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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1999, n. 158

Current text a fecha 2000-01-01

Entrata in vigore del decreto: 19-6-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare l'articolo 49, che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;

Considerato che la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari;

Tenuto conto dell'esigenza di prevedere una fase transitoria per l'applicazione del nuovo sistema tariffario, al fine di raggiungere gradualmente la copertura del cento per cento dei costi di gestione del servizio; di applicare sistemi di regolazione dinamica differenti a seconda dello scarto esistente tra gettito della preesistente tassa per lo smaltimento dei rifiuti e costo totale dei servizi; di incentivare e organizzare l'introduzione della raccolta differenziata; di raccogliere i dati e gli elementi necessari per mettere a punto gli standard minimi di servizio, gli standard dei costi per singole attivita' attinenti il ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti ed un'eventuale definitiva parametrizzazione presuntiva di riferimento del quantitativo di rifiuti conferito dalle singole tipologie di utenza, da approvarsi con provvedimento successivo;

Considerato, altresi', che la tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Ritenuto di doversi adeguare alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in data 30 settembre 1998;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1998 e del 16 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Metodo normalizzato

1.E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. - Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: "Art. 49 (Istituzione della tariffa). - 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999. 2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa. 3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. 4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento. 6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e territoriali. 7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto. 8. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. 9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. 10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresi' assicurata la gradualita' degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto. 11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio. 13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio. 14. Sulla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. 15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 16. In via sperimentale i comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1. 17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504". - La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale".

Art. 2

Tariffa di riferimento

1.La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali.

2.La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.

Art. 3

Determinazione della tariffa

1.Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2.La tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione.

3.Le voci di costo da coprire rispettivamente, attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.

Art. 4

Articolazione della tariffa

1.La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, e' articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2.L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3.A livello territoriale la tariffa e' articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densita' abitativa, alla frequenza e qualita' dei servizi da fornire, secondo modalita' stabilite dal comune.

Nota all art. 4: - Per il testo dell'art. 49, comma 10, del decreto legislativo n. 22 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Art. 5

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1.Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari piu' numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2.La parte variabile della tariffa e' rapportata alla quantita' di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.

3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488)).

4.La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 6

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1.Per le comunita', per le attivita' commerciali, industriali, professionali e per le attivita' produttive in genere, la parte fissa della tariffa e' attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attivita' per unita' di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.

2.Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantita' di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attivita' la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.

Art. 7

Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1.Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2.Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.

3.L'ente locale puo' elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.

Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 49, comma 10, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Art. 8

Piano finanziario

1.Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

4.Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Note all'art. 8: - Per il testo del comma 8, dell'art. 49, del decreto legislativo n. 22 dei 1997, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 23 del sopra citato decreto legislativo n. 22 del 1997 e' il seguente: "Art. 23 (Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali). 1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la' gestione dei rifiuti urbani sono le province. In tali ambiti territoriali ottimali le province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto. 2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le province possono autorizzare gestioni anche a livello subprovinciale purche', anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione. 3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'. 4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, 142, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, 498. 5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile dell'ordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonche' di altri elementi indicati all'art. 24, comma 2, della legge 8 giugno 90, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti".

Art. 9

Adempimenti dei comuni

1.((. . .)) il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3.

2.I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del presente decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3.A decorrere dal 1 gennaio 2000 i comuni avviano, con forme adeguate, l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti - isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari, e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del compiuto delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalita' che i comuni medesimi determineranno.

Art. 10

Riscossione della tariffa

1.Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo n. 22 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Art. 11

Disposizioni transitorie

2.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

3.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

4.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

Art. 12

Verifica sull'applicazione del metodo normalizzato

1.Durante i primi due anni di applicazione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, con la collaborazione dell'A.N.P.A., delle regioni, dell'U.P.I., dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M. effettua una verifica sull'applicazione del metodo normalizzato e della contabilita' per centri di costo analitici su un campione di comuni eterogeneo su base regionale e statisticamente rappresentativo. Sulla base dei risultati ottenuti potranno essere apportate eventuali modifiche al metodo normalizzato.

