DECRETO 1 giugno 1998, n. 225
Entrata in vigore del decreto: 28-7-1998
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
d'intesa con
IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunita' europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione della Commissione n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 107 del 30 aprile 1996;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee relativa agli aiuti de minimis numero 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 6 marzo 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma del citato art. 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. 990135 del 10 marzo 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Programmi di intervento
1.Le amministrazioni dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di superare la crisi di natura socioambientale in particolari aree del loro territorio, predispongono programmi di intervento per l'attuazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
3.Le aree di degrado urbano e sociale devono essere geograficamente identificabili ed omogenee e presentare indici socioeconomici inferiori ai valori medi dell'intero territorio comunale ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", recita: "Art. 14 (Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano). - 1. Al fine di superare la crisi di natura socioambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dll'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, sono determinati i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea. 3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma e' trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente. 4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo. 6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia e' trasferita la potesta' di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste. - La disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione il 20 maggio 1992 (92/C 213/02) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 213/2 del 19 agosto 1992. - La disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione il 20 marzo 1996 (96/C 213/04) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 213/4 del 23 luglio 1996. - La raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (96/280/CE) relativa alla definizione delle piccole e medie imprese e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 107/4 del 30 aprile 1996. - La comunicazione della Commissione (96/C 68/06) relativa agli aiuti de minimis e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 68/10 del 6 marzo 1996. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - L'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1990), recante "Ordinamento delle autonomie locali", recita: "Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 2. La regione puo' procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia. 4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorita' metropolitana con specifica potesta' statutaria ed assume la denominazione di "citta' metropolitana". 5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari". - Per l'art. 14, legge n. 266/1997, si rinvia al testo trascritto nelle note alle premesse:
Art. 2
Presentazione dei programmi di intervento e obbligo di relazione
1.Le amministrazioni comunali, di cui all'art. 1, trasmettono, ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 8, comma 1, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di intervento e fissano la data di presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti, di cui all'art. 4 del presente decreto, che intendono realizzare progetti di investimento nelle aree di degrado urbano e sociale.
2.Eventuali variazioni del programma originario devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3.I comuni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione entro il mese di gennaio di ciascun anno, sullo stato di attuazione degli interventi previsti nonche' una relazione finale sulla realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni nell'esercizio immediatamente precedente.
4.Le relazioni devono essere accompagnate da una scheda tecnica, di rilevazione quantitativa dei dati relativi al programma, redatta dal comune in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 3
Azioni finanziabili
2.Le spese per l'elaborazione e la gestione del programma, nonche' quelle per il monitoraggio degli interventi, le verifiche ed i controlli di cui all'art. 7 sono poste a carico delle risorse di cui al comma 3 nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stesse.
3.Il comune per l'attuazione delle azioni di cui al presente articolo utilizza la quota parte delle risorse di cui all'art. 8, comma 1 non assegnata agli interventi di cui all'art. 4, nonche' le eventuali risorse proprie ovvero quelle assegnate da leggi regionali o nazionali o da regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi volti al risanamento di aree di degrado urbano sociale. Il comune, per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1 e per le attivita' di cui al comma 2, puo' avvalersi di soggetti esterni stipulando a tal fine appositi contratti.
4.La scelta del contraente di cui al comma 3 e' effettuata, mediante gara, secondo quanto previsto dalle normative in materia di contratti d'appalto di servizi pubblici.
Art. 4
Agevolazioni alle piccole imprese
1.Alle piccole imprese, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sono concesse agevolazioni non superiori al limite degli aiuti de minimis, cosi' come definito dalla Commissione dell'U.E., a condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis sommato all'aiuto richiesto, non ecceda il limite massimo consentito in un periodo di tre anni che, alla data del presente decreto, e' pari a 100.000 ECU.
3.Le amministrazioni comunali, nei limiti di cui al comma 1, possono concedere alle piccole imprese contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da banche per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sgravi su imposte locali e garanzie fidi sul fondo istituito dai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h).
4.L'impresa e' tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni e di impegnarsi a non richiederle per il futuro qualora il cumulo delle agevolazioni de minimis accordate superi nel periodo di tre anni, dalla data della prima concessione, il limite di 100.000 ECU.
5.Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea relative alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese.
6.I soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente articolo, sono le piccole imprese, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, che alla data di presentazione della domanda rientrano nei limiti individuati nell'ambito del regime agevolativo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Note all'art. 4: - Il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185 del 15 luglio 1988. - L'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma e' il seguente: "3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a)-b) (Omissis); c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del pre sente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi". - L'art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992), recante: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", recita: "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza ed aiuti regionali; b) la graduatoria dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera; c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio; d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo".
Art. 5
Spese ammissibili alle agevolazioni
2.Per le nuove imprese l'amministrazione comunale puo' concedere contributi a fronte delle spese sostenute dall'impresa in conto gestione dalla data dell'ultima fattura del progetto alla data termine del primo anno a regime e comunque per un periodo di attivita' non superiore a due anni.
3.Le spese di gestione agevolabili sono quelle documentate e relative: alle spese per materie prime, semilavorati, prodotti finiti; alle spese per locazione; alle spese per formazione e qualificazione del personale; alle spese per prestazione di servizi. Restano escluse le spese di gestione relative al personale nonche' ai rimborsi ai soci.
4.Le spese di cui al comma 1 sono agevolate se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi di fattibilita' economicofinanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti alla data della domanda.
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