Act 097G0196

Type Decreto Ministeriale
Publication 1997-04-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 29-6-1997

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, in particolare l'articolo 2, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 luglio 1983, recante la normativa tecnica per i telefoni senza cordone, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che attua la direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - 95/312/I;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1993, riguardante l'elenco delle norme europee di telecomunicazioni (NET), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1993;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, concernente l'attuazione della direttiva 91/263/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiatura terminali di telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160, che approva il regolamento di attuazione della predetta legge n. 109/1991;

Viste:

Considerato che dette norme si adeguano alle piu' recenti evoluzioni tecnologiche nel settore dei terminali telefonici;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista

la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, GM/103219/4408DL/CR del 28 marzo 1997; adotta il seguente regolamento:

CAPO I (Generalita')

Art. 1

(Oggetto e scopo)

1.Il presente regolamento detta la regola tecnica per gli apparecchi telefonici, compresi quelli di tipo speciale, dotati di accesso analogico alla rete telefonica nazionale. Detti apparecchi possono essere indicati anche con il termine generico di terminale, sottintendendo il termine vocale.

2.La regola tecnica ha lo scopo di fissare, per i terminali vocali, la terminologia, le caratteristiche telefonometriche ed il trattamento della chiamata che essi devono soddisfare secondo il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614; sono altresi' stabiliti i metodi di prova da utilizzare per la verifica di conformita'.

3.Per i terminali non vocali che implementano anche la funzionalita' telefonica si applicano soltanto le prescrizioni contenute nei capi V e VI e nell'appendice B allegata al presente regolamento.

4.L'accesso alla rete telefonica nazionale per i terminali di cui al comma 3 e' regolato dalla NET 4 citata nelle premesse.

AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, da' attuazione alla direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE.

Art. 2

(Definizioni)

Art. 3

(Sistema nazionale primario dei laboratori di telefonometria)

1.Il sistema nazionale primario dei laboratori di telefonometria e' composto da tre laboratori indipendenti tra loro e si propone lo scopo di costituire un sistema di riferimento per il rilevamento degli indici di intensita' soggettiva prescritti dalla presente regola tecnica. Il sistema e' in particolare inteso a proseguire l'allineamento dei risultati delle misure dei tre laboratori che lo compongono, attraverso il sistematico confronto di dati tra i tre laboratori e la calibrazione di precisione dei riferimenti elettroacustici utilizzati.

2.E' compito del sistema primario di tenere sotto costante osservazione i campioni secondari di riferimento usati per tarare gli apparati telefonometrici. A questo scopo uno dei tre laboratori deve operare periodicamente la calibrazione assoluta, con tecnica di reciprocita', dei calibratori acustici usati dai laboratori. Ogni laboratorio deve inoltre essere dotato di mezzi idonei di calibrazione elettrica.

4.Ciascun laboratorio deve provvedere ad effettuare le rilevazioni concordate ed a far pervenire al laboratorio incaricato di organizzare il test un rapporto dettagliato della sessione di misure. Il laboratorio organizzatore deve raccogliere i risultati ottenuti in un unico verbale. In tale documento devono essere indicati gli interventi operati sul campione sopra descritto, quali eventuali sostituzioni o riparazioni di alcune sue parti resesi necessarie nel corso del tempo. Nel caso si verifichi un disallineamento di piu' di 0,5 dB fra i laboratori, si deve indagare sulla causa attraverso la verifica tempestiva dei campioni secondari. Tale intervento deve essere successivamente documentato.

5.I laboratori nazionali interessati a candidarsi quali membri del sistema primario devono notificarlo alla presidenza del comitato tecnico 103 del Comitato elettrotecnico italiano che ne definisce la composizione. I laboratori selezionati devono concordare il campione di misura e definire il laboratorio responsabile di organizzare i cicli di misura e di calibrazione. Tale laboratorio deve informare regolarmente il CEI sull'attivita' del sistema, inoltrando i verbali periodici sopra menzionati. I laboratori devono inoltre concordare un protocollo di collaborazione che deve essere approvato dal CEI. Qualora un laboratorio intenda ritirarsi dal sistema, deve notificarlo al CEI che provvede alla sostituzione. In qualunque momento il CEI puo' inoltre sostituire di sua iniziativa uno dei laboratori del sistema.

