DECRETO 8 febbraio 1997, n. 101
Entrata in vigore del decreto: 4-5-1997
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, cosi' come modificata dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1993;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, della citata legge, che prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, siano emanate le norme di attuazione del comma 1 della legge stessa, anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalita' di presentazione per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1 della legge citata e che prevede altresi' che con lo stesso decreto siano disciplinati i casi in cui e' consentito riportare in lingua originaria alcune indicazioni;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla citata legge anche prevedendo che con successivi provvedimenti possano essere individuate, in relazione a particolari categorie di prodotti, ulteriori modalita' tecniche di adempimento degli obblighi previsti dalla legge stessa;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;
Ritenuto di non accogliere il predetto parere del Consiglio di Stato limitatamente all'osservazione concernente l'opportunita' di inser- ire, all'articolo 12, un nuovo comma 3 concernente l'indicazione delle limitazioni temporali del prodotto, in considerazione del fatto che per la generalita' dei prodotti per i quali il decorso del tempo assume rilievo determinante, tale aspetto e' gia' disciplinato da disposizioni nazionali armonizzate, non applicandosi conseguentemente il presente regolamento ai sensi dell'articolo 1-bis della citata legge n. 126 del 1991, mentre per gli altri prodotti, ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 e del comma 1 dell'articolo 13, devono essere fornite tutte le indicazioni necessarie per la corretta fruizione del prodotto e per evitare i pericoli derivanti dal suo uso.
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 16812-I.20.5 in data 7 agosto 1996;
Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri protocollo DAGL n. 1/1.1.4/31890/4.13.91, rispettivamente del 7 ottobre 1996 e del 9 gennaio 1997, con le quali si precisa che la presa d'atto della predetta comunicazione vale come concerto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in assenza del Ministro delle politiche dell'Unione europea, e che il provvedimento non va comunque sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Obblighi di informazione
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento in esame e' stato comunicato alla Commissione europea, ai sensi della legge n. 317 del 1986 di recepimento della direttiva comunitaria 83/189/CEE, modificata dalle direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, con notifica n. 96/231/I. I termini ordinari di sospensione, inizialmente fissati al 23 settembre 1996 ai sensi della normativa armonizzata, sono stati successivamente prorogati, essendo pervenuti pareri circostanziati ed osservazioni di altri Stati della Comunita'. Essendo decorso l'ulteriore termine di sospensione ed avendo la Commissione, con telex n. 007 IND- 96 0231 I- IT 960923 970122, ritenuta soddisfacente la risposta fornita dalle autorita' italiane, e' stato possibile addivenire alla definitiva adozione del testo. - Il testo vigente della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, cosi' come modificato all'art. 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1993, e' il seguente: "Art. 1 (Informazione del consumatore). - 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunita' economica europea; c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinati per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto; e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalita' di presentazione per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sara' consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1. 3. Resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o piu' indicazioni di cui al comma 1 e le norme di attuazione di cui al comma 2 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. 5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportare, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi". "Art. 1-bis (Deroga). - 1. Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle rela- tive norme nazionali di recepimento". "Art. 2 (Sanzioni). - 1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'art. 1, secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo art. 1. 2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilita' del produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita' poste in vendita". "Art. 3 (Disposizione transitoria). - 1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1". - Il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Per il testo vigente dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 126/1991, si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.
Art. 2
Ambito di applicazione
1.Le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano ai prodotti oggettivamente destinati ad esse utilizzati da persone fisiche che agiscono per fini estranei alla loro attivita' professionale.
2.Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge, i prodotti oggetto di specifiche direttive o altre disposizioni comunitarie e delle relative norme nazionali di recepimento.
3.Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge, per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente regolamento si applicano per gli aspetti non disciplinati.
Nota all'art. 2: - Per il testo vigente dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 126/1991, si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.
Capo II Modalita' di apposizione delle indicazioni
Art. 3
Indicazioni per i prodotti preconfezionati
1.Le indicazioni di cui all'articolo 1 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato oppure sulla etichetta fissata o legata al medesimo oppure su anelli, fascette o dispositivi di chiusura, al momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore; le indicazioni devono essere indelebili e contenute in un unico campo visivo e devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.
2.Le istruzioni, le precauzioni e le indicazioni relative alla destinazione d'uso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge, possono essere altresi' riportate in altra documentazione illustrativa fornita unitamente al prodotto.
3.Per i prodotti preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui al presente articolo possono figurare su un documento commerciale relativo a detti prodotti, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 nel momento in cui sono offerti al consumatore.
Nota all'art. 3: - Per il testo vigente dell'art. 1, comma 1, lettera e), della citata legge n. 126/1991, si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.
Art. 4
Indicazioni per prodotti sfusi
1.Nel caso di prodotti non preconfezionati venduti sfusi e di prodotti preconfezionati venduti previo frazionamento, le indicazioni di cui all'articolo 1 possono essere anche apposte su apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono, ovvero affisso nei comparti dei locali di vendita in cui sono esposti, in modo che siano adeguatamente ed integralmente visibili dai potenziali acquirenti.
Art. 5
Indicazioni in lingua non italiana
1.Ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge, le indicazioni previste dal presente regolamento devono essere apposte in lingua italiana.
2.Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
3.Qualora le indicazioni di cui al presente regolamento siano apposte in piu' lingue, quelle in lingua italiana devono essere riportate con caratteri di visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
Nota all'art. 5: - Per il testo vigente dell'art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 126/1991, si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.
Capo III Denominazione legale o merceologica
Art. 6
Indicazione della denominazione legale o merceologica
1.La denominazione legale o merceologica di un prodotto consiste nella denominazione prevista dalle disposizioni che lo disciplinano ovvero, in mancanza, nella denominazione risultante da usi e consuetudini ovvero, in mancanza, nella descrizione del prodotto accompagnata dalle ulteriori informazioni sulla sua natura e destinazione d'uso che consentano al possibile acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere ragionevolmente confuso.
Art. 7
Esclusioni dell'obbligo di indicazione
1.L'indicazione della denominazione merceologica di un prodotto puo' essere omessa allorche' questa appaia manifesta dall'aspetto del prodotto stesso.
2.Fatto salvo il divieto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, i prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realta' devono comunque riportare l'indicazione della denominazione merceologica.
Nota all'art. 7: - Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73, recante: "Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la sa- lute o la sicurezza dei consumatori", e' il seguente: "Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. E' vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori".
Capo IV Materiali e sostanze pericolosi
Art. 8
Individuazione delle sostanze e dei preparati pericolosi
1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge, per "materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente" si intendono le sostanze ed i preparati regolamentati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive norme di modificazione ed attuazione.
Note all'art. 8: - Per l'art. 1, comma 1, lettera c), della citata legge n. 126/1991, si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse. - La legge 29 maggio 1974, n. 256, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1974, n. 178, reca: "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi".
Art. 9
Indicazione delle sostanze e dei preparati pericolosi
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