DECRETO 24 giugno 1998, n. 261

Type Decreto
Publication 1998-06-24
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE e successive modifiche;

Viste le richieste delle associazioni di categoria di poter impiegare l'acido sorbico ed i suoi sali di potassio e di calcio per il trattamento in superficie dei formaggi stagionati oltre il termine del 25 marzo 1997 di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto sopracitato;

Considerato che l'impiego dell'acido sorbico e dei suoi sali di potassio e di calcio per il trattamento in superficie dei formaggi stagionati risponde ai criteri di cui all'allegato II del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209;

Ritenuto di procedere ad una modifica del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, al fine di prevedere l'impiego dell'acido sorbico e dei suoi sali di potassio e di calcio per il trattamento in superficie dei formaggi stagionati;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 29 settembre 1997;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 16 ottobre 1997 ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva 94/10/CE;

Considerato che la Commissione dell'Unione europea non ha formulato osservazioni al riguardo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso in data 6 aprile 1998;

Ritenuto di non poter aderire al suggerimento proposto dal Consiglio di Stato di inserire nel preambolo il riferimento all'articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dato che lo stesso attiene ad una fattispecie diversa non applicabile alla materia disciplinata dal presente decreto;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 7 maggio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.È consentito l'impiego degli additivi E 200 acido sorbico, E 202 sorbato di potassio ed E 203 sorbato di calcio nei formaggi stagionati, limitatamente al trattamento superficiale, alla dose "quanto basta". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 giugno 1998 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1998 Registro n. 2 Sanità, foglio n. 15

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 5, lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283, (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è il seguente: "Art. 5. - È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: a)-f) (omissis); g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali". - Il testo dell'art. 22 della citata legge 30 aprile 1962, n. 283, è il seguente: "Art. 22. - Il Ministro per la sanità, entro sei mesi della pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimicofisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti". - Il testo dell'art. 19, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE (1/a), è il seguente: "Art. 19. - 1. La commercializzazione e l'utilizzazione degli additivi non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietata: a) (omissis); b) dal 25 marzo 1997 per i prodotti di cui al titolo II, capo III". - L'allegato II al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, riporta "Criteri generali per l'approvazione degli additivi alimentari". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 7 della citata legge 30 aprile 1962, n. 283, è il seguente: "Art. 7. - Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito".

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