CAPO II (Condizioni ambientali)

Art. 4

(Condizioni ambientali per prove)

1.Per la verifica dei valori nominali caratteristici il terminale deve essere posto in condizioni atmosferiche normali per prove. Il requisito fa riferimento al paragrafo 2.1. dell'appendice A.

CAPO III (caratteristiche funzionali)

Art. 5

(Terminale a riposo)

1.Il terminale, mentre si trova nello stato di riposo, non deve inviare in linea impulsi di selezione decadica o segnali multifrequenza. Il requisito deve essere verificato come indicato al paragrafo 3.1. dell'appendice A.

CAPO IV (Caratteristiche elettriche)

Art. 6

(Requisiti del terminale)

1.Il terminale, nella sua funzionalita' di apparecchio telefonico, deve essere conforme ai requisiti richiesti indipendentemente dalla polarita' della tensione di alimentazione. La verifica di tale requisito consiste nella rilevazione, per entrambe le polarita' di alimentazione, degli indici di intensita' soggettiva con linea da 300 (Omega). Tutte le grandezze devono rispettare i limiti fissati dalla presente regola tecnica. La variazione degli indici deve inoltre essere contenuta entro (piu' o meno) 0,5 dB.

Art. 7

(Microtelefono)

1.Il tempo di predisposizione, ossia il tempo intercorrente tra l'istante in cui inizia la circolazione di corrente per richiesta di impegno linea mediante microtelefono, di un terminale gia' collegato al sistema di utente e quello di operativita' del terminale (intesa come possibilita' di trasmettere o ricevere segnali fonici) deve essere minore di 500 ms. Il requisito deve essere verificato come indicato al paragrafo 4.1. dell'appendice A.

CAPO V (Caratteristiche elettroacustiche)

Art. 8

(Rumorosita' del terminale in ricezione)

1.Il livello di rumore in ricezione non deve essere maggiore di - 49 dBPa(A). Il requisito deve essere verificato come indicato al paragrafo 5.1. dell'appendice A.

Art. 9

(Innesco elettroacustico)

1.La conformazione del microtelefono deve evitare inneschi tra microfono e ricevitore. Il requisito deve essere verificato come indicato al paragrafo 5.2. dell'appendice A.

CAPO VI (Caratteristiche telefonometriche)

Art. 10

(Curva di risposta in emissione)

1.- Tabella 6. 1. -

Art. 11

(Curva di risposta in ricezione)

1.- Tabella 6.2. -

Art. 12

(Indici di intensita' soggettiva)

1.Il circuito fonico deve sopportare, una o entrambe, le seguenti modalita' operative: predisposizione per le linee urbane, predisposizione per impianti derivati.

2.Tabella 6.3.01

3.Tabella 6.3.02

4.Tabella 6.3.03

Art. 13

(Distorsione di non linearita' in emissione)

1.La distorsione armonica totale in emissione, per tutte le frequenze comprese tra 300 Hz e 3400 Hz, non deve essere superiore al 7%. Il requisito deve essere verificato come indicato al paragrafo 6.4. dell'appendice A.

Art. 14

(Distorsione di non linearita' in ricezione)

1.La distorsione armonica totale in ricezione, per tutte le frequenze tra 300Hz e 3400 Hz, non deve essere superiore al 7%. Il requisito deve essere verificato come indicato al paragrafo 6.5. dell'appendice A.

Art. 15

(Distorsione di non linearita' per effetto locale)

1.La distorsione armonica totale per effetto locale, per tutte le frequenze comprese tra 300Hz e 3400 Hz, non deve essere superiore al 10%. Il requisito deve essere verificato come indicato al paragrafo 6.6. dell'appendice A.

CAPO VII (Caratteristiche della chiamata acustica)

Art. 16

(Livello di pressione acustica)

1.Il livello di pressione acustica emesso dalla soneria deve essere non inferiore a -44dBPa(A). Il requisititi deve essere verificato come indicato al paragrafo 7.1 dell'appendice A.

