DECRETO 31 maggio 1999, n. 164
Entrata in vigore del decreto: 12-6-1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che ha aggiunto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il capo V, recante la disciplina dell'assistenza fiscale;
Visto l'articolo 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'istituzione dei "Centri di assistenza fiscale";
Visto il successivo articolo 40, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie per il rilascio ai Centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonche' i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria; le modalita' per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti e' stato rilasciato il visto di conformita', l'asseverazione e la certificazione tributaria; congrue garanzie per i danni ai contribuenti, in relazione al rilascio del visto di conformita', dell'asseverazione e della certificazione tributaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-10925 del 21 maggio 1999);
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
Avvertenza: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Art. 2
Visto di conformita'
1.Il rilascio del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.
Art. 3
Asseverazione
1.Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attivita' esercitate, oggetto dell'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono individuati con decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione. (2)
2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248)).
Art. 4
Certificazione tributaria
1.I certificatori effettuano i controlli indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto, di norma, anche dei principi di revisione fiscale elaborati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.
2.Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze individua il numero massimo delle certificazioni tributarie che ciascun certificatore puo' rilasciare.
Capo II Centri di assistenza fiscale
Art. 5
Capitale minimo delle societa' richiedenti
1.Il capitale minimo delle societa' richiedenti non puo' essere inferiore a cento milioni di lire, salvo i casi in cui il codice civile prevede un capitale minimo di maggiore importo. I predetti capitali minimi debbono risultare comunque interamente versati.
Art. 6
Garanzie
1.Le societa' richiedenti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti di conformita' rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2.Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa. (2)
((2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia puo' essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attivita' di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalita' alternative che offrano adeguate garanzie))
Art. 7
Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri autorizzati
2-bis.I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attivita', presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacita' operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attivita' di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualita' del prodotto, la qualita' e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate. 2-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, n. 26)).
3.Il Dipartimento delle entrate procede alla verifica della sussistenza dei requisisti ed alla regolarita' della domanda di cui al comma 1, invitando la societa' richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli atti e i documenti ritenuti necessari. (2)
4.L'autorizzazione a svolgere l'attivita' di assistenza fiscale e' concessa con decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (2) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il decreto 30 luglio 2001, n. 346 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera d)) che i riferimenti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera b)) che i riferimenti di cui al comma 4 del presente articolo al "decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati al "provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".
Art. 8
Requisiti soggettivi
Art. 9
Albi dei Centri autorizzati all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale
2.Gli Albi di cui al comma 1, sono tenuti presso il Dipartimento delle entrate. Il Dipartimento delle entrate comunica alle societa' richiedenti l'avvenuta iscrizione delle stesse negli Albi di cui al comma 1. Ai fini della tenuta degli Albi di cui al comma 1, i CAF comunicano al Dipartimento delle entrate, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano, eventuali variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, nonche' il trasferimento di quote o azioni. ((2))
3.Le societa' richiedenti possono utilizzare le parole: "CAF" e "Centri di assistenza fiscale" soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1.
4.Il trasferimento delle quote o delle azioni dei CAF, puo' essere posto in essere solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAF. Per i CAF costituiti dalle organizzazioni di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, il trasferimento di quote o azioni e' subordinato al preventivo assenso delle organizzazioni nazionali deleganti.
5.E' consentita la fusione solo tra CAF e tra questi e le societa' di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, a condizione che il capitale di queste ultime sia posseduto esclusivamente da soggetti abilitati alla costituzione dei CAF.
Art. 10
Vigilanza
1.I competenti uffici del Dipartimento delle entrate effettuano accessi, ispezioni e verifiche presso la sede e gli uffici periferici dei CAF, nonche' delle societa' di servizi di cui gli stessi si avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti occorrenti per un corretto svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale.
2.Se a seguito dell'attivita' di cui al comma 1, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 5 a 8, redige processo verbale di constatazione da notificare al legale rappresentante del CAF. Nel processo verbale sono indicate le irregolarita' riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il CAF deve eliminare le suddette irregolarita' dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni.
3.Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal CAF, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il CAF si e' adeguato a quanto prescritto, ordina al CAF stesso di eliminare le irregolarita' riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita' che presentano aspetti di particolare gravita' puo' essere disposta la sospensione cautelare dell'attivita' di assistenza. Decorso inutilmente tale termine il CAF e' considerato decaduto dall'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale ed e' cancellato dagli Albi di cui all'articolo 9, comma 1. Se dalle verifiche effettuate emerge ((la mancanza del requisito)) di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), ((...)), la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza fiscale interviene successivamente al completamento dell'attivita' di assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3. (2) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 30 luglio 2001, n. 346 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera d)) che i riferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo al "Dipartimento delle entrate" devono intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate".
Art. 11
Attivita' dei Centri
1.Per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, il CAF puo' avvalersi di una societa' di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni.
((
1-bis.Per l'attivita' di assistenza fiscale, oltre alle societa' di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso.
))
2.Le attivita' di cui al comma 1, sono effettuate comunque sotto il diretto controllo del CAF che ne assume la responsabilita'.
3.I CAF-imprese prestano l'attivita' di assistenza fiscale a favore delle imprese associate alle organizzazioni che hanno costituito i CAF stessi, nonche' a favore dei soci di societa' di persone, dei partecipanti all'impresa familiare e del coniuge partecipante all'azienda coniugale.
Art. 12
Responsabile dell'assistenza fiscale
1.Il responsabile dell'assistenza fiscale rilascia il visto di conformita' di cui all'articolo 2, se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dal CAF.
2.Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una societa' di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, a condizione che tali attivita' siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilita' del CAF.
