DECRETO 8 maggio 1997, n. 197

Type Decreto
Publication 1997-05-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 19-7-1997

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;

Vista la convenzione tra il Ministero de1 poste e delle telecomunicazioni e la societa' concessionaria SIP - oggi Telecom Italia S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale e' stato approvato il vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, recante modificazioni al vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, con il quale e' stato approvato il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Vista la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1995 sull' applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l(elevato a)' adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.

Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Considerata l'esigenza di apportare le opportune integrazioni ai fini di meglio tutelare gli abbonati al servizio telefonico;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Ritenuto, con riferimento alla parte relativa al terzo comma dell'articolo 4, di doversi adeguare parzialmente al parere del Consiglio di Stato, in quanto, per soddisfare esigenze tecniche, appare necessario prevedere esplicitamente la risoluzione del contratto dopo il decorso di un congruo termine di sospensione del servizio;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico:

Art. 1

Oggetto

1.Oggetto del presente regolamento di servizio e' la disciplina del servizio telefonico di base, di seguito denominato servizio telefonico.

2.Considerata la specificita' dei servizi radiomobili, e' opportuno che gli stessi costituiscano oggetto di apposita disciplina e pertanto rimangono provvisoriamente ancora disciplinati, nei limiti del rinvio contenuto nei decreti ministeriali 13 febbraio 1990, n. 33 e 8 novembre 1993, n. 512, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, successivamente modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, fino all'emanazione di un nuovo regolamento di servizio specifico per detti servizi.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottoelencate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 95 / 62 / CE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2 serie speciale - n. 16 del 26 febbraio 1996. Note all'art. 1: - Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33 (Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1990. - Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 novembre 1993, n. 512 (Regolamento recante integrazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, approvativo dal regolamento del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1993. - Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 8 novembre 1993, n. 512: "Art. 4. - 1. Con separato decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del servizio. 2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, nella parte in cui disciplina il servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione. 3. All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente e' tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi - la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento - che il traffico effettivamente svolto - rapportato all'intero periodo di fatturazione - superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento. 3-bis. A tal fine la societa' concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione del periodo di fatturazione, con l'importo per l'abbonato stesso di provvedere, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione al versamento di quanto richiesto. 3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente secondo le modalita' di cui al comma 3, la societa' concessionaria SIP e' autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione. 3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi 3-bis e 3-ter, la societa' concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484. 3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484. 4. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Art. 2

Rapporto tra il gestore del servizio telefonico e gli abbonati

1.I rapporti fra il gestore del servizio telefonico di seguito denominato "gestore" e gli abbonati sono regolati dalle disposizioni previste nei successivi articoli.

2.Il gestore e l'abbonato osservano tutte le disposizioni di legge e regolamentari, nonche' le disposizioni tecniche che regolano la materia degli impianti interni, supplementari ed accessori.

3.Il gestore comunica agli abbonati, con la massima tempestivita' e con le modalita' piu' idonee, tutte le informazioni rilevanti sulle normative che regolano il rapporto fra l'abbonato e il gestore medesimo. In particolare il gestore fornisce agli abbonati le informazioni relative al regolamento di servizio nonche' comunica agli stessi le condizioni economiche di offerta del servizio telefonico praticate dal gestore nonche' il costo addebitabile all'utenza di rete fissa allorche' effettui chiamate destinate ad utenti di reti radiomobili e le loro eventuali modifiche. A tal fine, sara' garantito un servizio gratuito di assistenza agli abbonati.

4.Ogni anno ciascun abbonato ha diritto a ricevere dal gestore l'elenco di tutti gli abbonati della rete urbana di appartenenza in cui esso e' inserito.

5.Su richiesta dell'abbonato e ove previsto dietro pagamento di apposito corrispettivo, il gestore fornisce, tempestivamente e compatibilmente con le risorse tecniche disponibili, servizi innovativi. L'elenco dei servizi, il loro costo, le modalita' di accesso ed, in generale, la loro disciplina sono pubblicati annualmente sull'Avantielenco. Per quelli attivati in corso d'anno, il gestore organizza un'idonea campagna informativa.

6.Il presente regolamento di servizio si applica di diritto a tutti i rapporti in essere alla data della sua entrata in vigore, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli abbonati.

