DECRETO 11 dicembre 1997, n. 507

Type Decreto
Publication 1997-12-11
State In force
Source Normattiva
articles 6
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 27-2-1998

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997 e del 25 settembre 1997;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 3 novembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 5142 del 29 novembre 1997;

Adotta

il seguente regolamento: Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato.

Art. 1

Biglietti di ingresso

1.L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, e' consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. (2)

3.La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1 mediante biglietto unico.

4.In relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi di biglietti.

5.I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste all'ingresso degli istituti.

5-bis.Secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 34 e dall'articolo 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di ingresso e' stabilito dal competente Direttore ((della Direzione regionale Musei)), o, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal Direttore del museo. A tal fine il Direttore ((della Direzione regionale Musei)), e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo si adeguano agli indirizzi in materia di bigliettazione e tariffe per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali del Direttore generale Musei.

5-ter.L'importo dei biglietti integrati, qualora non definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, e' stabilito con apposito accordo tra il direttore dei musei dotati di autonomia speciale e il Direttore ((della Direzione regionale Musei)), sentito il Direttore generale Musei, e i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati, nonche' i soggetti privati eventualmente coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono risolti ai sensi del regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

5-quater.Il Direttore generale Musei, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro, determina l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare ai sensi dell'articolo 103, comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.

Art. 2

(Gestione dei servizi di biglietteria).

1.Le attivita' di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' quelle di incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del presente decreto, i "servizi di biglietteria".

2.I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche.

3.((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 14 APRILE 2016, N. 111)).

4.Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi.

5.Le modalita' di gestione dei servizi di biglietteria in concessione sono definite mediante apposite convenzioni nelle quali puo' essere previsto anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi. Il compenso spettante al concessionario non puo' essere superiore al trenta per cento degli incassi ed e' definito mediante parametri che tengono conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e telematici. I bandi di gara, predisposti per l'affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i parametri individuati nel presente comma.

6.Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore a trenta giorni, per il versamento degli incassi di cui al comma 5 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, e prevedono una penale per il ritardo, commisurata al dieci per cento dell'importo da versare.

7.Il Ministero puo' stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi con soggetti pubblici o privati per l'abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, con l'accesso ad altri siti culturali ovvero con la fruizione di attivita' anche non espositive.

8.Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7 possono anche regolare la pubblicita' e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti d'ingresso. Il Ministero esercita il controllo sull'attivita' dei concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni.(2)

Art. 3

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL DECRETO 14 APRILE 2016, N. 111))

Art. 4

(Libero ingresso e ingresso gratuito).

1.E' autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.

2.Il competente Direttore ((della Direzione regionale Musei)), e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro. La prima domenica ((di ogni mese)) e' in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee. (4)

((

2-bis.Il competente Direttore della Direzione regionale Musei e, con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il Direttore possono stabilire, d'intesa con la Direzione generale Musei, ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di libero accesso, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario e' pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della cultura e della Direzione regionale interessati, nonche' sul sito internet del Ministero.

))

4.Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonche' da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei luoghi della cultura possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.

5.Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il Direttore generale Musei puo' rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonche' individuare categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi.

5-bis.In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della cultura, puo' consentire a particolari categorie di visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o manifestazione.

6.Per i cittadini dell'Unione europea di eta' compresa tra i diciotto ed i venticinque anni l'importo del biglietto di ingresso e' pari a due euro.

7.Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocita', le disposizioni sulle riduzioni di cui al comma 6.

7-bis.Con cadenza ((annuale)) la Direzione generale Musei predispone una relazione al Ministro concernente l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis ((...)).

Art. 5

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL DECRETO 14 APRILE 2016, N. 111))

Art. 6

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL DECRETO 14 APRILE 2016, N. 111))

Il Ministro: Veltroni

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1998

Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 23

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.