DECRETO 10 agosto 1995, n. 562
Entrata in vigore del decreto: 13-01-1996
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che conferisce al Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', la potesta' di consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che devono essere riportate sul prodotto finito;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 28 gennaio 1977, che disciplina la produzione e il commercio del sale da cucina iodurato;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;
Considerata l'esigenza di garantire l'efficacia del prodotto ai fini della iodioprofilassi nel territorio nazionale;
Visto il verbale in data 19 aprile 1989, della Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 16 marzo 1994;
Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 255, concernente il regolamento recante disciplina della produzione e del commercio di sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e iodato;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunita' economiche europee, effettuata, ai sensi delle direttive del Consiglio n. 83/189/CEE e n. 88/182/CEE in data 28 dicembre 1994;
Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunita' economiche europee, effettuata, ai sensi dell'art. 16 della direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 79/112/CEE in data 28 dicembre 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 3 agosto 1995;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.E' autorizzata la produzione e l'immissione in commercio del sale alimentare (cloruro di sodio), destinato al consumo diretto, addizionato di ioduro di potassio, del sale alimentare addizionato di iodato di potassio e del sale alimentare addizionato di ioduro di potassio e di iodato di potassio, per garantire un tenore di iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto; si applicano le tolleranze di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 255. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e' il seguente: "Art. 7. - Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". - Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 283/1962 e' il seguente: "Art. 21. - La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanita', a tale scopo e' costituita presso il Ministero della sanita', una commissione permanente.. (Omissis). Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La commissione ha la facolta' di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nella singola materia in esame". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.M. n. 255/1990 (citato nelle premesse al presente decreto) e' il seguente: "Art. 1. - 1. E' autorizzata la produzione e l'immissione in commercio del sale alimentare (cloruro di sodio), destinato al consumo diretto, addizionato di ioduro di potassio, sale alimentare addizionato di iodato di potassio e sale alimentare addizionato di ioduro di potassio e iodato di potassio, per garantire un tenore di iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto (+ 40% - 20%)".
Art. 2
1.Per la determinazione dello iodio si applica il metodo di analisi riportato nell'allegato 1 al presente decreto.
Art. 3
1.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 21 MARZO 2005, N. 55 )).
2.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 21 MARZO 2005, N. 55 )).
3.Il materiale di confezionamento deve essere conforme alle norme previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue successive modificazioni, e tale da consentire la protezione dalla luce e dall'umidita'.
4.Il potassio ioduro e il potassio iodato utilizzati devono rispondere ai requisiti di cui alla Farmacopea ufficiale italiana.
Art. 4
1.Il sale iodurato, il sale iodato e il sale iodurato e iodato possono essere addizionati degli additivi antiagglomeranti alle condizioni previste per il sale da tavola dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e sue successive modificazioni.
Nota all'art. 4: - Il D.M. 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato per ultimo con il D.M. n. 283/1995, riporta nell'allegato l'elenco degli additivi (antiagglomeranti) che possono essere aggiunti agli alimenti e prevede i casi e le dosi di impiego ai singoli alimenti come pure le caratteristiche chimico fisiche e di purezza degli additivi stessi.
Art. 5
2.In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione degli ingredienti di ciascun tipo di sale disciplinato dal presente decreto comporta la menzione della percentuale di ioduro di potassio e di iodato di potassio aggiunti nonche' la quantita' di iodio (I) apportata da cento grammi di prodotto.
Nota all'art. 5: - Il D.Lgs. n. 109/1992 reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari". Si trascrive il testo del comma 1 del relativo art. 8: "Qualora l'etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di uno o piu' ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantita' minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale".
Art. 6
1.Le norme del presente decreto non pregiudicano la commercializzazione nel territorio nazionale di sale da cucina iodurato, di sale da cucina iodato, e di sale da cucina iodurato e iodato legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro delle Comunita' europee e di quelli originari degli Stati contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Art. 7
1.Sono abrogati il decreto ministeriale 7 gennaio 1977 e il decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 255.
