DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 473
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di imposta, ai principi e criteri direttivi stabiliti con il decreto legislativo recante i principi generali della revisione organica e del completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;
Sulla
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Sanzioni in materia di imposta di registro
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo del comma 13 nonchè della lettera q) del comma 133 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica: "13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi". "133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a - p) (Omissis); q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea". Note all'art. 1: - Il testo del comma 3 dell'art. 55 del D.P.R. n. 131 del 1986 recante approvazione del testo unico in materia di imposta di registro è così modificato dal presente decreto: "Art. 55 (Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione). - Il pagamento delle imposte e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento". - Si riportano il comma 3 dell'art. 56 nonchè gli articoli 70 e 75 del D.P.R. n. 131 del 1986 recante approvazione del testo unico in materia di imposta di registro, i cui testi vengono abrogati dall'art. 1 del presente decreto: "Art. 56 (Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio). - 1-2. (Omissis). 3. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva". "Art. 70 (Tardività del pagamento). - 1. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa." "Art. 75 (Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse). - 1. L'ufficio del registro procede all'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. Se è dovuta anche l'imposta, la sanzione può essere applicata in sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso. 2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti. 3. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio".