DECRETO 5 dicembre 1997, n. 489

Type Decreto
Publication 1997-12-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4-2-1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad adottare regolamenti per stabilire, al fine dell'adeguamento alle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 355/94 del Consiglio, del 14 febbraio 1994;

Vista la direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da Paesi terzi, modificata dalla direttiva n. 85/576/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985;

Vista la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, modificata da ultimo dalla direttiva n. 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 ottobre 1990, n. 441, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1991, recante esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni all'interno della Comunita' ed in provenienza da Paesi terzi;

Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, che dispone l'esenzione dal pagamento dei diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal citato regolamento (CEE) n. 918/83 delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso, e il non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle importazioni di merci oggetto delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;

Ritenuta la necessita' di adeguare la normativa nazionale alle summenzionate disposizioni comunitarie;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-7592 del 31 ottobre 1997; Adotta il presente regolamento:

Art. 1
Art. 2

1.Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le importazioni di merci per le quali l'esenzione e' disposta, con carattere di obbligatorieta', rispettivamente dal regolamento comunitario per i diritti di confine e dalla direttiva comunitaria per l'imposta sul valore aggiunto.

2.La franchigia e' concessa alle condizioni e con le modalita' e formalita' determinate dal regolamento comunitario e dalle direttive comunitarie.

Art. 3

2.L'importazione in franchigia e' comunicata all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale si trova il luogo di nuova residenza, se effettuata da ufficio doganale diverso.

Art. 4

1.I regali offerti in occasione di un matrimonio da persone residenti in un Paese terzo, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento comunitario e della direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, sono ammessi in franchigia dai diritti doganali purche' il valore dei singoli regali non superi 1000 ECU.

2.L'importazione in franchigia e' comunicata all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale si trova il luogo di nuova residenza, se effettuata da ufficio doganale diverso.

Nota all'art. 4: - Per la direttiva n. 83/181/CEE, si veda in nota alle premesse.

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2021, N. 83)) ((3))

Art. 6
Art. 7

1.Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunita' ((, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8)).

((

1-bis.Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.

))

Art. 8
Art. 9

1.Per le merci elencate nell'articolo 31 del regolamento comunitario e nell'articolo 2, paragrafo 1, della ((direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006)), la franchigia e' accordata entro i limiti dei quantitativi ivi indicati.

Art. 10

1.E' abrogato il decreto ministeriale 16 ottobre 1990, n. 441.

Il Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 7

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