DECRETO 4 agosto 1998, n. 400
Entrata in vigore del decreto: 8-12-1998
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l'esercizio delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visti gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che fissa nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessita' di adeguare le norme generali di costruzione e di esercizio delle funicolari aeree e terrestri in relazione all'evoluzione della tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all'esperienza nel settore;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;
Visto il parere favorevole rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.11.51 del 6 novembre 1996;
Espletata la procedura di informazione in ottemperanza degli obblighi posti dall'articolo 12 della direttiva n. 83/189/CEE;
ADOTTA
il seguente regolamento:
PARTE I OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
Art. 1
OGGETTO
2.Il presente regolamento non si applica alle sciovie, che restano disciplinate dal decreto ministeriale 15 marzo 1982.
3.Nel presente regolamento con il termine commissione per le funicolari aeree e terrestri, di seguito indicata come CFAT, si intende la commissione interministeriale istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, n. 67 e con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608.
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