DECRETO 21 novembre 1996, n. 703
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "decreto legislativo") con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari;
Visti in particolare l'articolo 6 recante norme in materia di "Regime delle prestazioni e modelli gestionali", l'articolo 6-bis concernente la "Banca depositaria" e l'articolo 9 concernente i "Fondi pensione aperti";
Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo occorre individuare le attività nelle quali i fondi pensione, indipendentemente dal regime o dal modello gestionale prescelto, possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari nonchè le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;
Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo (di seguito "Commissione di vigilanza");
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione previsti all'art. 2, comma 1, del presente regolamento in quanto l'integrazione proposta, senza rafforzare "il grado di effettività di tutela dei partecipanti ai fondi", potrebbe indurre i fondi pensione a scegliere soggetti gestori e indirizzi di gestione contrastanti con lo spirito e con la lettera delle modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, agli articoli 2 e 6 del menzionato decreto legislativo n. 124/1993, improntati a principi di concorrenzialità tra i gestori;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 19 novembre 1996;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
D e f i n i z i o n i
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