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

RONCHI, Ministro dell'ambiente

BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1999

Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 20

Allegato 1

ALLEGATO 1 (Previsto, dall'articolo 1, comma 1) Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento 1. Tariffa di riferimento a regime. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: (1) ΣΤn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn )+ CKn ΣΤn totale delle entrate tariffarie di riferimento CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente CCn-1 = costi comuni imputabili alle attivita' relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento Xn = recupero di produttivita' per l'anno di riferimento CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento 2. Composizione della tariffa di riferimento. Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue: 2.1 Costi operativi di gestione - CG. I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue: a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati In tali costi sono compresi: Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS Altri Costi = AC b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata In tali costi sono compresi: Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) Nel computo dei costi CGD non sono inclusi: - i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai; - i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori; I costi operativi di gestione, fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie: B 6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) B 7 - Costi per servizi B 8 - Costi per godimento di beni di terzi B 9 - Costo del personale B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B 12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali B 13 - Altri accantonamenti B 14 - Oneri diversi di gestione 2.2 Costi Comuni - CC. In tali costi sono compresi: Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare. Costi Comuni Diversi = CCD Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato e' fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%). 2.3 Costi d'Uso del Capitale - CK. I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue: (2) CKn Ammn + Accn + Rn La remunerazione del capitale e' inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indirizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale e' sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi: (3) Rn = rn (KNn-1 + In + Fn ) dove: rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette) In = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex - post, cioe' riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati. 3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile. Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione. La Tariffa si compone quindi di due parti: (4) ΣT = ΣTF + ΣTV La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: (5) ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa. La parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4. La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: (6) ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR 4. Articolazione della tariffa a regime. 4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m2 ) per la superficie dell'Utenza (m2 ) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione: (7) TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n) dove: TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S. n = Numero di componenti del nucleo familiare. S = Superficie dell'abitazione (m2 ). Quf = Quota unitaria (£/m2 ), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka). (8) Quf = Ctuf / Σa Stot (n) • Ka(n) dove: Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare Ka(n)= Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobibili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT. Tabella 1a Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

```

```

| Comuni con popolazione > 5.000 abitanti |

```

```

| | Ka Coefficiente di adattamento |

| | per superficie e numero di |

| | componenti del nucleo familiare |

|Numero componenti del|---------------------------------|

| nucleo familiare | NORD | CENTRO | SUD |

+=====================+=========+=============+=========+

| 1 | 0,80 | 0,86 | 0,81 |

+---------------------+---------+-------------+---------+

| 2 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |

+---------------------+---------+-------------+---------+

| 3 | 1,05 | 1,02 | 1,02 |

+---------------------+---------+-------------+---------+

| 4 | 1,14 | 1,10 | 1,09 |

+---------------------+---------+-------------+---------+

| 5 | 1,23 | 1,17 | 1,10 |

+---------------------+---------+-------------+---------+

| 6 o piu' | 1,30 | 1,23 | 1,06 |

+---------------------+---------+-------------+---------+

Tabella 1b Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

=========================================================

| Comuni con popolazione < 5.000 abitanti |

=========================================================

| | Ka Coefficiente di adattamento | | | per superficie e numero di | | | componenti del nucleo familiare | |Numero componenti del|---------------------------------| | nucleo familiare | NORD | CENTRO | SUD |

+=====================+=========+=============+=========+

| 1 | 0,84 | 0,82 | 0,75 |

+---------------------+---------+-------------+---------+

| 2 | 0,98 | 0,92 | 0,88 |

+---------------------+---------+-------------+---------+

| 3 | 1,08 | 1,03 | 1,00 |

+---------------------+---------+-------------+---------+

| 4 | 1,16 | 1,10 | 1,08 |

+---------------------+---------+-------------+---------+

| 5 | 1,24 | 1,17 | 1,11 |

+---------------------+---------+-------------+---------+

| 6 o piu' | 1,30 | 1,21 | 1,10 |

+---------------------+---------+-------------+---------+

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; Sud:. Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (£/kg) secondo la seguente espressione: (9) Tvd = Quv • Kb(n) • Cu dove: TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare. Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantita' totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttivita' (Kb). (10) Quv = Qtot / Σn N(n) • Kb(n) dove: Qtot = Quantita' totale di rifiuti N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttivita' per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2. Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo e' determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantita' totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. Tabella 2 Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

=================================================================

| Comuni |

=================================================================

| | Kb Coefficiente proporzionale di | | | produttivita' per numero di componenti | | | del nucleo familiare | |Numero componenti del|-----------------------------------------| | nucleo familiare | minimo | massimo | medio |

