DECRETO 22 maggio 1998, n. 219
Entrata in vigore del decreto: 24-7-1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, ed in particolare l'articolo 21, comma 6, che esenta dall'accisa un contingente annuo di tonnellate 125.000 di biodiesel e che demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti di produzione del biodiesel, dei vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di setaside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione del 15 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 38 del 16 febbraio 1993, e dei criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori;
Visti i decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 dicembre 1993 e 12 febbraio 1996, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 3 del 5 gennaio 1994 e n. 44 del 22 febbraio 1996, recanti modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(97)732 def. del 5 marzo 1997, con la quale e' stata, tra l'altro, dichiarata incompatibile con le regole di concorrenza l'esenzione dall'accisa del gia' citato contingente;
Vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 316 del 31 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), che prevede la possibilita' per gli Stati membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota di accisa sugli oli minerali in caso di realizzazione di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti;
Considerato che le disposizioni del citato articolo 21, comma 6, del testo unico sulle accise devono essere applicate senza tener conto dei vincoli relativi all'origine degli oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in terre messe a riposo, onde evitare, secondo le affermazioni della Commissione europea, di derogare o di recare pregiudizio al sistema delle organizzazioni comuni di mercato, facendo salva la possibilita' per gli Stati membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota dell'accisa nell'ambito di progetti pilota;
Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 109 del 26 aprile 1983, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 3-3273 del 21 maggio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni di carattere generale
1.Al fine di promuovere l'impiego sperimentale e favorire lo sviluppo tecnologico del prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati e utilizzato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili, e' autorizzata la realizzazione di un progetto pilota di durata triennale.
2.Nell'ambito del progetto pilota, il biodiesel e' esentato dall'accisa entro il limite massimo previsto, con riferimento al periodo dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.
3.Al termine del triennio di sperimentazione del progetto pilota, i Ministri concertanti procedono ad un esame congiunto dei risultati conseguiti, ai fini di una eventuale proroga della validita' del progetto stesso.
4.Il biodiesel deve essere prodotto in impianti che, se ubicati nel territorio nazionale, presentino caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai fini della concessione, rilasciata ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. Per gli impianti ubicati nel territorio di Paesi esteri le caratteristiche tecniche devono essere analoghe a quelle richieste ai fini della concessione per gli impianti nazionali.
5.Le ditte ammesse a partecipare al progetto pilota possono avviare alla esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (d'ora in avanti denominato "testo unico sulle accise") e' il seguente: "6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. E' esentato dall'accisa un contingente annuo di tonnellate 125 mila "biodiesel". Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono definiti i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di setaside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 38 del 16 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61". - Il regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione del 15 febbraio 1993 reca modalita' d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunita', di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale. - I testi dell'alinea e della lettera d) dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, sono i seguenti: "2. Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali usati sotto controllo fiscale: a)-c) (Omissis); d) nel settore di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti, in particolare per quanto riguarda i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili". - La direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, piu' volte successivamente modificata e che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, stabilisce, all'art. 8, che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica che intendano adottare. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, da ultimo modificato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, prevede che siano soggetti a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli impianti per la lavorazione di oli minerali.
Art. 2
Impianti di produzione
1.Gli impianti di produzione del biodiesel siti nel territorio della Comunita' europea devono operare in regime di deposito fiscale.
2.Gli uffici finanziari dispongono, ai fini fiscali, il controllo della rispondenza del biodiesel destinato alla immissione in consumo alle caratteristiche indicate nella tabella allegata al presente regolamento. L'analisi e' eseguita presso i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. Per la eventuale revisione di analisi, su richiesta del produttore, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973.
3.La miscelazione del biodiesel con l'olio da gas o con l'olio combustibile e' effettuata nei depositi fiscali ed e' verbalizzata dall'ufficio finanziario con l'indicazione dei volumi dei singoli componenti utilizzati per la miscela. Nelle miscele con olio combustibile, il biodiesel sostituisce l'olio da gas per l'ottenimento di altri oli combustibili, classificabili in base alla viscosita' ai sensi della nota (1) all'allegato I del predetto testo unico.
4.Il biodiesel tal quale e le miscele gasoliobiodiesel con contenuto in biodiesel superiore al 5 per cento sono avviati al consumo solo presso utenti extra rete. Sulla documentazione fiscale e commerciale relativa alle predette miscele e' apposta l'indicazione "miscela gasoliobiodiesel nel rapporto del .....". Le miscele gasoliobiodiesel con contenuto in biodiesel in misura pari o inferiore al 5 per cento che rispettano le caratteristiche del gasolio previste dalla normativa vigente possono essere avviate al consumo sia presso utenti extrarete che in rete. Sulla documentazione fiscale e commerciale relativa e' apposta l'indicazione "gasolio contenente biodiesel fino ad un massimo del 5 per cento"; queste miscele possono essere stoccate promiscuamente con gasolio.((1))
Art. 3
Procedura per la partecipazione al progetto pilota
3.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese estere di produzione di biodiesel con obbligo di presentare documentazione equivalente a quella prescritta per le ditte nazionali.
4.Entro il mese di luglio di ciascun anno le ditte assegnatarie presentano al Ministero delle finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero per le politiche agricole, una relazione a consuntivo, dalla quale risultino la provenienza e la natura degli oli vegetali utilizzati, i quantitativi di biodiesel prodotti su base annua, la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione, la destinazione d'uso del biodiesel ed i mercati di riferimento; per il biodiesel utilizzato per autotrazione, tal quale o in miscela con gasolio secondo le modalita' indicate nell'articolo 2, comma 4, sono fornite, a richiesta delle amministrazioni competenti, tutte le informazioni necessarie per l'accertamento della regolarita' di tale impiego.
5.Per l'anno 1998 il termine di cui al comma 1 scade il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, anche per estratto, delle presenti norme nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico sulle accise vedasi nelle note alle premesse.
Art. 4
Criteri di assegnazione
2.L'assegnazione delle quantita' e' effettuata entro il mese di giugno di ogni anno; per la prima annualita' essa e' effettuata entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 5. Non sono prese in considerazione le istanze presentate o inoltrate dopo il termine stabilito. Sono escluse dall'assegnazione le ditte che, seppure invitate dall'amministrazione finanziaria, non hanno provveduto a regolarizzare eventuali istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione. Le quantita' assegnate non possono essere cedute e quelle non utilizzate non possono essere riassegnate.
3.E' facolta' della ditta assegnataria utilizzare parte della quantita' assegnata mediante contratti di lavorazione stipulati presso gli impianti di altre ditte assegnatarie, dandone comunicazione agli UTF di competenza.
4.Il biodiesel immesso in consumo in quantitativi superiori a quelli assegnati e' assoggettato ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 21, comma 5, del testo unico sulle accise e' il seguente: "5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E' tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi".
Art. 5
Disposizioni varie
1.Sono abrogati i decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 dicembre 1993 e 12 febbraio 1996.
Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro per le politiche agricole Pinto
Visto, il Guardasigilli, Flick Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 63
Tabella
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