DECRETO 5 febbraio 1997, n. 209

Type Decreto
Publication 1997-02-05
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 giugno 1956, n. 612, recante norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, relativo all'ordinamento dello stato maggiore della Difesa e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace, che attribuisce ai capi di stato maggiore di Forza armata la determinazione degli organici del personale dei comandi, delle unità, delle scuole e degli enti vari, nei limiti delle dotazioni organiche complessive indicate dalle leggi in vigore;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, relativo alla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa che, nel quadro dei rapporti tra l'Amministrazione militare ed i suoi dipendenti, conferisce alla Direzione generale delle provvidenze il compito di sovraintendere alle attività assistenziali, culturali e ricreative del personale militare e civile, comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio, nonchè delle famiglie del personale stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delegando, a mente di quanto dispone l'articolo 117 della Costituzione, talune funzioni amministrative alle regioni, ha all'articolo 24 espressamente conservato alla competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati da enti ed organismi appositamente istituiti in favore degli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di Polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ai loro familiari;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare che ha specificatamente subordinato al preventivo assenso del Ministro della difesa la costituzione di associazioni o circoli fra militari definendo anche l'aspetto di competenza dell'organo centrale di rappresentanza militare in materia di protezione sociale;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, la quale, al comma 12 dell'art. 13, disciplina la gestione delle attività relative ai circoli, alle sale convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonchè alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche, posti di ristoro, case del soldato e foresterie operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, che all'articolo 15 disciplina le attività culturali e ricreative a favore del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato ed in particolare l'istituzione, la composizione ed il funzionamento degli organismi per la gestione dei servizi sociali, ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido e per il tempo libero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992 che approva il regolamento tipo per la disciplina degli organismi di gestione dei servizi sociali nelle amministrazioni statali in applicazione al comma 7 dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il quale risulta modificato dal decreto-legge 10 novembre 1993, n. 470, che all'articolo 3 disciplina l'indirizzo politicoamministrativo, funzioni e responsabilità nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che approva il regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5 che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, all'articolo 9, nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attività di protezione sociale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Consiglio di Stato n. 1739/1996, pronunciato nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 559 del 15 febbraio 1997);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità degli interventi di protezione sociale

1.Gli interventi di protezione sociale si inseriscono istituzionalmente nell'attività funzionale delle Forze armate allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psicofisica del personale militare, conservare l'aggregazione sociale dei dipendenti e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonchè di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettività esterna, per il pieno sviluppo della persona umana dedicata al bene comune della difesa della Patria.

2.A tal fine è consentito al personale militare e civile delle Forze armate, in servizio e non, nonchè ai loro familiari, di utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e per il tempo libero, senza finalità di lucro qualora direttamente gestiti ed all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori delle strutture militari.

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