+=====================+=============+===============+===========+

| 1 | 0,6 | 1 | 0,8 |

+---------------------+-------------+---------------+-----------+

| 2 | 1,4 | 1,8 | 1,6 |

+---------------------+-------------+---------------+-----------+

| 3 | 1,8 | 2,3 | 2 |

+---------------------+-------------+---------------+-----------+

| 4 | 2,2 | 3 | 2,6 |

+---------------------+-------------+---------------+-----------+

| 5 | 2,9 | 3,6 | 3,2 |

+---------------------+-------------+---------------+-----------+

| 6 o piu' | 3,4 | 4,1 | 3,7 |

+---------------------+-------------+---------------+-----------+

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m2 ) per la superficie dell'utenza (m2 ) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione: (11) TFnd(ap, Sap ) = Qapf • Sap (ap) • Kc(ap) dove: TFnd(ap, Sap ) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attivita' produttiva ap e una superficie pari a Sap . Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attivita' produttiva. Qapf = Quota unitaria (£/m2 ), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc). (12) Qapf = Ctapf/ Σap Stot (ap) • Kc(ap) dove: Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attivita' produttiva ap. Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantita' potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attivita'. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovra' essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente. Tabella 3a Coefficienti per l'attribuzione della parte fusa della tariffa alle utenze non domestiche

================================================================

| | Attivita' per comuni | Kc Coefficiente | | | > 5.000 abitanti | potenziale produzione | | | |--------------------------------| | | | NORD | CENTRO | SUD | | | |--------------------------------| | | |min | max |min | max |min | max |

+===+=========================+====+=====+====+=====+====+=====+

| |Musei, biblioteche, | | | | | | | | |scuole, associazioni, | | | | | | | | 1|luoghi di culto |0,40|0,67 |0,43|0,61 |0,45|0,63 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 2|Cinematografi e teatri |0,30|0,43 |0,39|0,46 |0,33|0,47 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Autorimesse e magazzini | | | | | | | | |senza alcuna vendita | | | | | | | | 3|diretta |0,51|0,60 |0,43|0,52 |0,36|0,44 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Campeggi, distributori | | | | | | | | |carburanti, impianti | | | | | | | | 4|sportivi |0,76|0,88 |0,74|0,81 |0,63|0,74 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 5|Stabilimenti balneari |0,38|0,64 |0,45|0,67 |0,35|0,59 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 6|Esposizioni, autosaloni |0,34|0,51 |0,33|0,56 |0,34|0,57 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 7|Alberghi con ristorante |1,20|1,64 |1,08|1,59 |1,01|1,41 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 8|Alberghi senza ristorante|0,95|1,08 |0,85|1,19 |0,85|1,08 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 9|Case di cura e riposo |1,00|1,25 |0,89|1,47 |0,90|1,09 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 10|Ospedali |1,07|1,29 |0,82|1,70 |0,86|1,43 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

|11 |((Uffici, agenzie)) |1,07|1,52 |0,97|1,47 |0,90|1,17 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |((Banche, istituti di)) | | | | | | | | 12|((credito e studi)) | | | | | | | | |((professionali)) |0,55|0,61 |0,51|0,86 |0,48|0,79 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Negozi abbigliamento, | | | | | | | | |calzature, libreria, | | | | | | | | |cartoleria, ferramenta, e| | | | | | | | 13|altri beni durevoli |0,99|1,41 |0,92|1,22 |0,85|1,13 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Edicola, farmacia, | | | | | | | | 14|tabaccaio, plurilicenze |1,11|1,80 |0,96|1,44 |1,01|1,50 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Negozi particolari quali | | | | | | | | |filatelia, tende e | | | | | | | | |tessuti, tappeti, | | | | | | | | |cappelli e ombrelli, | | | | | | | | 15|antiquariato |0,60|0,83 |0,72|0,86 |0,56|0,91 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Banchi di mercato beni | | | | | | | | 16|durevoli |1,09|1,78 |1,08|1,59 |1,19|1,67 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Attivita' artigianali | | | | | | | | |tipo botteghe: | | | | | | | | |parrucchiere, barbiere, | | | | | | | | 17|estetista |1,09|1,48 |0,98|1,12 |1,19|1,50 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Attivita' artigianali | | | | | | | | |tipo botteghe: falegname,| | | | | | | | |idraulico, fabbro, | | | | | | | | 18|elettricista |0,82|1,03 |0,74|0,99 |0,77|1,04 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Carrozzeria, autofficina,| | | | | | | | 19|elettrauto |1,09|1,41 |0,87|1,26 |0,91|1,38 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Attivita' industriali con | | | | | | | | 20|capannoni di produzione |0,38|0,92 |0,32|0,89 |0,33|0,94 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Attivita' artigianali di | | | | | | | | 21|produzione beni specifici|0,55|1,09 |0,43|0,88 |0,45|0,92 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Ristoranti,trattorie, | | | | | | | | 22|osterie, pizzerie, pub |5,57|9,63 |3,25|9,84 |3,40|10,28|

