DECRETO 16 dicembre 1997, n. 486

Type Decreto
Publication 1997-12-16
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

e

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni di attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni o certificazioni previste dalla normativa antimafia;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", ed in particolare l'articolo 15 concernente lo snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante norme per l'istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;

Ritenuto necessario attivare un collegamento automatizzato fra il sistema informativo di servizio di una o più prefetture e quello delle camere di commercio, al fine di porre queste ultime in condizione di rilasciare certificati di iscrizione nel registro delle imprese o nei registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle stesse camere, con effetti equiparati alle comunicazioni delle prefetture inerenti l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione o di decadenza indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 490 del 1994;

Ravvisata l'opportunità di consentire alle camere di commercio l'utilizzazione di tale collegamento automatizzato anche al fine di semplificare le procedure amministrative relative alle comunicazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 490 del 1994, necessarie allo svolgimento dei procedimenti e all'adozione dei provvedimenti di propria competenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nel'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con la nota n. 27-23/A.50 del 4 novembre 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Certificazioni o attestazioni delle camere di commercio industria e artigianato

1.Le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato, d'ora in avanti indicate come camere di commercio, recanti la dicitura di cui all'articolo 5, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2.L'acquisizione agli atti dell'Amministrazione interessata e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994, ovvero del concessionario di opere o servizi pubblici, delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1, munite della dicitura ivi prevista, rilasciate in data non anteriore a sei mesi, esonera dalla richiesta della comunicazione nonchè della presentazione dell'autocertificazione, previste, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1994.

3.Le richieste delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1 devono essere presentate alle camere di commercio dalla persona interessata o da persona dalla stessa delegata a norma dell'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 490 del 1994 e successive modificazioni.

4.Le attestazioni o certificazioni delle camere di commercio prive della dicitura di cui all'articolo 5 non implicano di per sè la sussistenza di una delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 490 del 1994, ma in tal caso deve essere richiesta la comunicazione di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo.

5.Nulla è innovato per i procedimenti per i quali non è richiesta alcuna certificazione o attestazione rilasciata dalle camere di commercio.

6.Le camere di commercio, nell'esercizio della loro attività amministrativa, utilizzano il collegamento telematico disciplinato dal presente regolamento per acquisire, nei casi previsti dalla legge, le segnalazioni o comunicazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 490 del 1994.

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