DECRETO 19 marzo 1999, n. 147

Type Decreto
Publication 1999-03-19
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

di concerto con

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in particolare, l'articolo 3, comma 9, il quale prevede:

che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura;

che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono fissati criteri e modalità di concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 febbraio 1998, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 487 del 22 gennaio 1999);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari

2.I soggetti che non hanno la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale all'atto della presentazione della domanda si impegnano a conseguirla entro due anni dall'accoglimento della domanda medesima, pena la revoca delle agevolazioni.

3.Il conduttore uscente deve avere il legittimo possesso dell'azienda a titolo di proprietà, di affitto, di comodato o di uso da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 9, dell'art. 3, del decreto-legge n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997: "9. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non meno dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, è il seguente: "2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani fra i 18 e i 35 anni, nonchè allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonchè partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonchè le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinata sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori". - Il testo vigente dei commi 3 e 4, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle da regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti i cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

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