3.Il responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF non puo' rilasciare la certificazione tributaria ne' nei confronti degli utenti dei CAF, ne' dei propri clienti.
Capo III Adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi da parte dei possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Art. 13
Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
2.I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un CAF-dipendenti purche' siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra' effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo. (15) ((18))
3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, n. 157.
4.I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3.
4-bis.Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente puo' indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali e' previsto il versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6.Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con decreto del Dipartimento delle entrate. (2)
Art. 14
Dichiarazione integrativa
1.I contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative rivolgendosi, ((entro il 25 ottobre)) dell'anno di presentazione della dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto, qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori, ((che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero)) la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.
Art. 15
Ricevuta delle dichiarazioni
1.Il sostituto e il CAF-dipendenti rilasciano al contribuente ricevuta per le dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 13 e 14. Tale ricevuta costituisce prova dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni stesse da parte del contribuente.
Art. 16
Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti
2.Per le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono effettuate entro il 10 novembre di ciascun anno.
3.Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto conto delle risultanze della documentazione esibita e delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto.
4.Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti tramite i propri soci od associati.
Art. 17
Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta
2.Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite all'articolo 16.
Art. 18
Compensi
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175)).
2.Non e' dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14.
Art. 19
Operazioni di conguaglio
1.Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi. (15) ((18))
2.Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. (15) ((18))
3.Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni di cui all'articolo 14, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese.
4.Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione le operazioni di cui al comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute. (15) ((18))
5.L'importo della seconda o unica rata di acconto e' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, e' trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare.
6.I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, determinano, sotto la propria responsabilita', l'importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d'imposta entro il 10 ottobre. (15) ((18))
Art. 20
Casi particolari
1.Qualora prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni indicate nell'articolo 19, comma 1, sia intervenuta la cessazione del rapporto, l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua le operazioni a debito e comunica agli interessati di provvedere direttamente al versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione presentata.
2.Nei confronti dei contribuenti deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'articolo 19, comma 1, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme, risultanti dalla dichiarazione, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Capo IV Professionisti e certificatori
Art. 21
Adempimenti e requisiti
3.Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati al Dipartimento delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. ((2))
Art. 22
Garanzie
1.I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti di conformita', delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2.Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa. (2)
((2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia puo' essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attivita' di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalita' alternative che offrano adeguate garanzie))
Art. 23
Attivita' dei professionisti
1.I professionisti rilasciano il visto di conformita' se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.
2.Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una societa' di servizi di cui uno o piu' professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attivita' siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilita' dello stesso professionista.
Art. 24
Attivita' dei certificatori
1.I certificatori rilasciano la certificazione tributaria se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.
2.Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dai certificatori anche quando sono predisposte e tenute dallo stesso contribuente o da una societa' di servizi di cui uno o piu' certificatori posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero da un CAF-imprese, a condizione che tali attivita' siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilita' dello stesso certificatore.
Art. 25
Vigilanza
1.I competenti uffici del Dipartimento delle entrate possono chiedere ai professionisti tutti gli atti e i documenti necessari per verificare il corretto svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale. I professionisti, in luogo della consegna della documentazione, possono chiedere che l'esame della stessa sia effettuato presso di loro ovvero, presso le sedi delle societa' di servizi di cui gli stessi professionisti eventualmente si avvalgono. ((2))
2.Se a seguito dell'attivita' di cui al comma 1, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 21 a 23, redige processo verbale di constatazione da notificare al professionista. Nel processo verbale sono indicate le irregolarita' riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il professionista deve eliminare le suddette irregolarita', dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni. ((2))
3.Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal professionista, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il professionista si e' adeguato a quanto prescritto, ordina al professionista stesso di eliminare le irregolarita' riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita' che presentino aspetti di particolare gravita' puo' essere disposta la sospensione cautelare dell'attivita' di assistenza. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio invia la documentazione relativa alle suddette irregolarita' all'ufficio competente ai fini della revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, nonche' agli Ordini professionali per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. ((2))
Capo V Disposizioni finali e transitorie
Art. 26
Modalita' di esecuzione dei controlli
1.Per il controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a verificare la correttezza del visto di conformita' rilasciato.
2.In sede di programmazione dell'attivita' di controllo e di verifica, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a riscontrare la correttezza della certificazione rilasciata.
3.In caso di controllo o di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, salvo quanto previsto nel comma 3-bis, sara' contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza fiscale o il professionista che ha rilasciato il visto di conformita', ovvero il certificatore.
((3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformita', entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformita', per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.))
((10))
((3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, e' comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformita' entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.))
((10))
((3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-bis, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalita' indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute e' pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.))
((10))
Art. 27
Disposizioni transitorie
1.I CAF gia' autorizzati sulla base della normativa, anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inviando al Dipartimento delle entrate i dati, le notizie, gli atti e i documenti idonei a costituire prova dell'intervenuto adeguamento. I CAF danno in ogni caso al Dipartimento delle entrate adeguata comunicazione, entro il predetto termine, nel caso in cui sono gia' in possesso dei requisiti di cui agli articoli citati. ((2))
2.I CAF di cui al comma 1, che non inviano le comunicazioni ivi previste sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e sono cancellati dagli Albi di cui all'articolo 9, comma 1. In caso di presentazione di comunicazioni ritenute incomplete, il Dipartimento delle entrate invita i CAF ad integrarle entro un termine non superiore a sessanta giorni, qualora i CAF non provvedano a tale integrazione gli stessi sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'articolo 9, comma 1. ((2))
Art. 28
Disposizioni finali
1.Con propri provvedimenti organizzativi il Dipartimento delle entrate individua gli uffici competenti per le attivita' e gli adempimenti di cui ai capi II e IV. ((2))
Art. 29
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 312
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Normattiva
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