DECRETO 6 marzo 1997, n. 176
Entrata in vigore del decreto: 8-7-1997
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e segnatamente l'articolo 3, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano adottate norme regolamentari per disciplinare i programmi e lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Sentito il Collegio nazionale degli agrotecnici;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1269/1994, espresso nella adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3374 del 4 marzo 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Sessione e sedi di esame
1.Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione pubblicata, entro il 30 giugno di ogni anno, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2.Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.
3.Salvo quanto previsto nel successivo articolo 10, gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale, a seconda del numero dei candidati che presentano la domanda, nelle citta' sedi degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di volta in volta indicati nell'ordinanza di cui al precedente comma 1.
4.I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami soltanto all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura sede regionale od interregionale di esame, di cui all'elenco allegato all'ordinanza annuale indicata nel precedente comma 1. Detta domanda viene inoltrata all'istituto prescelto per il tramite del Collegio nazionale degli agrotecnici, che attestera' altresi il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.
5.Il contributo di L. 3000 e la tassa di L. 10.000, previsti dall'articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura prescelto come sede di esame.
6.L'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 indichera', per ciascuno degli istituti sedi di esame, i numeri dei conti e le modalita' di pagamento delle somme di cui al precedente comma 5.
Avvertenza: Si rende noto che alla pagina 48 della presente Gazzetta Ufficiale e' pubblicato un comunicato del Ministero della pubblica istruzione, relativo alla indizione della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, per l'anno 1997. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblca e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 251, stabilisce che l'abilitazione all'esercizio della professione di agrotecnico e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, al quale possono partecipare coloro i quali siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) abbiamo compiuto un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio; b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1; c) abbiamo prestato, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1; d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale, istituita ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. - La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, contiene la disciplina degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e, in particolare, l'art. 3 attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di determinare, con proprio regolamento, i programmi degli esami stessi, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e gli ordini nazionali professionali, nonche' le norme concernenti lo svolgimento degli esami.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1.Nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 del precedente art. 1 saranno indicati i requisiti di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico ai sensi dell'art. 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.
2.A tal fine e' considerato equipollente al requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della predetta legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, il possesso del diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 2: - La legge 19 novembre 1990, n. 341, ha introdotto la riforma degli ordinamenti didattici universitari. L'art. 2 di tale legge disciplina i corsi di diploma universitari.
Art. 3
Domande di ammissione
1.Le domande di ammissione agli esami devono essere indirizzate all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura prescelto come sede di esame, redatte in carta legale e, unitamente ai documenti di rito, inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale, al Collegio nazionale degli agrotecnici. Le domande di ammissione possono essere altresi', presentate direttamente al Collegio nazionale degli agrotecnici, ottenendone apposita ricevuta.
2.Le domande si considerano prodotte in tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
3.Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti di cui all'articolo 2.
4.L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 4
Modalita' di presentazione della domanda
2.La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere autenticata, a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 5
Documentazione
Art. 6
Adempimenti del Collegio nazionale degli agrotecnici
1.Subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dalla relativa ordinanza ministeriale, il Collegio nazionale degli agrotecnici verifica la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmette al Ministero della pubblica istruzione, ai fini di una sollecita determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare, un telegramma o un telefax con il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami, facendolo seguire dall'elenco nominativo dei candidati stessi.
2.Le domande prodotte dai candidati, con allegata la relativa documentazione, e gli elenchi di cui al paragrafo precedente vengono consegnati dallo stesso Collegio nazionale degli agrotecnici agli istituti professionali di Stato per l'agricoltura sedi degli esami, prima dell'insediamento delle commissioni esaminatrici e secondo le modalita' stabilite dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame.
3.Ciascuna domanda dovra' in ogni caso contenere la certificazione relativa al possesso di almeno uno dei requisiti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.
Art. 7
Commissioni esaminatrici
1.Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da quattro membri.
