DECRETO 16 dicembre 1996, n. 692

Type Decreto
Publication 1996-12-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15-2-1997

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina degli oli minerali impiegati in usi agevolati;

Visto il punto 2 della tabella A allegata al predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici;

Visto l'articolo 62, comma 3, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento previsto per i carburanti;

Visto l'articolo 67 del menzionato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che attribuisce al Ministro delle finanze la potesta' di emanare le norme regolamentari per disciplinare, tra l'altro, la concessione di agevolazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;

Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuate, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con note prot. n. 29/1996 del 3 gennaio 1996 e n. 3156/96 del 17 maggio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1.L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 2 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", e l'esenzione dall'imposta di consumo prevista dall'articolo 62, comma 3, del medesimo "testo unico" spettano alle scuole civili di pilotaggio aereo in possesso di specifica licenza, rilasciata alle stesse dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1981, e successive modificazioni, relativamente ai carburanti ed agli oli lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili autorizzati dal predetto Ministero all'impiego aeroscolastico ed a tale scopo effettivamente utilizzati.

2.Ai fini del presente regolamento si intendono per voli didattici quelli effettuati esclusivamente per l'insegnamento e l'addestramento finalizzati al conseguimento di specifiche licenze ed abilitazioni aeronautiche relative al pilotaggio degli aeromobili. ((1))

Art. 2

Adempimenti per l'ammissione ai benefici fiscali

2.All'originale dell'istanza deve altresi' essere allegata copia conforme del disciplinare, in corso di validita', rilasciato dai Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, da cui risulti l'attivita' aeroscolastica autorizzata.

3.Altri due esemplari dell'istanza devono essere trasmessi dalla scuola al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, che, effettuate le valutazioni di propria competenza in ordine ai dati esposti nell'istanza, ed in particolare in merito alla congruita' del consumo orario dichiarato per ogni aeromobile impiegato per l'attivita' aeroscolastica, provvede ad inviare, entro novanta giorni dal ricevimento, un esemplare di detta istanza direttamente alla competente circoscrizione doganale unitamente al parere circa la prosecuzione dell'iter del provvedimento di ammissione.

4.Per la concessione dell'agevolazione negli anni successivi a quello della prima ammissione, le scuole civili di pilotaggio aereo devono presentare annualmente alla competente circoscrizione doganale, entro il mese di settembre dell'anno precedente, apposita istanza in duplice esemplare contenente, oltre ai dati di cui al comma 1, anche l'indicazione del numero degli allievi che hanno partecipato ai corsi aeroscolastici nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima e di quelli che hanno effettivamente conseguito licenze o anche abilitazioni in tale periodo; alla predetta istanza deve essere allegato il documento previsto nel comma 2.

5.Altri due esemplari dell'istanza di cui al comma 4 devono essere trasmessi, entro lo stesso termine del 30 settembre, dalla scuola al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, che provvede agli adempimenti di cui al comma 3 entro il medesimo termine ivi stabilito. ((1))

Art. 3

Procedura per l'ammissione ai benefici fiscali

1.La circoscrizione doganale, ricevuto il prescritto parere e riconosciuta la validita' dell'istanza, ammette la scuola civile di pilotaggio aereo a fruire, per l'anno di riferimento, dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1, comma 1, mediante autorizzazione, debitamente sottoscritta dal direttore della predetta circoscrizione doganale, apposta sull'originale, da trattenere agli atti dell'ufficio, e sul secondo esemplare dell'istanza, da restituire alla scuola.

2.Se l'istanza di rinnovo della concessione dell'agevolazione viene presentata dopo il termine prescritto, il rinnovo viene accordato dalla data in cui si rilascia l'autorizzazione prevista dal comma 1.

3.Qualora successivamente alla data di presentazione delle istanze di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, intervengano atti di sospensione o di revoca della licenza, modificazioni del disciplinare o variazioni dei dati esposti nelle istanze medesime, il responsabile della scuola e' tenuto comunque a darne tempestiva comunicazione sia alla competente circoscrizione doganale che al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, i quali, ove necessario, adottano i provvedimenti di rispettiva competenza. ((1))

Art. 4

Registri fiscali

2.I predetti documenti, prima dell'uso, devono essere numerati progressivamente e vidimati dalla competente circoscrizione doganale.

3.Sono ammessi sistemi computerizzati di registrazione e conservazione dei dati. In tal caso, prima della vidimazione, sui singoli fogli numerati progressivamente del "registro dei voli" e del "libretto delle attestazioni di volo" devono essere riportate, anche mediante timbratura, le indicazioni delle rispettive copertine, identificative del registro o del libretto. ((1))

Art. 5

Tenuta dei registri

1.Sul "registro dei voli" la scuola civile di pilotaggio aereo deve annotare giornalmente i dati relativi ai voli compiuti dagli aeromobili utilizzati per i voli didattici.

