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LEGGE 23 marzo 1899, n. 145

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

È autorizzata la spesa di L. 6,000,000 per provviste, all'infuori dell'ordinario annuale, di tabacchi greggi, allo scopo di reintegrarne le scorte in misura corrispondente ai bisogni dell'esercizio dell'azienda dei tabacchi. L'anzidetta somma sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero delle Finanze in un capitolo speciale della categoria I, titolo II, spese effettive straordinarie, ripartendola per la somma di L. 1,500,000 sull'esercizio 1899-1900 e per la parte residua sopra i tre successivi esercizi colla legge di bilancio.