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Mense, birrerie, | | | | | | | | 23|amburgherie |4,85|7,63 |2,67|4,33 |2,55|6,33 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 24|Bar, caffe', pasticceria |3,96|6,29 |2,45|7,04 |2,56|7,36 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Supermercato, pane e | | | | | | | | |pasta, macelleria, salumi| | | | | | | | |e formaggi, generi | | | | | | | | 25|alimentari |2,02|2,76 |1,49|2,34 |1,56|2,44 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Plurilicenze alimentari | | | | | | | | 26|e/o miste |1,54|2,61 |1,49|2,34 |1,56|2,45 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Ortofrutta, pescherie, | | | | | | | | |fiori e piante, pizza al | | | | | | | | 27|taglio |7,17|11,29|4,23|10,76|4,42|11,24|

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |ipermercati di generi | | | | | | | | 28|misti |1,56|2,74 |1,47|1,98 |1,65|2,73 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Banchi di mercato genere | | | | | | | | 29|alimentari |3,50|6,92 |3,48|6,58 |3,35|8,24 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 30|Discoteche, night club |1,04|1,91 |0,74|1,83 |0,77|1,91 |

+---+-------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri d rapporto tra le varie categorie di utenza. Tabella 3b Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche

====================================================================

| | Attivita' per comuni fino a | Kc Coefficiente potenziale | | | 5.000 abitanti | produzione | | | |--------------------------------| | | | NORD | CENTRO | SUD | | | |--------------------------------| | | |min | max |min | max |min | max |

+===+=============================+====+=====+====+=====+====+=====+

| |Musei, biblioteche, scuole, | | | | | | | | 1|associazioni, luoghi di culto|0,32|0,51 |0,34|0,66 |0,29|0,52 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Campeggi, distributori | | | | | | | | 2|carburanti |0,67|0,80 |0,70|0,85 |0,44|0,74 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 3|Stabilimenti balneari |0,38|0,63 |0,43|0,62 |0,66|0,75 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 4|Esposizioni, autosaloni |0,30|0,43 |0,23|0,49 |0,34|0,52 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 5|Alberghi con ristorante |1,07|1,33 |1,02|1,49 |1,01|1,55 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 6|Alberghi senza ristorante |0,80|0,91 |0,65|0,85 |0,85|0,99 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 7|Case di cura e riposo |0,95|1,00 |0,93|0,96 |0,89|1,20 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 8 |((Uffici e agenzie)) |1,00|1,13 |0,76|1,09 |0,90|1,05 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 9|((Banche, istituti di)) | | | | | | | | |((credito e studi)) | | | | | | | | |((professionali)) |0,55|0,58 |0,48|0,53 |0,44|0,63 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Negozi abbigliamento, | | | | | | | | |calzature, libreria, | | | | | | | | |cartoleria, ferramenta, e | | | | | | | | 10|altri beni durevoli |0,87|1,11 |0,86|1,10 |0,94|1,16 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Edicola, farmacia, tabaccaio,| | | | | | | | 11|plurilicenze |1,07|1,52 |0,86|1,20 |1,02|1,52 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Attivita' artigianali tipo | | | | | | | | |botteghe (falegname, | | | | | | | | |idraulico, fabbro, | | | | | | | | 12|elettricista, parrucchiere) |0,72|1,04 |0,68|1,00 |0,78|1,06 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Carrozzeria, autofficina, | | | | | | | | 13|elettrauto |0,92|1,16 |0,92|1,19 |0,91|1,45 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Attivita' industriali con | | | | | | | | 14|capannoni di produzione |0,43|0,91 |0,42|0,88 |0,41|0,86 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Attivita' artigianali di | | | | | | | | 15|produzione beni specifici |0,55|1,09 |0,53|1,00 |0,67|0,95 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Ristoranti, trattorie, | | | | | | | | 16|osterie, pizzerie |4,84|7,42 |5,01|9,29 |5,54|8,18 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 17|Bar, caffe', pasticceria |3,64|6,28 |3,83|7,33 |4,38|6,32 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Supermercato, pane e pasta, | | | | | | | | |macelleria, salumi e | | | | | | | | 18|formaggi, generi alimentari |1,76|2,38 |1,91|2,66 |0,57|2,80 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Plurilicenze alimentari e/o | | | | | | | | 19|miste |1,54|2,61 |1,13|2,39 |2,14|3,02 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| |Ortofrutta, pescherie, fiori | | | | | | | | 20|e piante |6,06|10,44|6,58|10,89|0,34|10,88|

