Act 096G0221

Type Decreto Ministeriale
Publication 1996-03-25
State In force
Source Normattiva
articles 28
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Entrata in vigore del decreto: 01/06/1996

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede che le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo e, in particolare, per l'applicazione di quelle relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad imposta sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visti gli articoli 6, comma 3, e 12, comma 1, del suddetto testo unico, che prevedono che la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa avvenga con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria e quella dei prodotti assoggettati ad accisa avvenga con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria;

Visti gli articoli 6, commi 2, 4, 5 e 6; 8, commi 1, 2 e 3; 21, commi 1, 2, 3 e 5; 24, comma 1; 61, comma 2 e 62, comma 9 del citato testo unico;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Considerato che l'adeguamento al parere del Consiglio di Stato nella parte in cui si chiede un'elencazione esemplificativa dei piu' ricorrenti tipi di documenti commerciali ammessi in alternativa ai documenti amministrativi non appare necessario, in quanto i suddetti documenti sono quelli previsti dai regolamenti comunitari richiamati nel presente regolamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-1521 del 12 marzo 1996;

A D O T T A il seguente regolamento:

Capo I CIRCOLAZIONE DEGLI OLI MINERALI, DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE IN REGIME SOSPENSIVO

Art. 1

Documento di accompagnamento accise

Art. 2

Composizione e modalita' di emissione del DAA

2.Prima della loro compilazione i DAA di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, d'ora in avanti indicato con la sigla "UTF".

4.Le indicazioni di cui al comma 3 sono precompilate o direttamente nelle rispettive caselle n. 1, 2 e 3 del DAA oppure sul margine laterale del documento stesso.

5.E' consentito l'impiego di fogli in bianco o parzialmente precompilati, singoli o a striscia continua per la stampa e la compilazione informatizzata del documento; in tal caso, le indicazioni di cui al comma 3 vengono prestampate lungo il margine laterale sinistro di ciascun foglio ed il timbro a secco e' apposto in maniera da ricoprire almeno parte della stampigliatura. (( E', del pari, consentito che il DAA sia approntato in un numero di esemplari superiore ai quattro previsti purche' siano contraddistinti dal numero indicativo dell'esemplare e rechino, in maniera indelebile, la scritta "Non valido ai fini del regime delle accise.". I suddetti esemplari aggiuntivi possono essere anch'essi sottoposti a bollatura unitamente agli altri esemplari. ))

6.Per ottenere la bollatura, gli interessati presentano all'UTF i DAA precompilati unitamente a domanda, in duplice copia, specificando il numero iniziale e finale dei modelli da bollare. I DAA vengono restituiti all'interessato entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione unitamente ad una delle copie, con l'attestazione dell'avvenuta bollatura, che costituisce documento di carico di apposito registro, da tenersi secondo modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria. L'altra copia della domanda resta a corredo del registro di cui al comma 7.

((

8.I DAA di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione degli stampati si applicano le modalita' di cui agli articoli 10, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978. Gli operatori che ritirano, per la prima volta, i DAA di tipo commerciale presso una tipografia od un rivenditore autorizzato cosegnano ai suddetti venditori copia, vistata dell'UTF, della licenza fiscale di esercizio o, in mancanza, di una apposita autorizzazione dell'UTF o della Dogana, che i venditori medesimi conservano a corredo delle proprie contabilita'. I successivi ritiri sono effettuati previa dichiarazione scritta dell'operatore attestante, sotto la propria responsabilita', la permanenza della validita' del proprio titolo all'emissione dei suddetti documenti. Le tipografie ed i rivenditori autorizzati effettuano all'UTF competente sul territorio dove sono ubicati gli utilizzatori oppure i rivenditori autorizzati la comunicazione dei DAA forniti a tali soggetti entro il giorno 10 di ciascun mese, per gli stampati forniti nel mese precedente. Sul modello fornito possono non essere prestampate le indicazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), ferma restando l'apposizione, da parte della tipografia autorizzata, della propria numerazione. E'' consentito che il DAA sia approntato con un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, secondo la procedura di cui al comma 5. Prima della distribuzione, i DAA di tipo commerciale sono presentati dalle tipografie autorizzate agli UTF, secondo un programma da concordare con i suddetti uffici, per la bollatura, da effettuarsi secondo lemodalita' di cui ai commi da 2 a 6. La copia della domanda di pertinenza della tipografia, con l'attestazione dell'avvenuta bollatura, viene posta a corredo delle registrazioni tenute dalla tipografia medesima, mentre la contabilizzazione dei DAA bollati viene effettuata dall'UTF su un registro analogo a quello tenuto, ai sensi dell'articolo 7, per i DAA di tipo amministrativo.

