DECRETO 4 dicembre 1997, n. 516
Entrata in vigore del decreto: 29/3/1998
IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Valter Veltroni in materia di spettacolo e sport";
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135, con il quale e' stato istituito il conto speciale per l'apertura dei teatri, nell'ambito del fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione, ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo;
Ritenuto, pertanto di dover provvedere alla definizione dei criteri per l'erogazione del finanziamento;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. P.689/PCM/GA61/1/2 del 13 novembre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
((1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al conto speciale previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito "conto speciale , progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale, presentati da proprietari di immobili destinati stabilmente ad attivita' teatrale, ovvero, su delega di questi, dai gestori delle attivita' teatrali svolte nell'immobile, che si assumono, anche in parte, l'onere dei lavori. Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato, di seguito definite "finanziamenti e in contributi in conto interessi, di seguito definiti "contributi "))
2.L'importo massimo del finanziamento per ciascun intervento e' fissato nell'80% dell'importo complessivo previsto, e comunque in misura non superiore a lire 2.000 milioni.
3.Ai fini del computo del finanziamento, sono ammesse le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 4% dell'importo complessivo dei lavori.
Art. 2
Art. 3
1.La istanza per l'ammissione al finanziamento, in regola con l'imposta di bollo, e' presentata, prima dell'inizio dei lavori, ((al Ministero per i beni e le attivita' culturali)) - Dipartimento dello spettacolo, ed al soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2.In sede di prima applicazione, sono prese in esame le istanze pervenute entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento.
Art. 4
1.Il finanziamento, della durata massima di ((cinque anni)), e' disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso del Capo del Dipartimento dello spettacolo.
((
3.L'erogazione del finanziamento e' disposta in una unica soluzione anticipata per l'intero importo approvato. La restituzione della somma oggetto del finanziamento avviene con tre rate costanti annuali posticipate, comprensive di capitali ed interessi, a decorrere dal 1o gennaio del terzo anno successivo a quello in cui e' stata disposta l'erogazione.
))
4.Il soggetto gestore del fondo puo' condizionare l'erogazione del finanziamento all'apprestamento da parte del beneficiario di idonee garanzie, anche di natura fidejussoria, a copertura dell'obbligo di restituzione della somma da erogare.
5.Il soggetto gestore del fondo provvede a dare comunicazione di ciascuna effettiva erogazione al Dipartimento dello spettacolo ((del Ministero per i beni e le attivita' culturali)).
6.Per quanto non disposto del presente articolo, alla erogazione ed alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento si applicano le stesse modalita' e condizioni applicate dal soggetto gestore del fondo per la erogazione delle somme di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, compatibilmente con la natura e la destinazione del finanziamento medesimo, con il disposto dell'articolo 4 del decreto -legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, con legge 23 maggio 1997, n. 135, e con quanto prescritto dal presente regolamento.
Art. 4-bis
((1. Una somma non inferiore al 50 per cento delle disponibilita' del conto speciale e' utilizzata annualmente dal soggetto gestore del fondo, tramite la corresponsione di contributi finalizzati a ridurre del 70 per cento la misura del tasso di riferimento per l'industria vigente al momento della stipula del contratto, gli interessi relativi a finanziamenti consistenti in: a) mutui concessi, per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, da banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; b) emissioni di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, destinate esclusivamente alle finalita' richiamate nella lettera a). 2. L'importo massimo del finanziamento considerato ai fini della corresponsione del contributo di cui al comma 1 e' fissato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Con il medesimo o con distinto decreto possono essere modificate le percentuali di cui al comma 1. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso per la durata massima di cinque anni, a partire dalla data della prima erogazione)).
Art. 4-ter
((1. L'istanza ai fini del contributo di cui all'articolo 4-bis e' presentata nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 3, unitamente a copia autenticata della documentazione relativa al finanziamento, completa dei necessari dati di registrazione, e ad atto del soggetto finanziatore o dell'intermediario incaricato del collocamento, che evidenzia gli importi relativi agli interessi pattuiti. L'esame delle istanze e' attuato nel rispetto delle priorita' di cui all'articolo 4, comma 2. 2. L'istanza presentata per l'ammissione al finanziamento puo' essere convertita, su richiesta dell'interessato, per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 4-bis, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego del finanziamento)).
Art. 4-quater
((
1.Il contributo di cui all'articolo 4-bis e' disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso del capo del dipartimento dello spettacolo.
2.All'inizio di ogni esercizio finanziario il gestore del fondo delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori, sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3.A tal fine i soggetti finanziatori o gli intermediari incaricati del collocamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno pervenire al gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, per ogni singolo finanziamento, del debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale termine del finanziamento, delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo.
4.Gli estratti conto sono sottoscritti dai legali rappresentanti dei soggetti finanziatori o degli intermediari incaricati del collocamento, che sono responsabili della loro esattezza.
Per quanto non disposto dal presente regolamento, alla erogazione del contributo si applicano le stesse modalita' e condizioni applicate dal gestore del fondo per la erogazione di contributi in conto interessi di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, in quanto compatibili))
Art. 5
((
1.Il gestore del fondo vigila sulla regolare utilizzazione del finanziamento e del contributo.
Non possono essere presentate nuove istanze sulla base del presente regolamento, aventi ad oggetto il medesimo immobile, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di accoglimento di una precedente domanda))
Il Ministro: Veltroni
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1998.
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 138
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