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

| 21|Discoteche, night club |1,04|1,64 |1,00|1,58 |1,02|1,75 |

+---+-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza. 4.4 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione: (13) TVnd(ap, Spap ) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap) dove: TVnd(ap, Sap ) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attivita' produttiva ap e una superficie pari a Sap . Cu = Costo unitario(£/kg). Tale costo e' determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantita' totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attivita' produttiva. Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantita' di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attivita'. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attivita'. Tabella 4a Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

===================================================================

| | Attivita' per comuni > | Kd Coefficiente | | | 5.000 abitanti |di produzione | | | | kg/m2 anno | | | |-----------------------------------| | | | NORD | CENTRO | SUD | | | |-----------------------------------| | | | min | max | min | max | min | max |

+===+=========================+=====+=====+=====+=====+=====+=====+

| |Musei, biblioteche, | | | | | | | | |scuole, associazioni, | | | | | | | | 1|luoghi di culto |3,28 |5,50 |3,98 |5,65 |4,00 |5,50 |

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 2|Cinematografi e teatri |2,50 |3,50 |3,60 |4,25 |2,90 |4,12 |

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Autorimesse e magazzini | | | | | | | | |senza alcuna vendita | | | | | | | | 3|diretta |4,20 |4,90 |4,00 |4,80 |3,20 |3,90 |

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Campeggi, distributori | | | | | | | | |carburanti, impianti | | | | | | | | 4|sportivi |6,25 |7,21 |6,78 |7,45 |5,53 |6,55 |

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 5|Stabilimenti balneari |3,10 |5,22 |4,11 |6,18 |3,10 |5,20 |

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 6|Esposizioni, autosaloni |2,82 |4,22 |3,02 |5,12 |3,03 |5,04 |

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 7|Alberghi con ristorante |9,85 |13,45|9,95 |14,67|8,92 |12,45|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 8|Alberghi senza ristorante|7,76 |8,88 |7,80 |10,98|7,50 |9,50 |

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 9|Case di cura e riposo |8,20 |10,22|8,21 |13,55|7,90 |9,62 |

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 10|Ospedali |8,81 |10,55|7,55 |15,67|7,55 |12,60|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 11|((Uffici e agenzie)) |8,78 |12,45|8,90 |13,55|7,90 |10,30|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |((Banche, istituti di)) | | | | | | | | 12|((credito e studi)) |4,50 |5,03 |4,68 |7,89 |4,20 |6,93 | | |((professionali)) | | | | | | |

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Negozi abbigliamento, | | | | | | | | |calzature, libreria, | | | | | | | | |cartoleria, ferramenta, e| | | | | | | | 13|altri beni durevoli |8,15 |11,55|8,45 |11,26|7,50 |9,90 |

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Edicola, farmacia, | | | | | | | | 14|tabaccaio, plurilicenze |9,08 |14,78|8,85 |13,21|8,88 |13,22|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Negozi particolari quali | | | | | | | | |filatelia, tende e | | | | | | | | |tessuti, tappeti, | | | | | | | | |cappelli e ombrelli, | | | | | | | | 15|antiquariato |4,92 |6,81 |6,66 |7,90 |4,90 |8,00 |