))

9.I depositari autorizzati che impiegano DAA di tipo commerciale in luogo di quello di tipo amministrativo ne danno preventiva notizia all'UTF e depositario presso tale ufficio un "facsimile" del documento medesimo.

10.In caso di cambio di ragione sociale, la nuova denominazione viene stampigliata sugli esemplari di DAA, gia' in possesso del depositario autorizzato, per consentirne l'utilizzazione; in caso di cessazione, i modelli di DAA non utilizzati sono distrutti o annullati alla presenza di un funzionario dell'UTF. Delle operazioni effettuate viene redatto verbale in duplice copia, una delle quali e' consegnata all'interessato per essere posta a corredo delle proprie contabilita' e l'altra acquisita agli atti dell'UTF e, se trattasi di DAA di tipo amministrativo, posta a corredo del registro di cui al comma 7, per le conseguenti annotazioni.

11.I DAA sono posti in uso in ordine progressivo; nel caso in cui vengano utilizzate contemporaneamente piu' macchine stampanti, i DAA sono posti in uso in gruppi consecutivi di 100. (( I DAA sono compilati secondo le indicazioni riportate nelle singole caselle, con le seguenti modifiche od eccezioni, che, relativamente alla lettera a), riguardano solo la circolazione interna: a) e' omessa la compilazione delle caselle 12, 13, 14, 15 e 21; puo' essere omessa la compilazione delle caselle 5 e 6; nella casella 18 e' omessa l'indicazione della densita' a 15 C relativamente agli oli combustibili, ai gas di petrolio liquefatti e al gas metano, mentre per gli altri oli minerali in luogo della densita' a 15 C e' indicato il peso specifico a 15 gradi cerntigradi corretto per tener conto della spinta dell'aria; nella casella 19, in caso di trasferimento di gas di petrolio liquefatti, il codice NC e' limitato alle prime quattro cifre; in caso di trasferimento di metano a mezzo carri bombolai, non viene compilata la casella 22 e il quantitativo trasportato e' espresso nella casella 20 in metri cubi alla temperatura di 15 C ed alla pressione normale; b) nella casella 9 viene indicato, oltre al nome del vettore, anche il nome della persona che, per conto del vettore, esegue il trasporto, d'ora in avanti denominata "incaricato del trasporto". Per i trasferimenti via mare vengono indicati gli elementi identificativi della nave; per i trasferimenti a mezzo tubazione viene apposta la dicitura "via oleodotto"; c) nella casella 16 sono riportate la data e l'ora d'inizio della spedizione, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unita'; d) nella casella 17 la durata del viaggio, comprensiva anche delle soste programmate, e' espressa in ore, per i viaggi che terminano entro la giornata in cui sono iniziati, ed in giorni, negli altri casi; e) nella casella B vengono indicati, oltre al cambio del luogo di consegna, anche l'eventuale cambio del destinatario, gli scarichi parziali o l'eventuale rientro in deposito.))

12.In alternativa alla bollatura presso l'UTF, possono essere utilizzati, con le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria, altri idonei sistemi di validazione, anche su richiesta degli operatori interessati.

Art. 3

Appuramento del DAA

1.Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo e' appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell'apposita casella C, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante.

2.L' attestazione di cui al comma 1 e' soggetta al visto dell'ufficio finanziario competente sull'impianto destinatario, e cioe', a seconda dei casi, dell'UTF, dell'ufficio finanziario di fabbrica o della dogana, per i trasferimenti di merce aventi termine nel territorio dello Stato, e, se previsto, dell'autorita' fiscale del Paese comunitario di destinazione. (( Il visto apposto dall'ufficio finanziario sull'esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d'atto e di attestazione di conformita' del suddetto esemplare con l'esemplare n. 4. ))

Art. 4

Obblighi dello speditore

2.Ai soli fini dello svincolo della quota di cauzione impegnata, lo speditore puo' appurare il buon esito della spedizione in base ad una copia dell'esemplare n. 3 del DAA trasmessogli immediatamente dal destinatario via fax. Restano in tal caso fermi, ai fini probatori, gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1.

((

3.Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione puo' essere dispensato dall'UTF dall'obbligo di firmare il DAA ed autorizzato ad apporre in sua vece, il timbro speciale di cui all'articolo 1, pararafo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993, previa presentazione della dichiarazione prevista dal suddetto regolamento.

))

Art. 5

Obblighi dell'incaricato del trasporto

1.Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l'incaricato del trasporto ha l'obbligo di custodire gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L'incaricato del trasporto, inoltre, riporta sui predetti esemplari del DAA, utilizzando la casella 11 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAA, da allegare al DAA medesimo, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore.

