DECRETO 24 aprile 1997, n. 186
Entrata in vigore del decreto: 13/7/1997
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visti i decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 92 / 1996 / CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva 92 / 49 / CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
Visti, in particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 174 / 1995 e l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 / 1995, i quali prevedono che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme regolamentari per l'individuazione di requisiti dei soggetti interessati alle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa ed all'assunzione di partecipazioni qualificate di controllo;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, ed, in particolare, l'articolo 11, comma 5, concernente l'individuazione dei requisiti che devono essere posseduti da coloro che sono interessati ad acquisire partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la proposta formulata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) n. A / 550772 del 27 luglio 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dimbre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, conuna 3, della citata legge n. 400 / 1988, con nota n. 1035821 del 13 marzo 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 11 NOVEMBRE 2011, N. 220))
Art. 2
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 11 NOVEMBRE 2011, N. 220))
Art. 3
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 11 NOVEMBRE 2011, N. 220))
Art. 4
Sana e prudente gestione dell'impresa
Art. 5
Autorizzazione
3.Oltre alla documentazione espressamente prevista dal presente decreto, il richiedente, su richiesta dell'ISVAP, dovra' fornire ogni specifica informazione, nonche' assumere ogni ulteriore e piu' specifico impegno qualora emergano situazioni particolari in relazione all'esigenza di garantire l'autonomia e la sana e prudente gestione dell'impresa assicuratrice partecipata.
Nota all'art. 5: - Per l'art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi nota all'art. 1.
Art. 6
Sospensione
1.L'autorizzazione puo' essere sospesa dall'ISVAP quando venga accertata la temporanea modifica o mancanza di uno o piu' requisiti richiesti per l'autorizzazione. L'ISVAP fissa i tempi entro cui dovra' essere ripristinata la situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione.
2.Oualora nei termini fissati la situazione non sia stata ancora ripristinata, l'ISVAP puo' eccezionalmente prorogare il provvedimento di sospensione.
3.La sospensione puo' altresi' essere disposta dall'ISVAP in considerazione di conflitto di interesse, anche potenziale, fra l'impresa assicuratrice ed i soggetti titolari di una partecipazione di controllo ovvero qualificata, quando possa essere pregiudicata la sana e prudente gestione dell'impresa stessa.
Art. 7
R e v o c a
1.L'autorizzazione e' revocata qualora vengano meno o si modifichino, in via definitiva, i presupposti e le condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione.
2.La revoca puo' inoltre essere disposta in relazione all'assunzione di comportamenti volti ad eludere la normativa speciale di settore ed in caso di trasmissione all'ISVAP di informazioni e dati non rispondenti al vero.
Art. 8
Norme abrogate
1.Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 luglio 1991 incompatibili con quelle del presente decreto.
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 170
Nota all'art. 8: - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 luglio 1991 concerne la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese o enti assicurativi.
Allegato
Allegato SCHEMA DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 10 E 11 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 20. (da consegnare all'ISVAP o spedire a mezzo raccomandata, assolvendo l'imposta di bollo). All'Isvap - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio patrimoniale e finanziario - Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma Il sottoscritto ...... nato a ........... (prov. ................) il ........... residente in ............... (provincia di ........... ....) in proprio / nella qualita' di ............... della societa' .............. con sede legale in ............... (provincia .....), via ............... (c.f. ......................) iscritta nel registro delle imprese presso ............... al n. ........ del reg. soc. e presso la C.C.I.A.A. di ................ al n. ......... del registro ditte, presenta a codesto Istituto, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, domanda di autorizzazione all'assunzione della partecipazione qualificata/di controllo dell'impresa assicuratrice ................ . Si allega la documentazione prevista nel decreto ministeriale n. . ................ in data ............... . Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo .................... Data, ................. Firma ......................
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