DECRETO 18 febbraio 1998, n. 306
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni in materia di imprenditorialità giovanile, ed in particolare il comma 1 che prevede che le relative modalità di attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1994, n. 695, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994, con il quale è stato adottato il regolamento recante modalità per la concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile;
Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese di cui alla comunicazione della Commissione europea n. 96/C 213/04 del 23 luglio 1996;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, concernente la definizione di "aree depresse";
Vista la decisione della Commissione europea in ordine all'aiuto di Stato n. 27/A /97 - Carta delle zone ammissibili (zone ex art. 92, 3, C) - proroga dei regimi di aiuto a finalità regionale del 21 maggio 1997, comunicata con nota SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997;
Vista la delibera CIPE 26 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1997, recante criteri ed indirizzi per l'ammissibilità di progetti di investimento alle agevolazioni a favore dell' imprenditorialità giovanile;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni ed integrazioni al citato decreto interministeriale 24 novembre 1994, n. 695, al fine di assicurare una maggiore operatività dell'intervento a favore dell'imprenditorialità giovanile e di realizzare un migliore coordinamento con la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato;
Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 1/314 del 2 febbraio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Soggetti beneficiari
1.Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b, così come definiti dal regolamento comunitario n. 2081 del 20 luglio 1993, le società - ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni - con le caratteristiche di cui al comma 2, che si impegnano a realizzare progetti nei settori di cui all'articolo 2, possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 3.
2.Sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le società composte esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni, oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che siano residenti nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui al comma 1 alla data del 1 gennaio 1994.
3.Le società devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui al comma 1.
4.Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto o le società aventi un unico socio.
5.Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di età e residenza fissate nel comma 2, per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 7. La modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine dei dieci anni provoca l'immediata decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate all'articolo 8.
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