2.In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAA, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al piu' vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al piu' vicino organo di polizia, indicando, perche' siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se il luogo di consegna e' in territorio nazionale, copia della denuncia scorta la merce fino all'arrivo; prima della discarica viene richiesto l'intervento dell'ufficio finanziario competente sull'impianto destinatario, che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall'esemplare n. 1 del DAA richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest'ultima tre copie, recanti l'annotazione "duplicato", che sostituiscono gli esemplari n. 2, 3 e 4 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all'UTF piu' facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all'incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne da' comunicazione all'ufficio competente per l'impianto speditore. Se la perdita del DAA relativo ad un trasferimento iniziato in territorio nazionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, il depositario autorizzato mittente richiede all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto il rilascio di tre duplicati dell'esemplare di DAA in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. Del rilascio di tale duplicato viene data comunicazione all'autorita' incaricata della cooperazione amministrativa. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAA relativo ad un partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potra' attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento.

3.Nel caso si verifichi una perdita di prodotto soggetto ad accisa durante il trasferimento, l'incaricato del trasporto ne da' immediata notizia all'UTF competente sul luogo dove e' stata constatata la perdita, che appone un'attestazione sull'esemplare n. 3 del DAA.

Art. 6

Obblighi del destinatario

2.Dagli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e' esonerato l'operatore non registrato, salvo che egli sia gia' obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di conservazione dell'esemplare n. 2 del DAA per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all'operazione effettuata.

Art. 7

Annullamento della spedizione cambio di destinazione e trasporto alla rinfusa

1.Qualora il trasporto di una partita per la quale e' stato emesso il DAA non venga piu' effettuato, lo speditore provvede ad annullare i quattro esemplari del DAA, apportando sugli stessi le necessarie annotazioni, ed a porli a corredo del registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), procedendo alle conseguenti rettifiche.

2.E' consentito al mittente o ad un suo rappresentante cambiare il luogo di consegna della merce od il destinatario. In tal caso lo speditore da' immediata comunicazione, a mezzo fax o analoghi mezzi di teletrasmissione, della modifica all'ufficio finanziario competente per il proprio deposito, ed il nuovo luogo di consegna od il nuovo destinatario sono subito riportati sul DAA.

3.Se una partita scortata da DAA viene rifiutata dal destinatario o deve, per qualsiasi motivo, essere reintrodotta nel deposito mittente, ne viene dato immediato avviso all'ufficio finanziario competente sull'impianto speditore e sono effettuate le dovute annotazioni sul suddetto documento, che sara' utilizzato dal mittente per la ripresa in carico della partita. (( Se solo una frazione della partita trasferita e' scaricata, viene avvertito l'UTF competente per l'impianto del destinatario e vengono effettuate le opportune annotazioni sul DAA; La frazione non scaricata viene rinviata al deposito mittente o trasferita ad altro impianto abilitato a riceverla, con la scorta dello stesso DAA mentre la parte scaricata viene assunta provvisoriamente in carico in base a dichiarazione firmata dall'incaricato del trasporto e dal destinatario. La presa in carico definitiva e' effettuata in base ad un DAA "non scorta merce", emesso dal mittente entro il quinto giorno successivo a quello dello scarico parziale del prodotto. ))

4.Nel caso di trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti in regime sospensivo destinate a depositi diversi, ciascuna scortata dal proprio DAA, il riscontro dell'eventuale superamento delle tolleranze stabilite dalla normativa doganale e' effettuato rapportando i cali complessivamente verificatisi presso i singoli destinatari all'ammontare complessivo delle partite rasferite alla rinfusa. Qualora i trasferimenti siano effettuati fra impianti nazionali, possono essere emessi un DAA "cumulativo", a scorta del quantitativo complessivamente trasportato, e tanti DAA "non scorta merce" quanti sono i destinatari, sui quali e' omessa l'indicazione della quantita' da scaricare; gli estremi del DAA "cumulativo" e dei DAA "non scorta merce" sono riportati su una distinta allegata al DAA "cumulativo". (( Effettuato lo scarico di ciascuna partita il relativo DAA "non scorta merce" viene completato dal destinatario con l'indicazione del quantitativo scaricato. )) Gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA "cumulativo" sono consegnati all'ultimo destinatario, che provvede ad allegare l'esemplare n. 2 all'esemplare n. 2 del proprio DAA "non scorta merce" e a presentare gli esemplari n. 3 e 4 all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto, per le incombenze previste dall'articolo 6, comma 1, lettera e). L'appuramento e' effettuato dallo speditore sulla base dell'esemplare n. 3 del DAA "cumulativo" e degli esemplari n. 3 dei DAA "non scorta merce" da allegare al medesimo. Copie degli esemplari n. 4 del DAA "cumulativo" e di quelli "non scorta merce" sono trasmessi dagli uffici finanziari competenti sugli impianti destinatari a quello competente sull'impianto speditore, per gli opportuni riscontri.

Art. 8

Trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari che operano tramite il rappresentante fiscale

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