DECRETO 11 novembre 1997, n. 474

Type Decreto
Publication 1997-11-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 25/1/1998

IL MINISTRO

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 12 della predetta legge, secondo cui lo statuto dell'ICE e' deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero;

Visto il parere espresso dal comitato consultivo il 30 luglio 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ICE n. 39/97 del 1 agosto 1997;

Ritenuto di dover apportare, rispetto al testo deliberato dal consiglio di amministrazione, alcune modifiche di carattere formale agli articoli 3, commi 5 e 6; 6, comma 2; 9, commi 1, lettera b), e 4; 12, comma 1; 14, comma 5;

Ritenuto, inoltre, di dover apportare, sempre rispetto al predetto testo, alcune modifiche di carattere tecnico all'articolo 3, comma 4, in quanto la elencazione delle attivita' ivi contenuta deve ritenersi meramente esemplificativa rispetto alla indicazione delle funzioni assegnate all'ICE dall'articolo 2 della citata legge n. 68 del 1997; all'articolo 4, comma 3, in quanto riproduceva parzialmente ed in maniera imprecisa quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1997; all'articolo 13, comma 2, in quanto rischiava di introdurre elementi di incertezza in relazione ad una procedura gia' compiutamente delineata nella legge; all'articolo 13, comma 3 (ora comma 2), in quanto si rende necessario prevedere un controllo a posteriori dei risultati ottenuti con il piano di attivita';

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 62874 del 28 ottobre 1997; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 25 marzo 1997, n. 68, reca: "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero". Gi articoli 1 e 12 cosi' recitano: "Art. 1 (Natura). - 1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' un ente pubblico non economico ed e' retto dalla presente legge, nonche' da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma o nei limiti di cui alla presente legge". "Art. 12 (Norme transitorie e finali). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione, degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'ICE, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonche' della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui al precedente periodo emergesse la necessita' di ridimensionare l'organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporra' al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilita', secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attivita' di cui all'articolo 7, l'attivita' dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste. 4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge". - L'art. 2 della citata legge n. 68/1997 cosi' recita: "Art. 2 (Funzioni). - 1. L'ICE conforma la propria attivita' a principi di efficienza e di economicita' ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonche' i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresi' servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia. 2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonche' i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine: a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, nonche' delle normative e degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni piu' favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane; b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonche' l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia, c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale; d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine puo' stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere; e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali; f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali; g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export; h) effettua la promozione e l'assistenza delle aziende del settore agroalimentare, nonche' i controlli di qualita' sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente; i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano; l) svolge ogni altra attivita' utile per il conseguimento delle sue finalita'. 3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalita' determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE". - L'art. 3, comma 3, della citata legge n. 68/1997 cosi' recita: "3. Nelle regioni dove esiste una pluralita' di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 3, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - La legge 25 marzo 1997, n. 68, reca: "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero".

Art. 2

Sede legale

L'ICE, ente pubblico non economico retto dalla legge, nonche' dal presente statuto, ha sede legale in Roma.

Art. 3

Attivita' dell'ICE

1.Per la realizzazione dei propri fini istituzionali l'ICE svolge le funzioni di cui all'articolo 2 della legge, realizzando ogni attivita' che agevoli i processi di internazionalizzazione del sistema economico nazionale o che gli venga affidata da altre pubbliche amministrazioni, dall'Unione europea ovvero da altre istituzioni a carattere sovranazionale.

2.L'ICE opera in raccordo con tutti i soggetti che agiscono in forma organizzata a favore dell'internazionalizzazione del sistema paese (in particolare regioni, camere di commercio, organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori) ed adegua le proprie attivita' alla evoluzione del quadro operativo e normativo, bilaterale e multilaterale, tenendo anche conto delle interrelazioni tra commercio e ambiente e tra commercio e condizioni di lavoro.

3.I servizi prestati dall'ICE al sistema produttivo si articolano in attivita' di informazione, promozione collettiva, assistenza e formazione, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole ed associate.

5.I servizi di base, da definirsi da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera f), della legge, vengono prestati di norma a titolo gratuito alle imprese e loro associazioni ed alle pubbliche amministrazioni e loro strutture associative.

6.I servizi specializzati e personalizzati sono prestati a pagamento secondo criteri e modalita' fissati dal consiglio di amministrazione, prevedendo anche eventuali forme di abbonamento quando la particolare materia o i contenuti del servizio lo consentono.

7.Le attivita' affidate all'ICE da parte di altre pubbliche amministrazioni o da organismi internazionali e comunitari prevedono il rimborso della quota di costi generali imputabili alla organizzazione e gestione delle medesime, secondo modalita' e criteri deliberati dal consiglio di amministrazione.

8.Nello svolgimento delle funzioni istituzionali l'ICE puo' trattare dati personali relativi a ditte ed enti italiani e stranieri, persone fisiche e giuridiche, nonche' comunicare e diffondere gli stessi presso operatori italiani e stranieri, secondo le modita' ed i limiti previsti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Note all'art. 3: - Per l'art. 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68, vedi in nota alle premesse. - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Art. 4

Struttura organizzativa

1.La struttura organizzativa dell'Istituto si articola secondo quanto previsto dalla legge.

2.La sede centrale e' collocata a Roma.

3.Le unita' operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica per quel che riguarda i rapporti intergovernativi e le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera.

4.Nella ubicazione territoriale deve essere valutata l'opportunita' di collegare le predette sedi estere a quelle diplomatiche o ad altri enti dello Stato, al fine di operare risparmi sui costi e di sfruttare al meglio le possibili sinergie.

5.L'attivita' dell'Istituto all'estero e' svolta nel quadro del coordinamento effettuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dalle missioni diplomatiche accreditate presso gli Stati nel cui territorio operano i singoli uffici. Le unita' operative dell'ICE all'estero rispondono alla direzione generale, da cui gerarchicamente dipendono anche attraverso gli uffici a cio' preposti della sede secondo il regolamento di organizzazione.

Nota all'art. 4: - Il D.P.R 5 gennaio 1967, n. 18, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri"; all'art. 37 cosi' recita: "Art. 37 (Funzioni della missione diplomatica). - La missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; trattare gli affari, negoziare, riferire; promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento. L'attivita' di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politicodiplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientificotecnologico della stampa ed informazione. La missione diplomatica esercita altresi' azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attivita' di uffici ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento".

Art. 5

Presidente

1.Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, con facolta' di conferire deleghe e procure entro i limiti di tempo e di materia stabiliti d'intesa con il consiglio di amministrazione, fatti salvi i poteri di rappresentanza dell'ente nei confronti di terzi attribuiti dai regolamenti al direttore generale e ai dirigenti.

2.Il presidente puo' incaricare i membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale o singoli funzionari, di rappresentare l'Istituto in occasione di eventi a rilevanza esterna.

3.Il presidente vigila sull'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione e, su delega del consiglio stesso, assicura il coordinamento funzionale dell'Istituto.

4.Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunita' e di norma ogni due settimane nonche' su richiesta formulata da almeno due componenti ovvero dal collegio dei revisori. La convocazione va effettuata con le modalita' e nei termini previsti dal regolamento di funzionamento del consiglio di amministrazione. Il presidente predispone l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione anche tenendo conto delle richieste degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

5.Il presidente cura la pubblicazione dei dispositivi delle delibere del consiglio di amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito, in relazione a singoli casi, dal consiglio stesso.

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