Act 096G0594
Entrata in vigore del decreto: 26-11-1996
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995;
Vista la direttiva 95/3/CE della Commissione del 14 febbraio 1995 recante terza modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Ritenuto di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva sopra
citata;
Ritenuto altresi' di dover provvedere a modificazioni ed
integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Visto il verbale in data 29 settembre 1995 della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 13 maggio 1996;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Il Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali: a) materie plastiche; b) gomma; c) cellulosa rigenerata; d) carta e cartone; e) vetro; f) acciaio inossidabile. Il testo dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 e' il seguente: "Art. 3 - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243. 3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni". Il testo dell'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e' il seguente: "La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro della sanita'; a tale scopo e' costituita, presso il Ministero della sanita', una Commissione permanente, di cui fanno parte: a) un rappresentante del Ministero della sanita' che la presiede; b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; d) un rappresentante del Ministero delle finanze; e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita'; f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi; g) un direttore di sistema medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi; h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane; i) un direttore di istituto di chimica agraria. Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La Commissione ha la facolta' di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame". I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 sono i seguenti: 3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974; 27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975; 13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975; 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979; 2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980; 25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981; 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982; 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982; 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985; 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987; 18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991; 30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991; 26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993; 15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993; 20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993; 3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994; 1 luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994; 28 ottobre 1994, n. 735, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1995: 24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995. - Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio Dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere B), D) punti 2 e 3, ed E) e quelle di cui all'allegato I, limitatamente alle sostanze prive di numero CAS e/o RMP, non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Art. 3
1.La commercializzazione e l'utilizzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, non conformi alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere C) e D) ed all'allegato I, limitatamente alle sostanze individuate con il numero CAS o RMP, ma conformi alle disposizioni preesistenti sono vietate a partire dal 1 aprile 1998.
Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 313
Allegato I
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