Il Ministro: GUZZANTI
Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 389
Allegato
ALLEGATO METODO PER LA DETERMINAZIONE DELLO IODIO AGGIUNTO AL SALE ALIMENTARE 1. Oggetto e campo di applicazione. Il metodo descritto permette la determinazione del contenuto di iodio, aggiunto al sale alimentare sotto forma di ioduro e/o iodato di potassio, a concentrazioni superiori a 2 mg/kg espresso come I-. 2. Principio del metodo. Si determina lo iodio libero, ottenuto in quantita' equivalente allo iodato in soluzione previa aggiunta di acido fosforico e ioduro di potassio, mediante titolazione con tiosolfato di sodio in presenza di salda d'amido. Nel caso di sale alimentare addizionato di ioduro di potassio o di ioduro e di iodato di potassio, la determinazione viene effettuata dopo l'ossidazione dello ioduro a iodato ad opera di acqua di bromo. 3. Reattivi (). 3.1. Soluzione di rosso metile allo 0,05% (m/v). In un pallone tarato da 100 mL sciogliere 0,05 g di rosso metile con 75 mL di etanolo al 95% (v/v) e portare a volume con acqua. 3.2. Acido cloridrico diluito, circa 0,1 N. 3.3. Acqua di bromo, soluzione satura. Preparare al momento dell'impiego. 3.4. Acido formico concentrato, soluzione al 90% (m/m) circa. d20 ›C = 1,2 g/mL. 3.5. Acido fosforico concentrato, soluzione all'85% (m/m) circa. d20 ›C = 1,7 g/mL. 3.6. Ioduro di potassio. 3.7. Salda d'amido, soluzione allo 0,2% (m/m) circa, preparata di recente. La soluzione di salda d'amido puo' essere preparata per diluizione delle soluzioni stabilizzate reperibili in commercio. 3.8. Soluzione titolata di tiosolfato di sodio, 0,1 M. 3.9. Soluzione titolata di tiosolfato di sodio, 0,01 M. Trasferire 25,00 mL della soluzione 3,8 in un pallone tarato da 250 mL e portare a volume con acqua distillata previamente bollita. La soluzione deve essere preparata al momento dell'uso. 4. Apparecchiatura. 4.1. Bilancia tecnica, precisione 0,01 g. 4.2. Palline di vetro per ebollizione. 4.3. Microburetta, graduata a 0,01 mL. 5. Modo di operare. 5.1. Determinazione dello iodio aggiunto come ioduro di potassio, da solo o in miscela con iodato di potassio. 5.1.1. Pesare (4.1) 50 g circa del campione per l'analisi e scioglierli con 175 mL di acqua in una beuta da 500 mL. 5.1.2. Aggiungere (operare sotto cappa durante le fasi di aggiunta della acqua di bromo, riscaldamento e aggiunta dell'acido formico) nell'ordine: 4 gocce della soluzione di rosso metile (3.1), acido cloridrico diluito 0,1 N (3.2) sino al primo viraggio dal colore giallo al rosso-arancio e, immediatamente, 1,5 mL di acqua di bromo (3.3) - Attendere 3 minuti. Riscaldare sino ad incipiente ebollizione e mantenerla per 5 minuti, agitando lentamente per evitare la cristallizzazione del cloruro di sodio. (Si consiglia di aggiungere le palline di vetro (4.2) per evitare ebollizione violenta e perdite per eventuali schizzi). Dopo un minuto dal termine del riscaldamento, aggiungere, lentamente e con cautela, 1,0 mL di acido formico (3.4) avendo cura di bagnare completamente la parete interna della beuta. Agitare, lasciare in riposo per un minuto e quindi raffreddare a temperatura ambiente. () Tutti i reattivi si intendono puri per analisi. Quando si fa riferimento all'acqua, ai fini della dissoluzione, della diluizione o del lavaggio, deve intendersi acqua distillata od acqua demineralizzata di purezza equivalente, salvo specificazione diversa. 5.1.3. Aggiungere 1,0 mL di acido fosforico (3.5) e 0,1 g di ioduro di potassio (3.6). Agitare e lasciare in riposo per 5 minuti esatti in un luogo al riparo dalla luce, dopo aver coperto la beuta con un vetro di orologio. Aggiungere 1,0 mL di salda d'amido (3.7) e titolare (4.3) con la soluzione di tiosolfato di sodio 0,01 M (3.9), facendola scolare goccia a goccia con ritmo regolare e agitando dopo ogni aggiunta, sino al viraggio definitivo (la soluzione deve rimanere incolore per almeno 30 secondi). Eseguire parallelamente una prova in bianco utilizzando la stessa acqua, seguendo lo stesso procedimento ed impiegando la stessa quantita' di reattivi. Determinazione dello iodio aggiunto come iodato di potassio. Procedere come descritto in 5.1.1, 5.1.3 e 5.1.4. Calcolo ad espressioni dei risultati. Il contenuto di iodio del campione in esame, espresso in mg di I-, per kg di sale alimentare, si calcola secondo la formula: 0,2115 I-, (mg/kg) = (V1 - V2) ------- x 1000 m dove: V1 = volume, in mL, della soluzione di tiosolfato di sodio impiegato per la titolazione della soluzione da analizzare; V2 = volume, in mL, della soluzione di tiosolfato di sodio impiegato per la titolazione della prova in bianco; m = massa in grammi, del campione usata per la preparazione della soluzione da analizzare; 0,2115 = massa, in milligrammi, di I- corrispondente a 1 mL della soluzione di tiosolfato 3.9. Ripetibilita'. La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate simultaneamente o in rapida successione dallo stesso analista, adoperando lo stesso campione e nelle stesse condizioni, non deve essere superiore a 1 mg di I-/kg di prodotto.
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