DECRETO 24 febbraio 1997, n. 74
Entrata in vigore del decreto: 12-4-1997
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Vista la legge 26 luglio 1995, n 328, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso notarile;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1983 (nota n. 1712 del 24 febbraio 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Archivio informatico dei quesiti
1.E' costituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni l'archivio informatico dei quesiti per le prove di preselezione informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio.
2.L'archivio informatico contiene un numero di quesiti, pertinenti alle materie delle prove scritte del concorso, non inferiore a 5.000.
3.Non possono essere inseriti nell'archivio quesiti fondati su interpretazioni dottrinali o giurisprudenziali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 6 dell'art. 1 della legge n. 328/1995 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile) prevede che: "Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento per l'attuazione degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n 89, introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonche' per l'attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti per la prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le modalita' di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attinenti all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema per la prova di preselezione". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Criteri di redazione, di formulazione e di raggruppamento dei quesiti
1.Ciascuno dei quesiti contenuti nell'archivio informatico e' redatto facendo seguire alla parola "quesito" il testo di un'unica domanda con quattro risposte numerate da 1 a 4, delle quali una sola e' esatta; la posizione della risposta esatta e' determinata dal sistema automatizzato.
2.Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, i quesiti contenuti nell'archivio informatico sono formulati come domande dirette o come parte di uno o piu' principi normativi che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte ovvero come caso pratico, secondo i normotipi di cui all'allegato A.
3.I quesiti sono suddivisi in gruppi distinti per materia. Ad ogni quesito sono attribuiti codici di identificazione al fine di consentire il raggruppamento per materia e di evitare l'assegnazione al medesimo candidato di piu' domande, anche se non identiche, relative alla medesima problematica giuridica. I codici non sono resi palesi ai candidati durante la prova di preselezione.
Art. 3
Punteggi per le risposte
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1.Ogni quesito ha un grado di difficolta' secondo la sequenza ''Domanda facile'' (numero 1) - "Domanda di media difficolta'" (numero 2) - "Domanda difficile" (numero 3); il grado di difficolta' e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento e' preposta la commissione di cui all'articolo 8. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario e' attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od errata e' attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda difficile; 997, per la domanda di media difficolta'; 1013, per la domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 45.585 il numero di 991 per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficolta', omessa od errata; infine, quello di 1013 per ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito si formera' la graduatoria di merito.
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2.L'attribuzione del grado di difficolta' delle domande e il punteggio relativo alle risposte non sono rese palesi al candidato durante la prova di preselezione.
Art. 4
Modalita' delle prove di preselezione
1.Le prove di preselezione sono effettuate a gruppi di candidati in numero non superiore a 300, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale.
2.Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova. Ciascuna postazione e' dotata di videoterminale che non consenta altre interazioni all'infuori di quella relativa alle risposte ai quesiti e di quant'altro occorre per eseguire la prova senza alcun supporto cartaceo.
3.I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale dell'amministrazione e non sia in grado di dargli suggerimenti.
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4.Ciascun candidato dovra' rispondere a 45 quesiti, vertenti su argomenti relativi alle materie scritte dal concorso.
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5.La durata massima della prova e' di 70 minuti. Per i portatori di handicap il tempo puo' essere aumentato secondo le valutazioni della commissione, ma in misura comunque non superiore ai 30 minuti.
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7.E' ammessa la correzione delle risposte durante la prova sino alla scadenza del tempo consentito a norma del comma 5.
Art. 5
Svolgimento delle prove di preselezione
1.I candidati devono essere identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge ogni sessione della prova.
2.I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di qualsiasi strumento, appunto o pubblicazione, anche ufficiale.
3.Dopo l'ingresso del gruppo dei candidati nei locali ove si svolge la prova, la commissione esaminatrice attiva la procedura di assortimento dei quesiti per l'assegnazione a ciascun candidato del relativo questionario.
4.I quesiti da proporre ai candidati sono selezionati tra quelli pubblicati a norma dell'articolo 8, comma 3. La normativa di cui si tiene conto ai fini dell'esattezza della risposta e' quella vigente alla data di pubblicazione del bando.
Art. 6
Formazione della graduatoria
1.Dopo ogni sessione, il punteggio conseguito da ciascun candidato e' memorizzato per la formazione della graduatoria.
2.Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria per l'ammissione alle prove scritte del concorso e' formata dal sistema automatizzato. E' vietata la formazione di graduatorie parziali prima del completamento della prova.
3.Al termine di ogni sessione, il candidato che ne faccia richiesta puo' prendere visione (e' consegnata copia) del promemoria delle risposte date. Il promemoria contiene i numeri di riferimento dei quesiti, a fianco dei quali e' riportato il numero della risposta data (da 1 a 4).
