DECRETO 1 febbraio 1999, n. 71
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, come sostituito dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e integrato dal comma 5 dell'articolo 45 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che demanda ad un decreto del Ministro della difesa la previsione di agevolazioni di carattere non economico volte a favorire il rientro periodico nella località di residenza dei militari che prestano servizio di leva obbligatorio presso unità o reparti aventi sede oltre 100 chilometri dalla stessa;
Visto l'articolo 24 della predetta legge 24 dicembre 1986, n. 958, che disciplina la concessione delle licenze ai militari in servizio di leva;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 settembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 5325 del 7 dicembre 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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