Capo I Caratteristiche del servizio

Art. 3

Utilizzo del servizio da parte di terzi

1.L'abbonato puo' permettere ad altri di usufruire del servizio ma non puo' chiedere un corrispettivo maggiore di quanto l'abbonato medesimo e' tenuto a corrispondere al gestore, a titolo di traffico, in relazione alle condizioni economiche vigenti.

2.E' proibita la cessione a terzi, per qualsiasi ragione, del contratto di abbonamento telefonico.

3.La violazione delle disposizioni sopracitate comporta la restituzione dell'importo non dovuto e da' titolo al gestore di risolvere il contratto.

Art. 4

Inizio e durata del servizio - Contributo impianto

1.Il contratto di abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte del richiedente - residente, domiciliatario o dimorante dell'immobile ove sara' installato l'impianto - e comunque a seguito dell'attivazione del servizio. In ogni caso, il canone di abbonamento decorre dal giorno in cui il servizio viene attivato.

2.Le modalita' di attivazione del servizio sono pubblicate sull'Avantielenco e, comunque, rese note all'abbonato nelle forme piu' opportune.

3.Il mancato pagamento, entro dieci giorni dalla ricezione da parte dell'abbonato, della bolletta dove e' fatturato il contributo impianto, comporta la sospensione integrale del servizio, ivi compreso il ricevimento delle chiamate. Persistendo il mancato pagamento per ulteriori venti giorni il contratto e' risolto di diritto.

4.Il contratto di abbonamento ha, salvo quanto di seguito previsto, durata minima di un anno ed e' a tempo indeterminato.

5.Qualora l'abbonato receda dal contratto prima della scadenza del primo anno, esso e' tenuto a pagare il canone di abbonamento anche per i mesi restanti.

6.Per la cessazione del contratto negli anni successivi al primo, l'abbonato comunichera' la sua decisione di recedere dal contratto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata con almeno 15 giorni solari di anticipo rispetto alla data di decorrenza del recesso medesimo. Ai fini della fatturazione, l'abbonato e' comunque tenuto a pagare il corrispettivo dei servizi usufruiti ed il rateo di canone relativo al periodo di fatturazione in corso alla data di decorrenza del recesso.

7.Per gli abbonamenti temporanei di durata inferiore ad un anno, che possono essere concessi in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessita' degli organi d'informazione e per altre esigenze di pubblica utilita' e / o di interesse collettivo, l'abbonato dovra' pagare quanto previsto dalle condizioni economiche vigenti.

Art. 5

Il numero telefonico - Cambio numero

1.Il gestore puo' modificare, per comprovate ragioni tecniche, il numero assegnato all'abbonato, dando allo stesso almeno novanta giorni solari di preavviso avvertendolo o con apposita lettera o tramite bolletta.

2.In questo caso il gestore si impegna a fornire, salvo casi di dimostrata impossibilita' tecnica, un servizio di informazione gratuito sia per il chiamante sia per l'abbonato, circa la modifica del numero per un periodo di quarantacinque giorni solari, a decorrere dalla data di modifica del numero. Sono fatte salve le ragioni di riservatezza nei casi di cui all'articolo 6.

3.Se il gestore effettua il cambio numero senza ottemperare a quanto sopra previsto, l'abbonato avra' diritto agli indennizzi previsti all'articolo 39.

4.A richiesta dell'abbonato e' prolungato, a pagamento, il servizio d'informazione di cambio numero per il periodo massimo del successivo quadrimestre.

5.L'abbonato puo' richiedere al gestore che il messaggio di cambio numero sia fornito anche in una lingua diversa dall'italiano. Questo servizio viene reso compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed e' a pagamento tranne nei casi previsti per legge.

6.L'abbonato puo' richiedere al gestore di cambiare il proprio numero. Sara' data priorita' alle richieste originate da molestie per le quali sia stata sporta denuncia all'autorita' giudiziaria.

7.Tale servizio e' fornito compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed e' a pagamento secondo le condizioni economiche vigenti. Della data di cambiamento del numero sara' fornita tempestiva comunicazione.

8.Nel caso di cessazione di utenze ad elevato volume di traffico, il numero ad esse relativo, sara' riassegnato, ove possibile, non prima di novanta giorni dalla cessazione medesima.

Art. 6

Elenco telefonico della rete urbana di appartenenza

1.L'abbonato viene gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al servizio telefonico della rete urbana di appartenenza con le indicazioni strettamente necessarie alla sua individuazione nelle forme che saranno comunicate preventivamente dal gestore al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

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