DECRETO 2 agosto 1995, n. 413
Entrata in vigore del decreto: 18-10-1995
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA SANITA', DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO E DEL TESORO
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
((Visto il regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992,)) concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica;
Visto l'art. 9 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;
Visto il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, concernente "Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 800/19 del Consiglio sul marchio di qualita' ecologica-Ecolabel";
Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno
1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del
settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;
Visto l'art. 18 del predetto regolamento, in base al quale ogni
Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;
Visto l'art. 01, comma 1, lettera f), e l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge del 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)".
Vista la legge 25 gennaio 1994, n 70, concernente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";
Considerato che si deve provvedere all'istituzione dell'organismo competente, nonche' agli adempimenti relativi ai procedimenti di assegnazione del marchio di qualita' ecologica e di adesione volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, ferme restando tutte le prescrizioni dei regolamenti comunitari, in quanto immediatamente applicabili;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;
Vista la nota n. 14829/95/GAB/C del 27 luglio 1995 con cui e' stata data comunicazione preventiva dello schema di regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Titolo
I ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPETENTE
Titolo I ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPETENTE
Art. 1
Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
1.E' istituito presso il Ministero dell'ambiente il Comitato per il marchio comunitario di qualita' ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, in seguito denominato "Comitato".
2.Il Comitato e' l'organismo competente previsto dall'art. 9 del regolamento n. 880/92/CEE del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica, di seguito denominato come "Regolamento comunitario Ecolabel".
3.Il Comitato e' altresi' l'organismo competente previsto dall'art. 18 del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato "Regolamento comunitario Ecoaudit".
4.Il Comitato svolge le funzioni previste dai regolamenti CEE n. 880/92 e n. 1836/93 del Consiglio, dalle leggi nazionali di relativa attuazione e dal presente regolamento.
Art. 2
Composizione e funzionamento del Comitato
((
2.Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilita', in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza.
))
3.I componenti del Comitato, ivi compresi il presidente ed il vice presidente, durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo.
((
4.Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attivita' di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresi' la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di eta' piu' elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.
))
5.Il Comitato, articola la propria struttura in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attivita' riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attivita' concernenti l'Ecoaudit, ciascuna cosi' composta: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, due rappresentanti del Ministero dell'industria ed un rappresentante del Ministero della Sanita', un rappresentante del Ministero del tesoro. Resta ferma la competenza del Comitato, nell'interezza della sua composizione, per quanto riguarda le materie di interesse comune sia all'Ecolabel che all'Ecoaudit.
6.Il Comitato e ciascuna sezione del Comitato in sede di prima costituzione sono legittimamente insediati quando sono nominati i due terzi dei componenti.
7.Le decisioni del Comitato e delle sezioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente e del vice presidente.
8.Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Comitato o della sezione.
9.Il componente del Comitato che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a piu' di tre riunioni, decade di diritto dalla carica ed e' sostituito con le modalita' di cui al comma 1.
Art. 3
Supporto tecnico
((
1.Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e dell'attivita' di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalita' istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresi', dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2.Per l'espletamento dell'attivita' di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unita', salvo diverse esigenze del Comitato.
))
3.L'ANPA provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'Ecolabel ed un responsabile per l'Ecoaudit appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali e comunica i relativi nominativi al Comitato.
((
4.Alle spese per la realizzazione delle attivita' di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalita' istituzionali dell'ANPA, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.
))
Titolo II SEZIONE ECOLABEL
Art. 4
Attribuzioni del Comitato in materia di Ecolabel
1.Il Comitato, avvalendosi del supporto tecnico dell'ANPA, svolge tutti i compiti attribuiti all'organismo competente del regolamento comunitario 880/92 del Consiglio.
Art. 5
Compiti dell'ANPA
Art. 6
Compiti dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria
1.L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta i requisiti di idoneita' dei laboratori abilitati ad eseguire l'accertamento tecnico preliminare indipendente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento 880/92/CEE e redige un elenco che viene pubblicato a cura del Comitato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 7
Forum consultivo
2.Le spese per la partecipazione al forum consultivo restano a totale carico delle categorie rappresentate.
3.Le funzioni di segreteria sono svolte dall'ANPA.
4.Il forum, con regolamento interno approvato dal Ministro dell'ambiente, stabilisce le norme procedurali attinenti al suo funzionamento, in particolare per quanto riguarda le modalita' di formulazione dei pareri.
Art. 8
Domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica
1.Per quanto riguarda le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica il Comitato decide sulla base degli orientamenti e delle disposizioni adottate in sede comunitaria, dandone opportuna informazione ai terzi interessati, tramite l'ANPA.
2.Per le domande, che riguardano nuovi gruppi di prodotti, il Comitato, previa consultazione obbligatoria del forum di cui all'art. 7, delibera sull'opportunita' di presentare alla Commissione CEE la proposta, ai sensi dell'art. 5 e/o dell'art. 10, comma 8, del regolamento comunitario.
Art. 9
Procedimento per l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica
2.Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 13 del regolamento CEE 880/92 del Consiglio, dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
3.I membri del Comitato e dell'ANPA e dei laboratori abilitati (e di chiunque altro intervenga nel procedimento), sono tenuti all'obbligo della riservatezza, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CEE 880/92 del Consiglio.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 13 del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica, e' il seguente: "Art. 13 (Riservatezza). - Gli organismi competenti, la Commissione, nonche' qualsiasi altra persona interessata sono tenuti a non divulgare a terzi le informazioni di cui hanno avuto conoscenza nel corso della valutazione di un prodotto per l'assegnazione del marchio. Tuttavia, una volta presa la decisione di assegnazione del marchio, non possono in nessun caso essere considerate riservate le seguenti informazioni: nome del prodotto; fabbricante o importatore del prodotto; ragioni e informazioni pertinenti che hanno motivato l'assegnazione del marchio di qualita' ecologica". - Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente: "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge". - Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, reca: "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Art. 10
Risorse finanziarie per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel
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