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Banchi di mercato beni | | | | | | | | 16|durevoli |8,90 |14,58|9,90 |14,63|10,45|14,69|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Attivita' artigianali | | | | | | | | |tipo botteghe: | | | | | | | | |Parrucchiere, barbiere, | | | | | | | | 17|estetista |8,95 |12,12|9,00 |10,32|10,45|13,21|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Attivita' artigianali | | | | | | | | |tipo botteghe: falegname | | | | | | | | |idraulico, fabbro, | | | | | | | | 18|elettricista |6,76 |8,48 |6,80 |9,10 |6,80 |9,11 |

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Carrozzeria, autofficina,| | | | | | | | 19|elettrauto |8,95 |11,55|8,02 |11,58|8,02 |12,10|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Attivita' industriali con | | | | | | | | 20|capannoni di produzione |3,13 |7,53 |2,93 |8,20 |2,90 |8,25 |

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Attivita' artigianali di | | | | | | | | 21|produzione beni specifici|4,50 |8,91 |4,00 |8,10 |4,00 |8,11 |

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Ristoranti, trattorie, | | | | | | | | 22|osterie, pizzerie, pub |45,67|78,97|29,93|90,55|29,93|90,50|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Mense, birrerie, | | | | | | | | 23|amburgherie |39,78|62,55|24,60|39,80|22,40|55,70|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 24|Bar, caffe', pasticceria |32,44|51,55|22,55|64,77|22,50|64,76|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Supermercato, pane e | | | | | | | | |pasta, macelleria, salumi| | | | | | | | |e formaggi, generi | | | | | | | | 25|alimentari |16,55|22,67|13,72|21,55|13,70|21,50|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Plurilicenze alimentari | | | | | | | | 26|e/o miste |12,60|21,40|13,70|21,50|13,77|21,55|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Ortofrutta, pescherie | | | | | | | | |fiori e piante, pizza al | | | | | | | | 27|taglio |58,76|92,56|38,90|98,96|38,93|98,90|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Ipermercati di generi | | | | | | | | 28|misti |12,82|22,45|13,51|18,20|14,53|23,98|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Banchi di mercato generi | | | | | | | | 29|alimentari |28,70|56,79|32,00|60,50|29,50|72,55|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 30|Discoteche, night club |8,56 |15,68|6,80 |16,83|6,80 |16,80|

+---+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Tabella 4b Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

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| | Attivita' per comuni | Kd Coefficiente | | | fino a 5.000 abitanti | di produzione | | | | kg/m2 anno | | | |-----------------------------------| | | | NORD | CENTRO | SUD | | | |-----------------------------------| | | | min | max | min | max | min | max |

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| |Musei, biblioteche, scuole,| | | | | | | | |associazioni, luoghi di | | | | | | | | 1|culto |2,60 |4,20 |2,93 |5,62 |2,54 |4,55 |

+---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Campeggi, distributori | | | | | | | | 2|carburanti |5,51 |6,55 |5,95 |7,20 |3,83 |6,50 |

+---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 3|Stabilimenti balneari |3,11 |5,20 |3,65 |5,31 |5,80 |6,64 |

+---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 4|Esposizioni, autosaloni |2,50 |3,55 |1,95 |4,16 |2,97 |4,55 |

+---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 5|Alberghi con ristorante |8,79 |10,93|8,66 |12,65|8,91 |13,64|

+---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 6|Alberghi senza ristorante |6,55 |7,49 |5,52 |7,23 |7,51 |8,70 |

+---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 7|Case di cura e riposo |7,82 |8,19 |7,88 |8,20 |7,80 |10,54|

+---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| 8|((Uffici e agenzie)) |8,21 |9,30 |6,48 |9,25 |7,89 |9,26 |

+---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |((Banche, istituti di)) | | | | | | | | 9|((credito e studi)) |4,50 |4,78 |4,10 |4,52 |3,90 |5,51 | | |((professionali)) | | | | | | |

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| |Negozi abbigliamento, | | | | | | | | |calzature, libreria, | | | | | | | | |cartoleria, ferramenta, e | | | | | | | | 10|altri beni durevoli |7,11 |9,12 |7,28 |9,38 |8,24 |10,21|

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| |Edicola, farmacia, | | | | | | | | 11|tabaccaio, plurilicenze |8,80 |12,45|7,31 |10,19|8,98 |13,34|

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| |Attivita' artigianali tipo | | | | | | | | |botteghe (falegname, | | | | | | | | |idraulico, fabbro, | | | | | | | | 12|elettricista, parrucchiere)|5,90 |8,50 |5,75 |8,54 |6,85 |9,34 |

