Act 098G0277

Type Decreto Ministeriale
Publication 1998-05-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 29/07/1998

Art. 1

IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed in particolare gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attivita' tramite rapporti convenzionali; Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8; Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visti i propri decreti del 5 febbraio 1985, del 22 giugno 1987, n. 575 e del 31 dicembre 1992, n. 583, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1985, n. 42 del 20 febbraio 1988 e nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994, con i quali e' stata emanata la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanita' ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al predetto personale navigante, avente validita' fino al 31 dicembre 1991; Atteso che la disciplina dei suindicati rapporti, in relazione anche ai compiti svolti dai predetti medici fiduciari, e' necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 e' stato emanato l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con le aziende unita' sanitarie locali per il triennio 1 gennaio 1995-31 dicembre 1997; Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui ai sopracitati decreti ministeriali 5 febbraio 1985, 22 giugno 1987 n. 575 e 31 dicembre 1992, n. 583, applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996; Considerato che in data 8 ottobre 1997 e' stata raggiunta, al riguardo, una intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanita' e i medici fiduciari per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile gia' disciplinati dai suindicati decreti ministeriali 5 febbraio 1985, 22 giugno 1987, n. 575 e 31 dicembre 1992, n. 583, per il periodo 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1997; Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1995-97 in conformita' alla predetta intesa; Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 comporta un presumibile maggiore onere complessivo di L. 400.000.000, ivi compreso, limitatamente all'anno 1994, il pagamento dell'1% dell'ammontare dei compensi complessivamente corrisposti ai medici in servizio in tale anno; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL1/1.1.4/31890/4.18.157 del 7 aprile 1998); Adotta il seguente regolamento: 1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale, per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanita' ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1995-1997, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

p. Il Ministro: Bettoni Brandani

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998

Registro n. 2 Sanita', foglio n. 3

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici generici-art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SANITA' ED I MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. Art. 1. Campo di applicazione 1. I rapporti convenzionali tra i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ed il Ministero della sanita' - Uffici competenti per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti (di seguito denominati Uffici SASN) - continuano ad essere regolati dagli accordi per la disciplina dei suindicati rapporti liberoprofessionali, approvati con i decreti ministeriali 5 febbraio 1985, 22 giugno 1987, n. 575 e 31 dicembre 1992, n. 583, con le integrazioni e le modifiche di cui agli articoli seguenti. 2. Il presente regolamento ha validita' per il periodo 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1997.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici generici-art. 2

Art. 2. Conferimento dell'incarico 1. Gli incarichi di medico generico fiduciario addetto all'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di competenza dello Stato ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1980, n. 620](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-03;620), sono conferiti con le procedure di cui all'art. 4 della convenzione approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985, cosi' come integrata dal presente articolo, che determina, altresi', i criteri generali di cui al comma 5 dello stesso articolo 4 per il conferimento degli incarichi stessi. 2. L'Ufficio SASN competente procede alla valutazione comparativa dei titoli in possesso dei medici che hanno presentato domanda per il conferimento dell'incarico sulla base dei criteri generali di seguito nell'ordine indicati: 1) servizio prestato come medico generico fiduciario, medico generico fiduciario domiciliare o come medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione del SASN con riferimento anche alla durata dell'incarico; 2) servizio prestato come medico fiduciario generico di controllo; 3) specializzazione in Medicina del lavoro o in Medicina aeronautica e spaziale; 4) servizio svolto come medico presso strutture sanitarie pubbliche; 5) servizio svolto come medico di medicina generale a rapporto convenzionale con le Aziende unita' sanitarie locali ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1996, n. 484](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-07-21;484); 7) servizio svolto come medico di ruolo presso il Ministero della sanita' o altra Amministrazione pubblica; 8) voto di laurea; 9) anzianita' di iscrizione nell'albo professionale. 3. Completata la fase istruttoria, l'Ufficio SASN trasmette al competente Ufficio del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco degli aspiranti al conferimento dell'incarico esprimendo, per ciascuno di essi, un sintetico giudizio complessivo ed il proprio motivato parere sul medico ritenuto piu' idoneo a ricoprire l'incarico stesso sulla base dei criteri innanzi elencati. 4. Il suindicato Ufficio, esaminata la documentazione trasmessa, se concorda con la proposta dell'Ufficio SASN competente, procede al conferimento dell'incarico con provvedimento del direttore del predetto Dipartimento. 5. Fermo restando quanto previsto con [decreto del Ministero della sanita' del 27 maggio 1987 n. 322](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sanita:decreto:1987-05-27;322), recante "Disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile", l'incarico di medico generico fiduciario con il compito esclusivo di effettuare le visite di controllo viene conferito ed in deroga alle procedure di cui all'art. 4 della convenzione approvata con il decreto ministeriale 5 febbraio 1985, al medico ritenuto piu' idoneo tra quelli che sulla base dei criteri generali di cui al precedente comma 2, abbiano presentato domanda agli Uffici SASN competenti. 6. In relazione ad esigenze particolari, l'effettuazione delle visite mediche di controllo puo' essere affidata, su richiesta degli Uffici SASN competenti, ai medici di controllo iscritti nelle liste speciali dell'INPS di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 18 aprile 1996 o ai medici di controllo delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici generici-art. 3