CAPO VIII (Caratteristiche degli ausilii per portatori di handicap)

Art. 17

(Ausilio per non vedenti)

1.Il tasto 5 deve presentare un'asperita' situata sulla superficie sulla quale viene impresso il numero identificativo del tasto, preferibilmente nel centro della superficie stessa.

2.Le possibili disposizioni dei tasti e delle cifre sono indicate nella figura 5 riportata nell'appendice C.

3.Il requisito deve essere verificato come indicato al paragrafo 8.1. dell'appendice A.

Art. 18

(Ausilio per deboli di udito)

1.Il terminale telefonico deve essere conforme alla raccomandazione ITUT/T P.37.

2.Il requisito deve essere verificato come indicato al paragrafo 8.2. dell'appendice A.

CAPO IX (Prescrizioni relative agli apparecchi telefonici di tipo speciale)

Art. 19

(Generalita')

1.Valgono per tali tipi di terminali, per quanto non specificato e non in contrasto, le prescrizioni generali riportate dal presente regolamento, integrate dalle prescrizioni specifiche relative alla eventuale prestazione aggiuntiva fornita.

Art. 20

(Apparecchi telefonici specifici per impianti a commutazione automatica)

1.Le misure degli indici di intensita' soggettiva, le curve di risposta, la distorsione e le misure di rumore sono effettuate collegando le appropriate terminazioni esterne dell'impianto di commutazione al sistema d'utente come definito nell'articolo 2, comma 1, lettera ii), secondo i criteri esposti nei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2.Il valore dell'indice di intensita' soggettiva in emissione deve risultare compreso fra +1 e +7 dB. Il requisito deve essere verificato, per linea artificale di 300 (Omega), secondo quanto prescritto nel paragrafo 6.3.1 dell'appendice A.

3.Il valore dell'indice di intensita' soggettiva in ricezione deve risultare compreso fra -4 e -9dB. Il requisito deve essere verificato, per linea artificale di 300 (Omega), secondo quanto prescritto nel paragrafo 6.3.2 dell'appendice A.

4.Il valore dell'indice di intensita' soggettiva per effetto locale deve risultare conforme a quanto indicato nell'articolo 12, comma 4, per tutte le lunghezze di linea. Il requisito deve essere verificato secondo quanto prescritto nel paragrafo 6.3.03 dell'appendice A.

5.Il livello del rumore psofometrico in emissione deve essere (inferiore o pari) - 64 dBmps. Il requisito deve essere verificato secondo quanto prescritto al paragrafo A.4.5. della norma NET4, citata in premessa.

6.Le altre caratteristiche elettroacustiche (rumorosita' in ricezione, innesco, curve di risposta, distorsione) devono essere conformi a quanto riportato nei capi V e VI. I requisiti devono essere verificati secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.1., 5.2, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 e 6.6 dell'appendice A.

Art. 21

(Apparecchi telefonici con regolazione di livello in ricezione)

1.Con il controllo di volume in condizione nominale devono essere rispettate le condizioni di efficienza, di stabilita', di linearita' e di rumore contenute nei capi V e VI. I requisiti devono essere verificati secondo quanto indicato ai paragrafi 5 e 6 dell'appendice A.

2.Con il regolatore di livello in condizione di massimo guadagno e con il ricevitore acusticamente accoppiato e per qualsiasi lunghezza di linea non devono manifestarsi fenomeni di innesco. Il requisito deve essere verificato secondo quanto prescritto nel paragrafo 9.4.01.b dell'appendice A.

3.Azionando il gancio commutatore con la massima amplificazione in ricezione e per qualsiasi lunghezza di linea, non devono verificarsi rumori impulsivi aventi livelli di pressione acustica di picco superiori a 125 dB. Il requisito deve essere verificato secondo quanto prescritto nel paragrafo 9.4.01. c. dell'appendice A.

Art. 22

(Apparecchi telefonici con funzione di conversazione a mani libere e/o ascolto in altoparlante)

1.Gli apparecchi telefonici con funzione di conversazione a mani libere e/o con ascolto in altoparlante devono consentire, in qualsiasi momento, il passaggio alla funzionalita' telefonica di base (solo microtelefono) senza interruzione del collegamento. Il requisito deve essere accertato secondo quanto prescritto al paragrafo A.2.4.2. della NET 4, citata in premessa.

Art. 23

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