DECRETO 2 agosto 1999, n. 278

Type Decreto
Publication 1999-08-02
Ultimo aggiornamento 2019-01-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26-8-1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal CONI ed emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce altresi', per le medesime scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Considerata l'opportunita' di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di nuove scommesse, a totalizzatore e a quota fissa, riservate all'accettazione in agenzia, diverse da quelle sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate dal CONI, nonche' di una nuova scommessa a totalizzatore, da accettarsi in ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale, anch'essa relativa a competizioni sportive diverse (gare automobilistiche del Campionato Mondiale di Formula Uno) da quelle ippiche e da quelle organizzate dal CONI;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto l98, n. 288;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12319 del 15 luglio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I ((Disposizioni comuni))

Art. 1

((Nuove scommesse a totalizzatore))

1.E' autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore ((. . .)) relative ad eventi sportivi diversi da quelli previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ovvero ad eventi non sportivi. (3)

(( 2. Per tali scommesse il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.))

Art. 2

Concessionari abilitati

1.L'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 e' consentita ai concessionari per l'accettazione, delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, limitatamente a quelle su eventi non sportivi, nonche' ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal ((decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, ed)) ai concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente, previo avviso pubblico contenente le modalita' di presentazione delle domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. (3) ((5))

2.L'elenco delle discipline sportive nonche' degli eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi, riguardanti le scommesse di cui all'articolo 1 e' emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad Avvenimenti ovvero a categorie di avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale. (3)

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 1 MARZO 2006, N. 111))

Art. 4

Revoca delle autorizzazioni

((1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato revoca l'autorizzazione all'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1, nei riguardi dei concessionari abilitati ai sensi dell'articolo 2, oltre che nei casi di decadenza e revoca dalle concessioni previste dalla disciplina, anche negoziale, vigente per ciascuno di essi, in caso di gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento.)) ((3))

Art. 5

Programma di accettazione delle scommesse

1.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 MARZO 2006, N. 111)).

2.Tutta l'attivita' sportiva e' riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliati sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

3.L'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi sportivi oggetto di scommessa compete al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede a certificarli e renderli pubblici, ai fini delle scommesse, sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli eventi; ai medesimi fini, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede direttamente ad acclarare e certificare, nonche' a rendere pubblici ai fini delle scommesse, i risultati riguardanti gli eventi non sportivi. (3)

Art. 6

Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1.((PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 1 MARZO 2006, N. 111)). I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti relativi alle scommesse a totalizzatore, affluiscono al fondo speciale di riserva di cui all'articolo 12. (3)

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 1 MARZO 2006, N. 111))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 2002, N. 66))

Art. 9

(( Validita' delle scommesse e soluzione delle controversie ))

((

01.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, l'esito degli eventi sportivi oggetto di scommessa e' quello che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito gia' certificato ai fini delle scommesse.

03.Nel caso di scommesse sportive su risultati parziali e su altri fatti connessi all'evento sportivo la scommessa e' comunque valida quando il risultato oggetto della stessa e' gia' maturato sul campo di gara, anche se in momenti successivi l'evento e' sospeso o annullato.

04.La scommessa su evento non sportivo e' considerata non valida quando l'evento non si verifica, salvo che la scommessa abbia ad oggetto il mancato avveramento dell'evento.

05.Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.

1.

La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, e' demandata all'organo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385. Il reclamo scritto e' inoltrato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.))

((3))

Capo II ((Scommesse a totalizzatore))

Art. 10

((Tipi di scommesse ammesse.))

((

3.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa, ove occorra, direttiva del Ministro, stabilisce i tipi di scommessa e gli eventi, sportivi o non sportivi, che ne costituiscono l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento.))

((3))

Art. 11

((Calcolo della quota di vincita.))

((

1.L'importo della vincita e' il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.

3.

Le quote sono calcolate dopo la comunicazione ufficiale dell'esito dell'unico o dell'ultimo evento oggetto della scommessa.))

((3))

Art. 12

Ripartizione della posta.

1.La posta unitaria di gioco delle scommesse e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4.Il limite di importo del predetto fondo, nonche' la destinazione delle somme eccedenti detto limite, e' determinato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5.Dal conto corrente di cui al comma 3, sono prelevate, fino ad esaurimento, le somme concorrenti all'eventuale integrazione del disponibile a vincite, nel caso n cui le quote complessive di vincita di una scommessa siano superiori al disponibile a vincite della stessa.

6.I prelevamenti dal predetto conto corrente e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. (3)

Art. 13

((Modalita' di partecipazione.)) ((1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.)) ((3))

Art. 14

((Ricevuta di partecipazione.))

((

1.L'accettazione della scommessa a totalizzatore e' certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.

2.La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, e' responsabilita' di chi effettua la scommessa, il quale e' tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della scommessa, anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse sia ancora aperta.

3.L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.

4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina, per ciascuna scommessa, il programma, l'apertura dell'accettazione, ovvero il momento in cui il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare le scommesse, e la chiusura della stessa, ovvero il momento in cui il totalizzatore nazionale non e' piu' abilitato ad accettare le scommesse.))

((3))

Art. 15

((Conservazione delle registrazioni delle scommesse.))

((

1.Ogni scommessa accettata e' registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalita' che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.

2.

I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo nonche' i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.))

((3))

Art. 16

((Giocate sistemistiche ed a caratura.))

((

1.Sono ammesse scommesse sistemistiche ed a caratura.

2.Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unita' di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.

3.Per ogni scommessa a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della scommessa. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della scommessa, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.

4.Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera scommessa a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

5.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, non sono annullabili le scommesse a caratura; e' tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalita' stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la ristampa delle scommesse a caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.))

((3))

Art. 17

((Modalita' di determinazione della scommessa vincente.))

((

1.Un'unita' di scommessa e' considerata vincente quando tutti i pronostici in essa contenuti sono conformi agli esiti degli eventi cui la scommessa si riferisce.

2.

Nel caso in cui non risultino unita' di scommessa vincenti il relativo disponibile a vincite costituisce jackpot che si aggiunge al disponibile a vincite di scommesse dello stesso tipo e su medesimi eventi.))

((3))

Art. 18

((Rimborsi.))

((

2.I partecipanti sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita della scommessa nonche' sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3.

L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.))

((3))

Art. 19

((Pubblicita' degli esiti e comunicazioni.)) ((1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai luoghi di vendita delle scommesse, per la loro affissione pubblica.)) ((3))

Art. 20

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie.

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