DECRETO 5 giugno 1997, n. 188
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89 / 336 / CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92 / 31 / CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93 / 68 / CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93 / 1997 / CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 625, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante la
riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, annesso alla
convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Riconosciuta l'opportunità di accettare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati di Paesi aderenti alla conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ai fini del rilascio delle omologazioni degli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre;
Sentito il parere espresso dalla 1 sezione del consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 98 del 26 settembre 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 / 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.L'articolo 8 del decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 625, è sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Rapporti di prova rilasciati da laboratori di Paesi aderenti alla conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), accreditati ai sensi delle norme EN 45001 o ISO 25, i quali siano compilati sui modulari pubblicati dalla CEPT e che dimostrino la conformità degli apparati alle norme tecniche di cui agli articoli 2 e 3, sono considerati validi ai fini del rilascio dell'omologazione, purchè gli apparati rispettino anche le norme di cui all'allegato 1 al presente decreto. 2. Con riferimento ai Paesi aderenti alla CEPT, ma non facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, la disposizione recata dal comma 1 opera ove sussistano condizioni di reciprocità. 3. I rapporti di prova, di cui al comma 1, in originale o in copia autenticata, devono essere allegati alla domanda di omologazione". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto 4 ottobre 1994, n. 625, nonchè dell'allegato 1 al medesimo decreto: "Art. 2. - 1. Le caratteristiche tecniche e le condizioni di prova degli apparati radio destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica sono riportate nelle norme ETSI ETS 300-086, che sono reperibili (per consultazione e per acquisto) presso il CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Viale Monza, 259 - 20126 Milano e (per la sola consultazione) presso il CONCIT-ISPT - Comitato nazionale di coordinamento per l'informatica e le telecomunicazioni, viale America, 201 - 00144 Roma". "Art. 3. - 1. Le caratteristiche tecniche e le condizioni di prova degli apparati radio per segnali di fonia analogica e segnali diversi dalla fonia, destinati alla trasmissione di dati, sono riportate nella norma ETSI ETS 300-113, che sono reperibili (per consultazione e per acquisto) presso il CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Viale Monza, 259 - 20126 Milano e (per la sola consultazione) presso il CONCIT-ISPT - Comitato nazionale di coordinamento per l'informatica e le telecomunicaizoni, istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale America, 201 - 00144 Roma". "ALLEGATO Le regole tecniche specificate nel presente allegato stabiliscono i valori dei parametri di rispetto per l'omologazione degli apparati monocanali nei servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato. 1. Potenza di uscrita a radiofrequenza (RF). Per gli apparati destinati ad operare come stazioni di base o fisse, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare il valore nominale di 25 watt. Per gli apparati destinati ad operare come stazioni mobili e come stazioni portatili, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare, rispettivamente, il valore nominale di 10 watt e 5 watt. 2. Passo di canalizzazione. 2.1. Il passo di canalizzazione ammesso è il seguente: apparati operati nella gamma VHF 12,5 kHz; apparati operati nella gamma UHF 12,5 kHz. 2.2 Per la banda UHF è inoltre ammesso il valore di 25 kHz per un periodo transitorio cosi come previsto dall'art. 7. 3. Attuazione all'intermodulazione in trasmissione. L'attuazione di ogni componente dei prodotti di intermodulazione deve essere almeno di 40 dB per le stazioni di base e fisse. Per le stazioni di base e fisse destinate ad utilizzazioni speciali, quali, ad esempio, stazioni costituite da più di un trasmettitore, il predetto valore deve essere di almeno 70 dB. 4.Condizioni di prova a temperatura estrema. Le temperature estreme sono:- 10 C + 55 C. - La legge 28 luglio 1993, n. 300, concerne la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.
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