3.Due dei membri della commissione vengono scelti tra i docenti laureati di ruolo di discipline agrarie, che insegnino da almeno un quinquennio od abbiano insegnato per un pari periodo negli istituti professionali di Stato per l'agricoltura. Tali membri vengono scelti nell'ambito di terne di nominativi segnalate dal Collegio nazionale degli agrotecnici, in numero corrispondente ai commissari da nominare.
4.Gli altri due componenti la commissione sono scelti tra gli agrotecnici iscritti nell'albo professionale, nell'ambito, di terne di nominativi, segnalate dal Collegio nazionale degli agrotecnici, in numero corrispondente ai commissari da nominare.
5.Nelle sedi in cui l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo viene assicurata una composizione della commissione tale da consentire ai candidati lo svolgimento degli esami nella lingua materna.
Art. 8
Sostituzioni
1.Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche quattro membri supplenti nell'ambito di terne di nominativi segnalati dal Collegio nazionale degli agrotecnici, in numero corrispondente ai commissari da nominare, di cui due scelti nella categoria dei docenti aventi i requisiti indicati al comma 3 del precedente articolo e due nella categoria degli agrotecnici iscritti all'albo professionale di cui al comma 4 del precedente articolo.
2.In caso di assenza all'atto dell'insediamento della commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione, nominando il membro supplente scelto in via prioritaria nella categoria corrispondente.
3.Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici provvede il Ministro della pubblica istruzione.
4.In caso di accertata urgenza e necessita' ed al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Ministro della pubblica istruzione - ferma restando la scelta tra le categorie ivi menzionate - puo' disporre deroghe dal possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precedente articolo 7.
Art. 9
Funzionamento delle commissioni
1.Viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede regionale o interregionale, cui vengono assegnati non meno di 25 e non piu' di 50 candidati.
2.Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati, e' data facolta' al Ministro della pubblica istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
3.Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario.
4.Tutte le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri e' deliberate a maggioranza.
5.A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari.
6.Ai componenti le commissioni esaminatrici sono corrisposte le indennita' stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e, quando spetti, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali. Ai componenti le commissioni esaminatrici residenti in una localita' diversa da quella ove si tengano le riunioni compete, se dipendenti della pubblica amministrazione, il normale trattamento di missione in base alla qualifica o livello funzionale di appartenenza, mentre per gli estranei all'amministrazione statale e per il personale a riposo, diverso dai professori universitari, tale trattamento va determinato con riferimento a quello goduto dal personale in attivita' di servizio nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
7.Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18.
Note all'art. 9: - La legge 18 dicembre 1983, n. 836 disciplina il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. - La legge 24 gennaio 1958, n. 18 prevede che "ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennita' di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo".
Art. 10
Prove di esame - Valutazioni
1.Gli esami consistono in due prove scritte o scrittografiche ed in una prova orale.
2.Gli argomenti che formano oggetto delle prove di esame sono indicati nel successivo articolo 18.
3.La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte o scrittografiche e 60 alla prova orale.
4.Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte o scrittografiche.
5.L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' conseguita solo da parte dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, che riportino in tale prova una valutazione di almeno 36/60.
6.La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e' costituita dalla somma delle votazioni ottenute nelle prove scritte o scrittografiche e nella prova orale, ed espressa in centesimi.
Art. 11
Svolgimento delle prove di esame
1.Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto - grafiche viene indicato nell'ordinanza ministeriale con la quale e' annualmente indetta la relativa sessione d'esame.
2.I temi, unici per ciascuna prova, vengono inviati dal Ministero della pubblica istruzione.
3.La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno feriale successivo al termine della seconda prova scritta o scrittografica e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati giornalmente non meno di 10 elaborati.
4.Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente non meno di 5 candidati in almeno 4 sedute settimanali, esclusi i giorni festivi.
5.L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami.
6.Le prove orali sono pubbliche ed hanno inizio non oltre il quindicesimo giorno dall'affissione dell'elenco di cui al comma precedente.
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