LEGGE 3 luglio 1898, n. 290

Type Legge
Publication 1898-07-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvati la convenzione 28 maggio 1897 e l'atto addizionale 7 settembre 1897, stipulati con la Società Generale per l'illuminazione in Napoli, per l'impianto di una stazione elettrica sopra l'area descritta nella detta convenzione e nell'annessavi planimetria, area che rimane assegnata alla detta Società per lo spazio di anni 45 alle condizioni negli atti predetti stabilite, e per la produzione e la fornitura della corrente elettrica per l'illuminazione e per altri servizi nel porto di Napoli e nelle sue dipendenze, purchè vi si introducano le seguenti modificazioni: All'Articolo 9 della convenzione. «Lo Stato pagherà per la fornitura di cui sopra centesimi 20 (L. 0,20) al Kilowatt-ora per i primi 150,000 (centocinquantamila) Kilowatt-ora consumati nell'anno, e centesimi 18 (L. 0,18) per ogni Kilowatt-ora consumato in più nell'anno stesso, restando a carico dello Stato le sole imposizioni fiscali, presenti e future, sul consumo o sulla produzione di energia elettrica». (Secondo comma identico). «La Società avrà l'obbligo di provvedere alle disposizioni necessarie per l'applicazione, uso e buona conservazione di questi apparecchi controllatori dello Stato». «In caso che le indicazioni dei misuratori dello Stato e della Società offrissero una differenza superiore del 5 per cento, si provvederà alle riparazioni, tarature e sostituzioni necessarie, prendendo pel consumo del giorno in cui la differenza si è verificata quella del più prossimo antecedente giorno assimilabile». All'Articolo 11 della convenzione. «Articolo 11. L'espressione che lo Stato possa o no valersi della corrente elettrica, aumentarne e diminuirne la misura, al principio o nel corso di ciascuno dei periodi novennali di cui al precedente articolo 10, deve intendersi nel senso più lato, e cioè con riguardo a tutti i diversi servizi del porto pei quali potesse richiedersi, a tenore della presente convenzione, la fornitura di corrente, e quindi anche quando lo Stato concedesse, affittasse, o comunque cedesse a privati, società, corporazioni, enti e altre Amministrazioni, l'esercizio o l'uso, parziale o totale, dei meccanismi, delle aree, dei fabbricati, degli edifici e di qualunque servizio del porto, nel qual caso la Società, se richiesta, dovrà fornire la corrente alle condizioni del presente contratto, come è stabilito nell'articolo 1°». (Secondo comma identico). Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 luglio 1898. UMBERTO. G. Palumbo. Lacava. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

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