Art. 7
Sistema tecnico
1.Il sistema utilizza un elaboratore cui sono collegati i terminali per l'espletamento della prova.
2.Nell'elaboratore sono inseriti il programma, l'archivio dei quesiti, le risposte con il punteggio relativo al grado di difficolta' e quant'altro occorra per il corretto funzionamento della preselezione.
4.Nell'elaboratore e' anche inserito il software idoneo a realizzare la distribuzione in rete del programma per l'assegnazione dei questionari nonche' la stampa del promemoria delle risposte di ciascun candidato.
Art. 8
Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti
1.La commissione ministeriale prevista dall'articolo 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, inserito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento del sistema e del relativo archivio informatico dei quesiti. A tal fine puo' deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento e completamento dell'archivio.
2.I sei notai chiamati a far parte della commissione ministeriale di cui al precedente comma 1, individuati nell'ambito di un elenco di almeno dodici nominativi, possibilmente appartenenti a diversi distretti notarili, segnalati dal Consiglio nazionale del notariato, sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
3.La presidenza della commissione spetta al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o a un suo delegato. Al presidente del Consiglio nazionale del notariato o a un suo delegato e' affidata la vicepresidenza.
4.La commissione ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, immediatamente dopo la pubblicazione del bando di concorso. Per la sua costituzione e' necessaria la presenza dei magistrati che la compongono e di almeno tre notai. Per la validita' delle delibere e' sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.
5.La commissione ministeriale individua materie o settori di materie, tra quelle formanti oggetto di quesiti, e delega, per ciascuna di esse, uno o piu' componenti notai ad acquisire tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti successivamente all'ultima pubblicazione dei quesiti stessi.
6.I notai delegati, ciascuno per la propria materia, predispongono le correzioni, le integrazioni o le soppressioni dei quesiti ritenute necessarie e le sottopongono all'approvazione della commissione.
7.I notai delegati vigilano sulla corretta introduzione nell'archivio dei quesiti nuovi o modificati e sulla cancellazione di quelli soppressi, curando che le operazioni avvengano in tempo utile per la pubblicazione di cui al comma seguente.
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8.La pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio informatico e' assicurata mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che sara' edito almeno tre mesi prima della data di inizio della prove di preselezione.
La pubblicita' di eventuali modificazioni o soppressioni, nei limiti di cui all'articolo 5, comma 4, o di eventuali correzioni apportate dalla Commissione ministeriale ai quesiti pubblicati, e' assicurata mediante la loro pubblicazione in uno o piu' supplementi alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che saranno editi almeno un mese prima della data di inizio della prova di preselezione.))
Il Ministro: Flick
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1997
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 180
Allegato A
Allegato A PRESELEZIONE INFORMATICA PER L'AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PER LA NO MINA A NOTAIO. Normotipo Quesito: I legittimatari possono, vivente il donante, rinunziare al diritto di chiedere la riduzione delle donazioni lesive della porzione di legittima? Risposte: 1 Si, ma solo con dichiarazione espressa fatta per iscritto. 2 Si, ma solo prestando il loro assenso alle donazioni con atto ricevuto dal cancelliere della pretura del luogo di residenza del donante. 3 No, salvo che la rinunzia risulti dallo stesso contratto di donazione. 4 No. Quesito: La Alfa societa' per azioni, il cui statuto prevede espressamente la possibilita' per l'organo amministrativo di conferire procure a terzi per singoli atti e che e' amministrata dall'amministratore unico Tizio, deve partecipare all'atto costitutivo della societa' per azioni Beta, ma Tizio e' impossibilitato ad intervenire. In tal caso: Risposte: 1 Tizio puo' essere sostituito da uno qualunque dei soci senza necessita' di alcuna procura. 2 Tizio puo' conferire ad un terzo procura speciale per scrittura privata autenticata. 3 Tizio puo' conferire ad un terzo procura speciale per atto pubblico. 4 La Alfa societa' per azioni non potra' partecipare all'atto costitutivo della Beta societa' per azioni. Quesito: Per l'adempimento di un'obbligazione, se non e' determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita e tuttavia per la natura della prestazione stessa sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti: Risposte: 1 E' stabilito dal giudice. 2 Si intende rimesso alla volonta' del debitore. 3 Si intende rimesso alla volonta' del creditore. 4 E' stabilito dal presidente della camera di commercio del luogo in cui la prestazione deve essere eseguita.
Allegato B
Allegato B ((ALLEGATO ABROGATO DAL DECRETO 10 NOVEMBRE 1999, N. 456))
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