DECRETO 2 gennaio 1998, n. 28
Entrata in vigore del decreto: 11-3-1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplinano, rispettivamente, la costituzione del catasto dei fabbricati e le modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala;
Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che disciplina l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;
Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unita' immobiliari e dei relativi criteri, nonche' delle commissioni censuarie;
Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;
Visto l'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialita' produttiva dei suoli;
Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, che reca norme per il perfezionamento e revisione del sistema catastale;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, che reca norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina delle produzioni e dei rilevamenti terrestri e idrografici;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-8560/UCL del 10 dicembre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I
CATASTO DEI FABBRICATI
Capo
I Contenuti dell'inventario
Titolo I CATASTO DEI FABBRICATI Capo I Contenuti dell'inventario
Art. 1
Catasto dei fabbricati
1.Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale.
2.Il minimo modulo inventariale e' l'unita' immobiliare.
3.L'insieme delle unita' immobiliari e degli altri beni immobili oggetto di censimento siti nello stesso comune, sui quali insistono diritti reali o oneri reali omogenei, costituiscono un'unica partita nel catasto dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente nell'ambito del comune, e contengono, oltre agli elementi identificativi degli immobili, dei soggetti, e dei relativi diritti reali, anche gli estremi dei documenti che ne giustificano l'iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonche' ogni altra indicazione prevista dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento dei territorio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati, il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' il seguente: "1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumera' la denominazione di ''catasto dei fabbricati''. L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unita' immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici. 2. Le modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresi' determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attivita' prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12". - Il testo dell'art. 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: "Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, e' disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unita' immobiliari e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi: a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1997 e puo' essere periodicamente modificata; b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile dalla unita' immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni; c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di cui alla lettera d); d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentativita' tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni; e) attribuzione della rendita catastale alle unita' appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unita' immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unita' e' sita". - Il testo dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: "156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attivita' agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione fra piu' attivita' economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997". - Il testo dell'art. 2, comma 1-sexies, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e' il seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialita' produttiva dei suoli". - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, e' il seguente: "Art. 1. - L'art. 41 del testo unico delle leggi sul catasto dei terreni e' sostituito dal seguente: ''Costituiscono il catasto: 1) la mappa particellare; 2) l'elenco e lo schedario delle particelle; 3) il registro o schedario delle partite; 4) la matricola o schedario dei possessori. Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti approvati con decreti del Ministro per le finanze anche per assicurarne la idoneita' alla elaborazione meccanografica. Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, che sono assoggettati alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi citati''". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restanto la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Art. 2
Unita' immobiliare
1.L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale.
2.L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola costituiscono unita' immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.
3.Sono considerate unita' immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonche' gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purche' risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unita' immobiliari i manufatti prefabbricati ancorche' semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.
Art. 3
Immobili oggetto di censimento
1.Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unita' immobiliari, come definite all'articolo 2.
4.Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unita'.
Art. 4
Identificazione catastale
1.A ciascuna unita' immobiliare e comunque ad ogni bene immobile, quando ne occorra l'univoca individuazione, e' attribuito un identificativo catastale.
2.Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, sono disciplinati i criteri tecnici per la standardizzazione dell'identificativo catastale dei beni immobili.
Capo II Conservazione del catasto dei fabbricati
Art. 5
Norme generali di conservazione
1.Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
Art. 6
Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria
Art. 7
Modalita' semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuria
1.La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione della documentazione prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per l'accatastamento delle unita' immobiliari urbane. E' facolta' del tecnico di parte allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa. Al libretto di misure e' allegato un estratto di mappa con l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento gia' prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione dell'estratto di mappa, e' sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in catasto del suddetto atto.
2.Per le finalita' di cui al comma 1, secondo periodo, il dipartimento del territorio provvede alla predisposizione di una apposita procedura informatica, che sara' fornita gratuitamente ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, affinche' provvedano ad una loro diffusione fra gli iscritti.
Art. 8
Qualificazione, classificazione e tariffe d'estimo Accertamento e classamento delle unita' immobiliari
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