DECRETO 2 novembre 1998, n. 421
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;
Visto, in particolare, l'articolo 30, comma 5, che in deroga alle disposizioni del comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Statoregioni, sono stabiliti le modalità e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici;
Vista, altresì, la necessità di prevedere che le modalità di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nonchè sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, siano le stesse di quelle previste per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte dei citati soggetti;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998 - serie generale - n. 71, con il quale in attuazione del citato articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono state stabilite, in via d'urgenza, le modalità e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, nonchè le modalità di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997;
Ritenuto, peraltro, che il decreto ministeriale previsto dal citato articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, risulta preordinato a dettare norme di natura regolamentare e deve conseguentemente venire adottato nel rispetto della procedura e delle forme previste dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 24 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della citata legge n. 400 del 1988;
Visto il parere espresso dalla conferenza Stato- regioni in data 19 marzo 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 15 giugno 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-3995 del 23 luglio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive previsto dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dovuto dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli articoli 87, comma 1, lettere c) e d), e 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuato in favore delle regioni e province autonome con le seguenti modalità.
2.Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti istituiti con il decreto interministeriale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
3.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonchè gli enti previdenziali elencati nellatabella B allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720,provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con operazioni di giroconto dai propri conti ordinari presso la tesoreria centrale ai conti correnti istituiti ai sensi dell'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997.
4.Le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali nonchè le amministrazioni degli organi costituzionali effettuano i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto.
5.Gli enti pubblici, elencati nella tabella A della legge n. 720 del 1984 titolari di contabilità speciali, provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con operazione di giroconto dalle proprie contabilità speciali alle pertinenti contabilità speciali di girofondi.
6.Gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti corrispondono l'imposta regionale sulle attività produttive mediante bollettino di conto corrente postale.
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