Act 098G0278
Entrata in vigore del decreto: 29/07/1998
Art. 1
IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed in particolare gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attivita' tramite rapporti convenzionali; Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8; Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visti i propri decreti del 22 giugno 1987, n. 576 e del 31 dicembre 1992, n. 582, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988 e nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994, con i quali e' stata emanata, per i trienni 1986-1988 e 1989-1991 la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanita' ed i medici specialisti e generici, operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante; Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai medici ambulatoriali, e' necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici dell'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle strutture del servizio sanitario nazionale; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500 e' stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del Servizio sanitario nazionale per il triennio 1 gennaio 1995-31 dicembre 1997; Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 582/1992, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996; Considerato che in data 8 ottobre 1997 e' stata raggiunta al riguardo una intesa con il Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani (SUMAI) e con il Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti (SMESASN) di Napoli e Genova sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanita' e i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero stesso per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1995-1997 in conformita' alla predetta intesa; Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei rapporti convenzionali relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 comporta un presumibile maggior onere complessivo di L. 2.570.000.000, ivi compreso, limitatamente all'anno 1994, il pagamento dell'1% dell'ammontare dei compensi corrisposti ai medici in servizio in tale anno; Visto l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 556, per il quale gli uffici competenti per il Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanita' sono tenuti ad effettuare le visite mediche iniziali e periodiche per l'accertamento della idoneita' psicofisica al volo agli aspiranti al conseguimento ed ai titolari di licenze ed attestati aeronautici; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL1/1.1.4/31890/4.18.157 del 7 aprile 1998); Adotta il seguente regolamento: 1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanita' ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1995-1997, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.
p. Il Ministro: Bettoni Brandani
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 2
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SANITA' ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SANITA' PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO- LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. Art. 1. Campo di applicazione 1. I rapporti con i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanita' - uffici competenti per il servizio di assistenza sanitaria e medico-legale ai naviganti (di seguito denominati uffici SASN) - a decorrere dal 1 gennaio 1995 sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto leglslativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dall'art. 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della sanita' ai fini dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627. del decreto ministeriale 22 febbraio 1984 e del decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704. 2. I medici specialisti e generici convenzionati, ai quali e' comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal medico territorialmente responsabile del presidio ambulatoriale ove operano. 3. Ai medici generici ambulatoriali si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II che seguono. 4. Il presente regolamento disciplina i rapporti dei medici ambulatoriali convenzionati per il periodo 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1997.
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 2
Art. 2. Conferimento dell'incarico 1. Il Ministero della sanita' - Ufficio SASN competente - qualora si determini la necessita' di attribuire un incarico di medico specilista ambulatoriale, trasmette al Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale la domanda o le domande presentate da medici interessati al conferimento dell'incarico esprimendo, per ciascuna di esse, un sintetico giudizio complessivo sull'idoneita' o meno del medico a ricoprire l'incarico da conferire ed indicando il medico ritenuto piu' idoneo a ricoprire l'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto ministeriale 21 giugno 1993 di seguito nell'ordine elencati: 1) attivita' svolta come medico specialista presso uno degli ambulatori a diretta gestione di un ufficio SASN, con riferimento anche alla durata del servizio prestato; 2) attivita' svolta come medico specialista supplente presso uno degli ambulatori di cui al punto precedente; 3) attivita' medica svolta presso strutture sanitarie universitarie; 4) attivita' medica svolta presso strutture pubbliche; 5) attivita' svolta in qualita' di medico fiduciario incaricato dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante; 6) iscrizione nella graduatoria provinciale di cui all'art. 8 dell'accordo approvato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500); 7) voto di laurea; 8) voto di specializzazione; 9) anzianita' di iscrizione nell'albo professionale. 2. Il direttore del suindicato dipartimento, se ritiene idonea, ai fini della scelta da operare, l'indicazione del competente ufficio SASN, autorizza il conferimento dell'incarico a tempo determinato, per la durata di tre mesi, al medico come sopra individuato. 3. L'incarico e' conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia delle quali una deve essere restituita dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Il suindicato ufficio da' comunicazione al Comitato competente per territorio di cui all'art. 11, dell'accordo approvato con il [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500), dell'avvenuto conferimento dell'incarico al medico come sopra nominato. 4. La mancata restituzione, entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante sull'avviso di ricevimento, di una delle due copie della lettera di incarico sottoscritta per accettazione equivale a non accettazione dell'incarico stesso. 5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, il medico deve rilasciare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, da rendere ai sensi dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4), attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui al successivo art. 3 del presente regolamento. 6. Durante il periodo di prova allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico. 7. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanita' a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Tale incarico non costituisce titolo di priorita' per l'attribuzione dei turni disponibili di cui all'art. 10 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500). 8. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato e' comunicata tempestivamente al competente comitato di cui all'art. 11 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500). 9. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della relativa comunicazione, l'interessato puo' produrre istanza di riesame al Ministero della sanita', Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza. 10. In caso d'accoglimento dell'istanza il Ministero della sanita' risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro specialista e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza di riesame dello specialista sostituito. 11. In caso di urgenza il Ministero della sanita' puo' conferire incarichi provvisori comunque non superiori a tre mesi e non rinnovabili in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti.
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 3
Art. 3. Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 2 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500) l'incarico non puo' essere conferito al sanitario che svolga attivita' di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della sanita'.
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali-art. 4
Art. 4. Massimale orario 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 dell'accordo emanato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500) ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attivita' dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo.
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