DECRETO 21 maggio 1999, n. 159
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari;
Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;
Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattierocaseario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468;
Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che all'articolo 6 autorizza il Ministro della sanità a disporre una rilevazione
straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera;
Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera;
Visto il decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per le politiche agricole per la disciplina delle modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 1;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 22 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999;
Ritenuta l'urgenza dell'entrata in vigore del presente regolamento in considerazione del termine previsto per le comunicazioni dell'A.I.M.A.;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6655 del 18 maggio 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Comunicazioni dell'A.I.M.A.
1.Entro il 1 giugno 1999, l'A.I.M.A. comunica ai produttori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i quantitativi di riferimento di fine periodo e le produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, nonchè i quantitativi individuali di inizio periodo 1998-1999, come previsti dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43. Le assegnazioni 1998-1999 valgono come assegnazioni provvisorie per il periodo 1999-2000. I dati oggetto delle predette comunicazioni sono altresì comunicati a ciascun acquirente, sulla base dei propri conferenti per il periodo 1997-1998, attraverso appositi elenchi. Ai fini delle trattenute del prelievo supplementare per i periodi oggetto di comunicazione, gli acquirenti sono tenuti a considerare, fino alla comunicazione delle quote definitive di fine periodo, esclusivamente le quote indicate in tali elenchi. I dati contenuti nelle suddette comunicazioni sono resi dall'A.I.M.A. integralmente disponibili, entro lo stesso termine, alle regioni e province autonome, attraverso il sistema informatico e con elenchi nominativi suddivisi per tipologia di anomalie di cui al comma 4 e per provincia. L'A.I.M.A. fornisce altresì alle regioni e province autonome tutti i dati contenuti nelle comunicazioni di cui al presente comma, con le stesse modalità utilizzate ai fini delle informazioni rese con riguardo alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 27 gennaio 1998, n. 5, con le ulteriori implementazioni che saranno concordate tra l'A.I.M.A. e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
2.Per i fini di cui al comma 1, l'A.I.M.A. fa pervenire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano gli elenchi dei mutamenti di titolarità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, gli elenchi delle istanze di mobilità nonchè dei contratti di affitto o vendita di sola quota, aventi efficacia ai fini della determinazione della quota di fine periodo 1997-1998 e di inizio periodo 1998-1999, risultanti al sistema informativo, distinguendo in tale ambito quelli approvati dalle regioni, quelli non approvati e quelli con anomalie che ne impediscono l'applicabilità.
3.Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano comunicano tempestivamente all'A.I.M.A. le variazioni non ancora trasmesse e risultanti al sistema informativo, ovvero quelle per le quali è intervenuta l'approvazione o modifica successiva, nonchè l'eventuale correzione delle anomalie di cui al comma 2.
5.Le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie degli aggiornamenti di quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 4-bis, della legge 27 aprile 1999, n. 118, che costituiscono titolo immediatamente esecutivo nei confronti degli acquirenti.
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