2.I "libretti delle attestazioni di volo" costituiscono il documento giustificativo dei consumi giornalieri di carburante e di lubrificante da parte di ciascun aeromobile di pertinenza della scuola.

3.La scuola civile di pilotaggio aereo compila e custodisce per ciascun aeromobile un "libretto delle attestazioni di volo".

4.Periodicamente ed in ogni caso alla fine di ciascun mese la scuola civile di pilotaggio aereo compila, per ciascun aeromobile, una attestazione di volo (sezioni A e B) nella quale devono essere riportati i dati relativi ai voli giornalmente compiuti dall'aeromobile medesimo, desunti dal "registro dei voli". ((1))

Art. 6

Istanza di rimborso delle imposte

2.L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da un prospetto riassuntivo, anche in forma meccanizzata, delle ore di volo compiute da ogni singolo aeromobile e del relativo consumo, espresso in chilogrammi, di carburante e di lubrificante nel semestre considerato, al quale vanno allegate le sezioni B del "libretto delle attestazioni di volo" e, in copia, le fatture di acquisto dei prodotti, con separata indicazione, nelle medesime fatture, dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate.

3.Il prospetto di cui al comma 2 deve, inoltre, essere completato dalla dichiarazione del responsabile della scuola civile di pilotaggio aereo che il carburante ed il lubrificante consumato e' stato destinato esclusivamente ai voli didattici conformemente all'impegno assunto nell'istanza di ammissione ai benefici fiscali. I dati riportati nel prospetto devono corrispondere esattamente a quelli risultanti dalle sezioni B del "libretto delle attestazioni di volo" allegate all'istanza e dal "registro dei voli". ((1))

Art. 7

Procedura di rimborso

1.La circoscrizione doganale, ricevuta l'istanza e la documentazione a corredo, ne controlla la regolarita' e determina il quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere all'esenzione da accisa e da imposta di consumo in misura pari al minore importo tra quello dichiarato nella medesima istanza e quello calcolato in base ai consumi orari ritenuti congrui dal Ministero dei trasporti e della navigazione in sede di emissione del parere di cui all'articolo 2, commi 3 e 5, liquida l'ammontare dell'imposta da rimborsare ed effettua il rimborso con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14, richiamato dal successivo articolo 24, del "testo unico", mediante il rilascio a favore della societa' petrolifera indicata nella predetta istanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, debitamente sottoscritta dal direttore della circoscrizione doganale, da apporre sull'"originale", sull'"esemplare n. 1" e sull'"esemplare n. 2" dell'istanza medesima.

2.L'"originale" dell'istanza e' rimesso, entro due mesi dalla scadenza del semestre di riferimento, all'ufficio finanziario competente sul deposito fiscale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), l'"esemplare n. 1" e' consegnato al richiedente per il successivo inoltro alla societa' petrolifera autorizzata e l'"esemplare n. 2" e' trattenuto dall'ufficio.

3.Nel caso di cessazione di attivita' da parte delle scuole civili di pilotaggio aereo, resta salvo il diritto di ottenere il rimborso per l'attivita' svolta fino al momento di detta cessazione secondo la procedura stabilita dai commi 1 e 2. ((1))

Art. 8

Estrazione di prodotti in esenzione d'imposta a reintegro di quelli consumati nell'uso agevolato

1.L'estrazione dei prodotti petroliferi si effettua dietro presentazione, da parte della societa' petrolifera all'ufficio finanziario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, apposta sull'"esemplare n. 1" dell'istanza.

2.L'ufficio finanziario, accertata la conformita' dell'autorizzazione presentata a quella in proprio possesso, ritira detto documento e vi annota la quantita' dei prodotti petroliferi estratti, secondo la specie, con un carico d'imposta corrispondente a quello da rimborsare, facendovi apporre dichiarazione di ricevuta da parte della societa' petrolifera di cui al comma 1.

3.L'esemplare dell'autorizzazione presentato viene unito a quello in possesso dell'ufficio per essere allegato ai registri contabili a giustificazione dell'esenzione fiscale accordata. ((1))

Art. 9

Violazioni

1.Per le violazioni alle norme contenute nel presente decreto si applica la pena pecuniaria stabilita dall'articolo 50, comma 1, del "testo unico", salvo quanto disposto dall'articolo 14 del medesimo testo unico in caso di dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il rimborso delle imposte per importi superiori a quelli dovuti. ((1))

Art. 10

Disposizioni transitorie

1.Le scuole civili di pilotaggio aereo che gia' fruiscono delle esenzioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 1, si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, integrando eventualmente la documentazione gia' presentata.

((1))

Il Ministro: VISCO

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1997

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 23 ((1))

Allegato

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico ((1))

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