'ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull'ultimo semestre completo di attivita' del praticante.

3.In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza, certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto triennio di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

4.Il tirocinio compiuto anteriormente all'entrata in vigore della legge e del presente regolamento e' attestato da una dichiarazione del dottore commercialista presso il cui studio si e' svolto il tirocinio, dalla quale risulti la durata dello stesso e il rispetto delle modalita' di cui all'art. 1, o, in caso di impossibilita' di rilascio di tale dichiarazione da una dichiarazione del tirocinante, sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5.Del periodo come sopra attestato si tiene conto ai fini del compimento del tirocinio professionale in deroga a quanto previsto all'art. 6, comma 1.

6.Nel caso in cui venga prodotta la dichiarazione di cui al comma 4 da cui risulti un periodo di tirocinio non inferiore a tre anni successivamente al conseguimento della laurea, il consiglio dell'ordine presso il quale risulta effettuato l'ultimo periodo di tirocinio rilascia il certificato previsto dall'art. 9, n. 1), anche senza l'iscrizione nel registro di cui all'art. 4. Il consiglio puo' disporre accertamenti sulla effettiva effettuazione del tirocinio.

7.Il consiglio deve deliberare sulle richieste dell'interessato nel termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa.

8.Avverso la mancata deliberazione di cui al precedente comma o avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facolta' di presentare reclamo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, per il tramite dell'ordine che ha rifiutato la richiesta. Il reclamo va proposto entro trenta giorni dallo spirare del termine di cui al precedente comma 7 o dalla comunicazione scritta del rifiuto da parte della segreteria del consiglio dell'ordine. L'ordine dovra' trasmettere il reclamo, con le proprie osservazioni, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti entro trenta giorni dal reclamo e contestualmente all'interessato che puo' inviare proprie controdeduzioni e chiedere di essere udito personalmente.

9.Il Consiglio nazionale decide sul merito.

Art. 10

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