+---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Carrozzeria, autofficina, | | | | | | | | 13|elettrauto |7,55 |9,48 |7,82 |10,10|7,98 |12,75|

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| |Attivita' industriali con | | | | | | | | 14|capannoni di produzione |3,50 |7,50 |3,57 |7,50 |3,62 |7,53 |

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| |Attivita' artigianali di | | | | | | | | 15|produzione beni specifici |4,50 |8,92 |4,47 |8,52 |5,91 |8,34 |

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| |Ristoranti, trattorie, | | | | | | | | 16|osterie, pizzerie |39,67|60,88|42,56|78,93|48,74|71,99|

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| 17|Bar, caffe', pasticceria |29,82|51,47|32,52|62,31|38,50|55,61|

+---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Supermercato, pane e pasta,| | | | | | | | |macelleria, salumi e | | | | | | | | 18|formaggi, generi alimentari|14,43|19,55|16,20|22,57|5,00 |24,68|

+---+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Plurilicenze, alimentari | | | | | | | | 19|e/o miste |12,59|21,41|9,60 |20,35|18,80|26,55|

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| |Ortofrutta, pescherie, | | | | | | | | 20|fiori e piante |49,72|85,60|55,94|92,55|3,00 |95,75|

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| 21|Discoteche, night club |8,56 |13,45|8,51 |13,42|8,95 |15,43|

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5.

NUMERO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

Allegato 2

ALLEGATO 2 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Glossario: AC = Altri Costi Acc = Accantonamenti Accn = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento Amm = Ammortamenti Ammn = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento ap = Attivita' produttiva CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso CC = Costi Comuni imputabili alle attivita' sui RSU CCn-1 = Costi comuni imputabili alle attivita' relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente CCD = Costi Comuni Diversi CCON = Quota minima di incidenza del contributo Conai CG = Costi operativi di gestione CGn-1 = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente CDG = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata CGG = Costi Generali di Gestione CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche Cu = costo unitario (£/kg) CK= Costi d'uso del capitale CKn = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento Fn = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioe' riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati In = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento IP = Inflazione programmata IPn = Inflazione programmata per l'anno di riferimento n = Numero di componenti del nucleo familiare N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare Qapf = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche Qtot = Quantita' totale di rifluii Quf = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche Quv = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche R = Remunerazione del capitale investito Rn = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attivita' produttiva S = Superficie dell'abitazione (m2 ) Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attivita' produttiva ap Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare TFnd(ap, Sap ) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attivita' produttiva ap e con una superficie pari a Sap TFd(n,S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S Tvnd(ap, Sap ) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attivita' produttiva ap e con una superficie pari a Sap TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare X = Traslazione minima, sull'utenza dei guadagni di produttivita' dell'impresa Xn = Recupero di produttivita' per l'anno di riferimento Y = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale Ka(n) = Coefficiente di' adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttivita' per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione Kd(ap) = Coefficiente di produzione in kg/m2 anno KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette) ΣT = Tariffa ΣT0 = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali) ΣT1 = entrate tariffarie del primo anno ΣTn = totale entrate tariffarie di riferimento ΣTF = Tariffa Fissa ΣTV = Tariffa Variabile Formule: Tariffa di riferimento: rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed e' cosi' costituita: ΣTn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn ) + CKn (1) CK = Costi d'Uso del Capitale - comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm.),Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). CKn = Ammn + Accn + Rn (2) Remunerazione del capitale: Rn = rn (KNn-1 + In + Fn ) (3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile La Tariffa si compone di due parti: ΣT = ΣTF + ΣTV (4) La parte fissa TF comprende: ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK (5) La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR (6) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene: TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n) (7) Quf = Ctuf / Σn Stot (n) • Ka(n) (8) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene: TVd = Quv • Kb(n) • Cu (9) Quv = Qtot / Σn N(n) • Kb(n) (10) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene: TFnd(ap, Sap ) = Qapf • Sap (ap) • Kc(ap) (11) Qapf = Ctapf/ Σap Stot (ap) • Kc(ap) (12) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene: TVnd(ap, Sap ) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap) (13) La tariffa per il primo anno di applicazione e nell'eventuale fase transitoria e' determinata come segue: ΣT1 = ΣT0 (1 + IP - X - Y - CCON+K) (14)