Art. 3. Incompatibilita' 1. Ai sensi dell'[art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art4-com7), e successive modificazioni ed integrazioni l'incarico di medico generico fiduciario non puo' essere conferito al medico che si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1985.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici generici-art. 4

Art. 4. Compiti 1. I medici generici fiduciari, oltre a svolgere i compiti previsti dalla disciplina approvata con i decreti ministeriali richiamati all'art. 1, assicurano i compiti previsti dall'accordo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-07-22;484) compatibili con il presente accordo.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici generici-art. 5

Art. 5. Onorari 1. Gli onorari previsti dall'art. 4 della disciplina approvata con [decreto ministeriale 31 dicembre 1992, n. 583](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1992-12-31;583), sono rideterminati, con gli opportuni arrotondamenti, come segue: a) visita ambulatoriale dal 1 gennaio 1995 L. 18.300 (+3,5%); dal 1 dicembre 1995 L. 18.800 (+2,5%); dal 1 gennaio 1996 L. 19.100 (+1,6%); dal 1 settembre 1996 L. 19.700 (+3,5%); dal 1 settembre 1997 L. 20.300 (+3%); b) visita domiciliare o in aeroporto o a bordo di nave in porto dal 1 gennaio 1995 L. 27.900 (+3,5%); dal 1 dicembre 1995 L. 28.650 (+2,5%); dal 1 gennaio 1996 L. 29.100 (+1,6%); dal 1 settembre 1996 L. 30.100 (+3,5%); dal 1 settembre 1997 L. 31.000 (+3%); c) visita a bordo di nave in rada dal 1 gennaio 1995 L. 72.450 (+3,5%); dal 1 dicembre 1995 L. 74.250 (+2,5%); dal 1 gennaio 1996 L. 75.450 (+1,6%); dal 1 settembre 1996 L. 78.100 (+3,5%); dal 1 settembre 1997 L. 80.400 (+3%); d) visita a bordo di nave in navigazione con eventuale accompagnamento di marittimo all'ospedale dal 1 gennaio 1995 L. 155.250 (+3,5%); dal 1 dicembre 1995 L. 159.100 (+2,5%); dal 1 gennaio 1996 L. 161.650 (+1,6%); dal 1 settembre 1996 L. 167.300 (+3,5%); dal 1 settembre 1997 L. 172.350 (+3%); e) visita biennale dal 1 gennaio 1995 L. 36.200 (+3,5%); dal 1 dicembre 1995 L. 37.100 (+2,5%); dal 1 gennaio 1996 L. 37.700 (+1,6%); dal 1 settembre 1996 L. 39.050 (+3,5%); dal 1 settembre 1997 L. 40.200 (+3%); 2. A decorrere dal 1 gennaio 1995 gli onorari per le prestazioni extra di cui all'art. 9 della disciplina approvata con il citato decreto ministeriale 5 febbraio 1985 cosi' come rideterminati dall'art. 2 della disciplina approvata con il citato [decreto ministeriale n. 575/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1987;575), sono quelli previsti dall'allegato D all'accordo per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-07-22;484). 3. Per la partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento di attivita' medico legali in favore del personale navigante la misura del compenso e' pari a L. 132.000. 4. I compensi per le visite di controllo e le relative decorrenze sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 19 marzo 1992 adottat'tal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i medici iscritti nelle liste speciali INPS per le visite di controllo a carico dei lavoratori assenti per malattia e successive modificazioni e integrazioni. 5. L'importo fisso di L. 5.000 stabilito, a titolo di spese di amministrazione, dall'art. 10 del decreto di questo Ministero 27 maggio 1987, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1987, n. 179, e' rideterminato, con decorrenza dal 1 gennaio 1995, nella misura di L. 7.000 fissata a tale titolo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con decreto del 15 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1994, n. 6, per i rimborsi dovuti dai richiedenti le visite di controllo dei lavoratori da parte dei medici dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), e successive modificazioni e integrazioni. 6. L'impresa di navigazione e l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) richiedenti sono tenuti a rimborsare al Ministero della sanita' il compenso e l'importo fisso, a titolo di spese di amministrazione, di cui ai commi precedenti.((2))

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici generici-art. 6

Art. 6. Assicurazione infortuni 1. Entro sei mesi dalla data del presente accordo, i massimali fissati dall'art. 11 della convenzione stipulata in data 1 febbraio 1985, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985, sono adeguati nella seguente misura: a) lire un miliardo per morte o invalidita' permanente; b) lire 150.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta con un massimo di 300 giorni l'anno.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici generici-art. 7

Art. 7. Contributo ENPAM 1. Dal 1 gennaio 1995 sugli onorari di cui al precedente articolo 5, il Ministero della sanita' versa, trimestralmente, un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2 comma del punto 6 dell'[art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349~art9), pari al 12,50% (dodici virgola cinquanta per cento) di tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui l'8,125% (otto virgola centoventicinque per cento) a carico del Ministero della Sanita' e il 4,375% (quattro virgola trecentosettantacinque per cento) a carico del medico.

Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici generici-art. 8

Art. 8. Sostituzioni 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 dell'accordo approvato con decreto ministeriale 5 febbraio 1985, il medico non puo' farsi sostituire dallo stesso collega per piu' di sei mesi continuativi salvo autorizzazione del Ministero della sanita' sentita la commissione di cui all'art. 8 del suindicato accordo.

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