DECRETO 17 luglio 1997, n. 308
Entrata in vigore del decreto: 2-10-1997
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";
Visto in particolare l'articolo 8, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107, che demanda all'Istituto superiore di sanita' il compito di coordinare a livello nazionale l'attivita' dei centri regionali di coordinamento e di compensazione e di favorire l'autosufficienza nazionale di sangue ed emoderivati, in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanita', sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale;
Visto il piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994;
Considerato che il predetto piano prevede che l'Istituto superiore di sanita', per i compiti di coordinamento svolti in attuazione delle direttive tecniche emanate dal Ministero della sanita', possa avvalersi del supporto dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
Ritenuta la conseguente esigenza di adottare norme per regolamentare l'esercizio della funzione di coordinamento e per disciplinare i rapporti tra i predetti organismi in armonia con le attribuzioni di competenza del Ministero della sanita' e delle regioni e province autonome;
Visto l'articolo 11, comma 1, della richiamata legge 4 maggio 1990, n. 107;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 21 dicembre 1995;
Udito il pare del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 14 aprile 1997 con protocollo n. 900.5-bis/CNST.2/225;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Con il presente decreto vengono individuati gli obiettivi generali e gli interventi da compiere per assicurare una risposta organica ai problemi che caratterizzano il settore trasfusionale sulla base delle disposizioni della legge 4 maggio 1990, n. 107, nonche' le modalita' di raccordo a livello centrale delle attivita' del Ministero della sanita', dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali nell'area della rilevazione dei dati e del coordinamento e del controllo nonche' in quella della gestione delle attivita' connesse alla cessione del sangue e relativi derivati tra le regioni. ((1))
Art. 2
2.Per i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 1, il Ministero della sanita' si avvale del supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanita'. Il Ministero della sanita' puo' avvalersi, altresi', delle ricerche e delle indagini eventualmente espletate dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3.Il Ministero della sanita' partecipa alla elaborazione delle normative dell'Unione europea in materia di sangue ed emoderivati curandone l'attuazione in ambito nazionale.
Art. 3
2.L'Istituto superiore di sanita' ispeziona e controlla le aziende di produzione di emoderivati, anche su richiesta delle regioni.
3.La rilevazione dei dati periodici relativi al settore trasfusionale mediante il registro del sangue e' effettuata dall'Istituto superiore di sanita' per gli aspetti tecnicoscientifici e dal Ministero della sanita' per gli aspetti concernenti l'organizzazione dei servizi.
Art. 4
1.Le regioni e province autonome, nel predisporre i programmi inerenti alle attivita' trasfusionali, devono perseguire l'obiettivo dell'autosufficienza sia regionale che nazionale. A tale fine possono avvalersi della collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3.Le regioni effettuano, con il proprio servizio ispettivo, il controllo delle strutture trasfusionali sotto il profilo organizzativogestionale. Per casi particolari possono richiedere l'ausilio dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e dell'Istituto superiore di sanita'.
4.La cessione di sangue ed emoderivati si realizza esclusivamente tramite servizi trasfusionali pubblici mediante i centri regionali di coordinamento e compensizone, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 1 settembre 1995 relativo a "Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1995.
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 306
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