DECRETO 14 marzo 1996, n. 243
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto il regolamento 8 luglio 1994, n. 557, di recepimento della direttavia 92/115/CEE, che modifica la direttiva 88/344/CEE, in particolare nella parte III dell'allegato I del succitato decreto legislativo n. 64 del 1993;
Vista la direttiva 94/52/CE che modifica per la seconda volta la direttiva 88/344/CEE nella parte III dell'allegato I del suindicato decreto legislativo n. 64 del 1993;
Ritenuto di dover provvedere al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 94/52/CEE sopra citata;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 23 febbraio 1996;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Nell'allegato I, parte III, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, è reinserito il solvente cicloesano con un tenore massimo di residuo pari ad 1 mg/kg. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 marzo 1996 Il Ministro: GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1996 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 38
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 7 del D.Lgs. 4 febbraio 1994, n. 64, così recita: "Art. 7. - 1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto. 2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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