DECRETO 31 maggio 1999, n. 248

Type Decreto
Publication 1999-05-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 14-8-1999

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 2, comma 100, lettera a), che prevede la costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", ed in particolare l'articolo 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 15, comma 3, della medesima legge n. 266 del 1997, che prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni siano regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera r), che prevede che la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia conservata allo Stato e che con delibera della Conferenza unificata siano individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di societa' cooperativa o consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori agricoli;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta dell'11 gennaio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota n. 14733 del 29 marzo 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Art. 2

Garanzia diretta

((2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali))

3.Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. presentano al Mediocredito centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla garanzia diretta, entro sei mesi dalla data della propria delibera. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito centrale S.p.a. oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla garanzia diretta puo' essere presentata prima della delibera dell'operazione; in tal caso la delibera e' adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.

4.Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla garanzia diretta gli intermediari e le S.F.I.S. trasmettono al Mediocredito centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio approvato e copia della documentazione comprovante l'iscrizione, rispettivamente, per gli intermediari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e per le S.F.I.S., nell'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

7.La garanzia diretta non e' efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per i finanziamenti a mediolungo termine e i prestiti partecipativi di durata non superiore a trentasei mesi il termine e' ridotto a sei mesi. La garanzia diretta non e' altresi' efficace se i soggetti finanziatori non avviano le procedure di recupero entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.

8.Nel caso in cui siano operanti fondi regionali di garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del Fondo le operazioni relative alle PMI e ai consorzi ubicati nel territorio delle regioni individuate con delibera della Conferenza unificata.

Art. 3

Controgaranzia

1.La controgaranzia e' concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito su finanziamenti a mediolungo termine, su prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni, a favore di PMI e consorzi. Entro tale limite la controgaranzia copre fino al 90 per cento della perdita, costituita dalla somma liquidata a titolo definitivo ai soggetti finanziatori, subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.

((2. La controgaranzia e' accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale e' elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali))

3.I confidi e gli altri fondi di garanzia presentano al Mediocredito centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla controgaranzia entro sei mesi dalla data della delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori e della delibera della loro garanzia. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito centrale S.p.a. oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla controgaranzia puo' essere presentata prima della delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso la delibera e' adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.

4.Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla controgaranzia i confidi e gli altri fondi di garanzia trasmettono al Mediocredito centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio approvato e della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale o nell'apposita sezione previsti dall'articolo 106 e dall'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

6.Su espressa richiesta, i fondi regionali di garanzia di cui al comma 9 o gli organismi gestori dei medesimi e i confidi che dispongano di capacita' di valutazione del merito di credito che risulta adeguata, sulla base di criteri oggettivi che saranno stabiliti dal comitato e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per le politiche agricole, possono essere abilitati a certificare che le PMI e i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonche' a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate.

7.Su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, e' liquidato un acconto in misura non superiore all'80 per cento della somma gia' versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai confidi e dagli altri fondi di garanzia ai soggetti finanziatori. Se la quota a carico del Fondo della perdita definitiva subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta inferiore all'acconto liquidato la differenza e' versata al Fondo entro un mese dalla comunicazione del relativo accertamento. La comunicazione deve essere notificata ai destinatari entro quindici giorni dall'accertamento. Se la somma recuperata dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma e' versata al Fondo nella stessa misura percentuale dell'acconto da questo liquidato.

8.La controgaranzia non e' efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per le operazioni finanziarie di durata non superiore a trentasei mesi il termine e' ridotto a sei mesi. La controgaranzia non e' altresi' efficace nel caso le procedure di recupero non siano state avviate entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.

9.Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.

Art. 4

Cogaranzia

1.La cogaranzia e' richiesta dai confidi e dagli altri fondi di garanzia che hanno stipulato convenzione con il Mediocredito centrale S.p.a. nel rispetto di quanto previsto per la garanzia diretta dall'articolo 2 del presente regolamento.

2.Il Fondo puo' effettuare operazioni in cogaranzia con il FEI e con altri fondi di garanzia istituiti dalla Unione europea o da essa cofinanziati, su deliberazione del comitato in base all'articolo 13.

Art. 5

Operazioni finanziarie rientranti nel "de minimis"

1.Nei limiti previsti dalla regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee del 6 marzo 1996, la garanzia diretta, fatta eccezione per le operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e la controgaranzia sono concesse anche a fronte di operazioni finanziarie diverse dai finanziamenti a mediolungo termine, dai prestiti partecipativi e dalle partecipazioni, sempre che tali operazioni risultino direttamente finalizzate all'attivita' di impresa.

Note all'art. 5: - Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 recante: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse" e coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995. Si riporta il testo dell'art. 2: "Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. Il fondo di garanzia di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di piu' elevati livelli di capitalizzazione. A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonche' su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni. 2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalita' e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea. 3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo e' affidata a una banca, o a una societa' a prevalente partecipazione bancaria, individuata dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo avverra' con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto della sua operativita', o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonche' dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti".

Art. 6

Riserve settoriali

Art. 6-bis

(( (Imprese a prevalente partecipazione femminile).

1.Alle operazioni finanziarie relative a imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni.

2.Le imprese di cui al comma 1 possono fruire di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento, garantito dal Fondo, a fronte del programma di investimento sul quale e' stato richiesto l'intervento della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Le modalita' di prestazione dei servizi di assistenza tecnica sono definite nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 6-ter

(( [Sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici (new economy)].

1.Alle operazioni finanziarie a fronte di nuovi investimenti per lo sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni. Con direttiva del Ministro delle attivita' produttive sono individuati gli investimenti di cui al presente comma ammissibili ad agevolazione)).

Art. 6-quater

(( (Piccole imprese subfornitrici delle imprese in amministrazione straordinaria).

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