DECRETO 20 ottobre 1995, n. 527
Entrata in vigore del decreto: 30/12/1995
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o di impresa o di intese di programma;
Considerato che in base all'art. 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea del 20 maggio 1992 concernente la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995, che sostituisce le deliberazioni del CIPI del 22 aprile e del 28 dicembre 1993, concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992 convertito dalla legge n. 488 del 1992;
Considerato che il punto 5, lettera c), della predetta deliberazione del CIPE 27 aprile 1995 prevede che l'amministrazione competente deve provvedere alla determinazione delle modalita', delle procedure e dei termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni per l'istruttoria delle domande di agevolazione, sulla base dei criteri fissati dal CIPE nella medesima deliberazione;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;
Ritenuto di non aderire alle indicazioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda la competenza del Ministro all'adozione dei provvedimenti di concessione, revoca e rideterminazione delle agevolazioni, trattandosi di atti di gestione che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, devono essere ascritti alla competenza degli organi dirigenziali dell'amministrazione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 38258 del 13 ottobre 1995);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Convenzioni
1.Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati (( ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e dell'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; le banche concessionarie)), di seguito denominate banche concessionarie, che vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. ((2))
2.Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reciproci rapporti, nonche' le modalita' di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici ((. . .)). ((2))
3.La convenzione prevede altresi' che le banche concessionarie possano stipulare convenzioni con altre banche e societa' di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la piena responsabilita' delle banche concessionarie nei confronti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per societa' di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. ((PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133)). Le banche concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le societa' di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio. ((2))
4.La convenzione prevede inoltre: (( a) le modalita' di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle istruttorie da parte delle banche concessionarie; )) ((2)) b) le modalita' con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sull'attivita' delle banche concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando ((l'esclusiva )) responsabilita' civile per danni ((. . .)) in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3; ((2)) c) l'impegno delle banche concessionarie a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale, adeguati servizi di informazione e assistenza, in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ((, ferme restando le competenze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96)); ((2)) (( d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonche' uniformita' di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare;)) ((2)) e) gli adempimenti a carico delle societa' di locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalita' di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle immobilizzazioni di cui all'art. 4, al sistema della locazione finanziaria.
5.La convenzione deve altresi' riservare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi contenuti nei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 1-bis
(Verifica e programmazione degli interventi).
Art. 2
Soggetti beneficiari e misura massima consentita delle agevolazioni
(( 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate alle imprese operanti nei settori di attivita' individuati dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione a programmi di investimento promossi nelle aree depresse del territorio nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modifiche e integrazioni; le agevolazioni sono concesse ed erogate secondo le modalita' e i criteri previsti dalle dette direttive, nonche' secondo le disposizioni del presente regolamento. I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, abbiano la piena disponibilita' dell'immobile dell'unita' produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile previamente registrato; tale immobile deve essere gia' rispondente, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. La detta piena disponibilita', inoltre, deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). Gli stessi soggetti inoltre, alla predetta data, devono essere costituiti ed iscritti al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata. )) ((2))
2.(( COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133 )). ((2))
3.Ciascuna ((domanda di)) agevolazioni e' correlata ad un programma ((. . .)) organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unita' produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. (( A tale riguardo, per unita' produttiva si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Non e' pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a piu' programmi o a piu' unita' produttive, ne' la presentazione di piu' domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma, organico e funzionale. Non e' altresi' ammessa la presentazione per il medesimo programma, anche da parte di imprese diverse, di piu' domande di agevolazione sullo stesso bando - considerando a tal fine anche quelle inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 - ne', qualora il programma medesimo sia stato gia' agevolato ai sensi della presente normativa nella misura richiesta dall'impresa, la presentazione su un bando successivo. Qualora il programma sia stato agevolato in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa, e' consentita la presentazione per il programma medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 8, fanno convenzionalmente parte del medesimo programma organico e funzionale e, quindi, sono oggetto di un'unica domanda, tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella singola unita' produttiva relativi alla stessa tipologia di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di un programma gia' agevolato, fatta salva l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, non e' ammessa la presentazione, per la medesima unita' produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma nei sei mesi successivi alla data della domanda relativa al predetto programma agevolato e, comunque, fino a quando, per quest'ultimo, la banca concessionaria non abbia effettuato l'erogazione della prima quota di cui all'articolo 7, comma 1 per stato d'avanzamento ovvero, trattandosi di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 10 attestante la data di ultimazione del programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina di cui alla decisione 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 concernente norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, G.U.C.E., L 388 del 28 dicembre 1996), all'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA (G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988), al regolamento CE 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, che modifica il regolamento CE 3094/95 relativo agli aiuti alla costruzione navale (G.U.C.E. L 251 del 3 ottobre 1996), alla disciplina degli aiuti di Stato all'industria delle fibre sintetiche 96/C94 (G.U.C.E. C94 del 30 marzo 1996), alla disciplina degli aiuti di Stato all'industria automobilistica 97/C279 (G.U.C.E. C279 del 15 settembre 1997), alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) e successive modifiche e integrazioni. Non e' altresi' ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni gia' oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia gia' formalmente rinunciato, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 1. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformita' alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali domande.)) ((I suddetti programmi)) possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, convenzionate con le banche concessionarie. (1) ((2))
4.COMMA ABROGATO DAL DECRETO 31 LUGLIO 1997, N. 319. (1)
((5. Ai fini del presente regolamento, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti, sulla base della disciplina comunitaria in materia, con i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1o ottobre 1997) e del 27 ottobre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 1997) ))
6.(( COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133 )). ((2))
7.(( COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133 )). ((2))
8.(( COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133 )). ((2))
9.(( Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all'art. 4, sono quelle individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i limiti massimi decisi dalla Commissione europea. )) ((2))
10.(( COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133 )). ((2))
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